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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13840/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E D1R1-1-1-0

1. Con la sentenza di cui in e.pigrare corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il ti- bunale di Salerno, in data 14.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei dan i C fl ti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati r. rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto Giorgio in ordine ai delitti di lesioni personali volontarie e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente AuaHri , ratto di cui al capo B) dell'imputazione, perché intervenuta prescrizione, confermando le relative staluizion,

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso oer cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risuilta.-, eH. ,)essuali da - parte della corte territoriale; di insussistenza degli ci erc costitutivi del reato di lesioni personali volontarie e di mancata ei.A.--iiicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inamrnss:i1LL erché fondato su censure di merito e generiche ; non scr cLor i. o. sede di legittimità, che si risolvono, peralLo; in parte Teciva reiterazione di quelle già dedotte in appello e puriLJal:-,- ei:L c ,ttese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in cecità non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non pei2che ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere i ['unzione di una critica argomentata avverso la senteuz:-. i ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/i.:7/2 .1'.: o. 277710).

4. Alla dichiarazione di inarnri-H condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p.. cc poco cile spese del procedimento e della somma T euro 30C., e;la cassa delle ammende, tenuto conto della circostco cci - .ammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente o cc snItimo immune da colpa nella determinazione delle 000iOO cc di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.2ù30), nonché, conformemente alle richieste formulate dalle parti civiii ri,eiia memoria in atti depositata, alla rifusione delle spese di rappr-i.,_i za e difesa sostenute nel presente giudizio dalle pari_ in complessivi euro 1650,00 oltre accessori di i ..izicine delle stesse'In favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. che si P. N', dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della san-i:i-e euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanne, :icorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa •tie nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi curo 1650,00 oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse inuore deil'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E D1R1-1-1-0 1. Con la sentenza di cui in e.pigrare corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il ti- bunale di Salerno, in data 14.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei dan i C fl ti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati r. rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto Giorgio in ordine ai delitti di lesioni personali volontarie e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente AuaHri , ratto di cui al capo B) dell'imputazione, perché intervenuta prescrizione, confermando le relative staluizion, 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso oer cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risuilta.-, eH. ,)essuali da - parte della corte territoriale; di insussistenza degli ci erc costitutivi del reato di lesioni personali volontarie e di mancata ei.A.--iiicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inamrnss:i1LL erché fondato su censure di merito e generiche ; non scr cLor i. o. sede di legittimità, che si risolvono, peralLo; in parte Teciva reiterazione di quelle già dedotte in appello e puriLJal:-,- ei:L c ,ttese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in cecità non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non pei2che ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere i ['unzione di una critica argomentata avverso la senteuz:-. i ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/i.:7/2 .1'.: o. 277710). 4. Alla dichiarazione di inarnri-H condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p.. cc poco cile spese del procedimento e della somma T euro 30C., e;la cassa delle ammende, tenuto conto della circostco cci - .ammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente o cc snItimo immune da colpa nella determinazione delle 000iOO cc di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.2ù30), nonché, conformemente alle richieste formulate dalle parti civiii ri,eiia memoria in atti depositata, alla rifusione delle spese di rappr-i.,_i za e difesa sostenute nel presente giudizio dalle pari_ in complessivi euro 1650,00 oltre accessori di i ..izicine delle stesse'In favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. che si P. N', dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della san-i:i-e euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanne, :icorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa •tie nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi curo 1650,00 oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse inuore deil'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistat
Sentenza Cassazione n. 13840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris