CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 14504/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -intimata - nonchècontro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 777/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 9/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]– al quale, nella qualità di proprietario di un albergo aveva fornito vasche idromassaggio senza riceverne l’intero corrispettivo - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., che ta l i vasche aveva fabbricate,chiedendo: a) la condanna del lo Scorza a pagarle la somma di euro 1.740,16 oltre interessi per una prima fornitura nonché la somma di euro 4.536,00oltre interessi per una seconda, o la restituzione, e altresì , in caso di risoluzione del suo contratto con l o Scorza e/o di riduzione del prezzo per eventuali vizi, b) la risol uzi o ne pure de l contratto di fornitura con VB con condanna di quest’ultima alla restituzione o/o allariduzione del prezzo oltr e al risarcimento del danno, nonché - in ogni caso - alla manleva rispetto ad ogni pretesa dello Scorza. Quest’ultimo si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea e, previo accertamento che il rapporto era locatizio, la risoluzione del contratto con restituzione di quanto pagato e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; in subordine, qualora si fosse qualifica to il rapporto come di compravendita, chiedeva la risoluzione, la restituzione di quanto pagato e ancora il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva pure VB,resistendo.Nelle more del giudizio decedeva lo Scorzae proseguivano il processo gli eredi LetiziaScorza, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 3 maggio 2016, per quanto qui interessa, il Tribunale respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso gli Scorza/Polvani al pagamento della fornitura essendo stato compiuto prima della notifica della citazione, respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] riguardo quanto preteso per locazione di due vasche idromassaggio per grave inadempimento dell’attrice stessa, dichiarando conseguentemente la risoluzione del relativo contratto, accoglieva la domanda di restituzione del prezzo edi risarcimento del danno presentata da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di VB e condannava in solido [OSCURATO:SOCIETA] e VB a corrispondere agli Scorza/Polvani la somma di euro 6842,20, di cui euro 1674 quale restituzione di quanto pagato inadempimento del contratto locatizio , euro 775 per spese di posa delle vasche, euro 883,20 per il loro montaggio, euro 510 per perizia di parte ed euro 3000 per il risarcimento dei danni subiti all’immagine commerciale. Proponeva appello principale VB; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], aderendovi e presentando appello incidentale; si costituivano resistendo LetiziaScorza e [OSCURATO:PERSONA] , anche quali eredi della Polvani. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 aprile 2020, in parziale accoglimento dei due appelli, condannava gli Scorza a pagare a Ciclorla somma di euro 3976,02 oltre interessi quale corrispettivo per la fornitura delle vasche idromassaggio (avendo qualificato il contratto come compravendita), detratto quanto dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] quale risarcimento danni, ridotto a euro 559,98; condannava altresì VB a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti dell’importo di euro 559,98 e disattendeva ogni altra domanda. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria , da cui si è difesa con controricorso soltanto [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1571, 1470, 1578, 1490 e 1492 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 116 c.p.c. Si censura l’avere qualificato il giudice d’appello compravendita anziché locazione il rapporto giuridico intercorso tra il dante causa degli attuali ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA], conseguentemente non applicando l’articolo 1578 c.c. e applicando invece l’articolo 1490 c.c. Si argomenta sulla natura di contratto di locazione indicando a sostegno di ciò una lettera del legale di [OSCURATO:SOCIETA] alle controparti dell’8 ottobre 2010, le fatture di [OSCURATO:SOCIETA] con la dicitura “affitto” e la definizione del trasferimento delle vasche “a titolo di locazione” come identificabile quale locazione finanziaria presente nella comparsa d’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e ripresadallo stesso giudice di secondo grado. Ciò posto, si argomenta sugli elementi di prova del difetto strutturale delle vasche in relazione all’applicazione appunto dell’articolo 1578 c.c. 1.2 Il motivo è palesemente inammissibile in quanto direttamente attinentealla ricostruzione fattuale del rapporto tra le parti, da cui naturalmente il giudice d’appello ha tratto poi la qualificazione del contratto come compravendita, esercitandoil potere di qualificazione che appunto gli spetta. Anche la seconda parte, che ne deducele conseguenze sul difetto delle vasche, rimane sul piano fattuale aspirando a una alternativa ricostruzione al riguardo. Il riferimento in rubrica all’articolo 116 c.p.c. per sua pretesa violazione non muta quanto appena rilevato. Invero, Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892, a proposito appunto dell’articolo 116 c.p.c.- norma che sancisce il pri ncipio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - , ritiene denunciabilevizio ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ma " solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime": insegnamento ribadito, in motivazione, da S.U. 5 agosto 2016 n. 16598, seguito tra gli arresti massimati da Cass. sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020 n. 18092 e quindi apertamente confermato da S.U. 30 settembre 2020 n. 20867: “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione.” (sulla stessa linea, sempre tra gli arresti massimati, si sono poste da ultimo Cass. sez. 5, ord. 9 giugno 2021 n. 16016 e Cass. sez. 3, ord. 17 novembre 2021 n. 34786). 2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1490, 1492 e 1497 c.c. Il giudice d’appello, pur avendo qualificato il rapporto come di compravendita e avendo riconosciuto la sussistenza di vizi dei beni venduti, non ha ritenuto che fossero vizi redibitori ai sensi dell’articolo 1490 c.c., e parimenti non ha ritenuto che vi fosse mancanza di qualità promesse ed essenziali, così non applicando neppure gli articoli 1492 e 1497 c.c. Vengono pertanto richiamate “circostanze risultate provate” in ordine alle condizioni delle vasche e al loro malfunzionamento, censurando il giudice d’appello per non avere considerato i vizi pur accertati ai fini di applicare le norme invocate. Riguardo poi al recupero del funzionamento nel settembre 2010, si oppone all’affermazione in tal senso del giudice d’appello- che sarebbe “una semplice deduzione”- la “smentita” che sa rebbe emersa in particolare dalla deposizione del testeAdamo Cosci. La corte territoriale sarebbe comunque incorsa in violazione di legge perché, se è vero come argomenta la corte stessa “che si hanno vizi redibitori” che giustificano l’applicazione degli articoli 1490 e 1492 c.c. “nei casi in cui sussistano imperfezioni e difetti afferenti il processo di produzione cherendano la cosa inidonea all’uso … o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore, non si comprende per quale ragione tali non siano stati ritenuti i difetti che hanno afflitto le ricordate vasche idromassaggio”, e ciò nonostante che la stessa corte territoriale abbia riconosciuto che “i difetti riscontrati riguardassero gli anelli di raccordo di qualità scadente” e che “i ripetuti malfunzionamenti e le perdite d’acqua dalle vasche ne pregiudicarono la possibilità di utilizzo” da luglio a settembre 2010. Pertanto,il giudice d’appello avrebbe dovuto “ritenere la natura redibitoria dei vizi”; e comunque non avrebbenemmeno riconosciuto, ai fini dell’articolo 1497 c.c., la mancanza delle qualità. Si sarebbe trattato, infatti, di problematiche rappresentanti “difetti intollerabili”. 2.2 Il motivo, come quello precedente, pur tentando di schermarsi dietro le norme invocate relative a vizi e qualità di bene compravenduto, risulta in realtà diretto a una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella operata dal giudice d’appello. In sostanza, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non ha ritenuto sussistenti i vizi o le mancanze di qualità sulla base di quanto essa stessa aveva accertato, in tal modo però incidendo proprio sull’accertamento f attuale e prospettandolo appunto come dimostrante diverse caratteristiche dei vizi e così apportante a undiverso esito. Si chiede quindi , inammissibilmente, al giudice di legittimità di effettuare una diversa valutazione quale esito del compendio probatorio. Il motivo non denuncia, dunque, né la violazione né la falsa applicazione delle norme indicate, ma la postula all’esito di una sollecitazione a questa Corte a procedere ad una ricostruzione del fatto alternativa a quella ritenuta dal giudice di merito. 3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e discussi per violazione dell’articolo 116 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe “valutato erroneamente le prove sia documentali che testimoniali” e pertanto “male inteso la natura dei difetti” nonché la possibilità di utilizzare nell’albergo le vasche in questione. In tal modo avrebbe violato gli articoli 1223 e 1226 c.c. nonché - si ribadisce - “erroneamente interpretato e valutato le risultanze documentali in atti, nuovamente violando l’articolo 116 c.p.c.”. Si invocano gli importi relativi agli interventi di riparazione e in generale i documenti al riguardo, lamentando che il giudice d’appello li avrebbe ritenuti “carenti di valenza probatoria”, violando l’articolo 116 c.p.c. Si lamenta la decurtazione del quantumrisarcitorio, ridotto dal giudice d’appello alla “fattura dell’ing. Burbi”, argomentando sull’esistenza di una effettiva lesione all’immagine dell’albergo, considerato che “prove testimoniali … hanno confermato le molteplici lamentele da parte di clienti” e invocando le deposizioni dei testi Burbi, Cosci e Biagiotti, per concludere che si sarebbe dovuto riconoscere, quantificandolo in via equitativa, il danno non patrimoniale all’immagine dell’albergo. 3.2 Ancora una volta - richiama ndo a proposito della pretesa violazione dell’articolo 116 c.p.c. quanto osservato in ordine al primo motivo del ricorso, che nettamente la esclude- si tratta di una censura che sarebbe idonea ad un gravame e in questa sede, per la sua natura di valutazione fattuale alternativa, è invece inammissibile. 4.1Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo per violazione dell’articolo 116 c.p.c. Essendovi stata nelle more del giudizio una transazione, il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso di valutare “le risultanze di un documento decisivo”,che sarebbe costituito da tale transazione, stipulata il 5 giugno 2013 da tutte le parti. 4.2 A tacer d’altro, r iguardo alla transazione il giudice d’appello ha espressamente rilevato (sentenza, pagina 6) che l’efficacia dell’accordo transattivo “era subordinata all’integrale adempimento di tutte le obbligazioni nello stesso previste” e che “è circostanza incontestata che tale accordo non abbia mai avuto attuazione, con conseguente sua inidoneità ad esplicare qualsiasi effetto tra le parti”. In disparte, dunque, ogni ulteriore profilo, non corrisponde al vero che il giudice d’appello abbia omesso di valutare la transazione, per cui il motivo risulta infondato. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna deiricorrenti - in solido per il comune interesse - alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condannasolidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €3000, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generalie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo