CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 06886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19264/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di UDINE -intimata- avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE n. 121/2020 depositata il 05/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 5-6-2020 il Giudice di Pace di Udine ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Udine, emesso in data 18-1-2020, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero; 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell'Interno; 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente, costituendosi con nuovo difensore, ha depositato memoria illustrativa e ha prodotto l’ordinanza di questa Corte n.2842/2022, con cui è stato annullato il precedente decreto espulsivo del 9-1-2020emesso nei suoi confronti; 4. I motivi di ricorso sono così rubricati: I. violazione o falsa applicazione dell'articolo 13, comma 7, del d. lgs. nr. 286 del 1998, nonche' degli articoli 3 e 24 della costituzione italiana; II.violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell'articolo 33 della convenzione di Ginevra e dell'articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, dell'articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell'articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonche' violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 5, allegato e, legge nr. 2248 del 20 marzo 1865 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia circa la disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che impedivano al ricorrente di ottemperare all'ordine di lasciare il paese a causa dell'emergenza epidemiologica. Con il primo motivo il ricorrente rileva che il provvedimento di espulsione non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile, richiama la giurisprudenza di questa Corte, deduce che non era motivata nel decreto espulsivo l’impossibilità di rinvenire un interprete e che il Giudice di Pace non aveva tenuto del fatto che il ricorrente parla solo la lingua urdu , come risulta dal modulo che il ricorrente aveva compilato allorquando aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che il giudice di pace ha omesso di esaminare il fatto che egliproviene da una zona ove c’è stata una recrudescenza degli scontri armati tra gli eserciti indiano e pakistano e che egli era impossibilitato ad ottemperare all’ordine di lasciare l’Italia a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia; [OSCURATO:PERSONA] 5. il ricorso è stato notificato al Prefetto di Udine presso l'Avvocatura Generale dello Stato; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Udinepresso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deci