CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 28894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO-intimato-avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 5873/2024 depositata il27/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorrente, cittadino pakistano nato il 2.8.1998, haimpugnato il decreto pubblicato il 3.5.2024 con cui il Tribunale diOscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025Bari – nella contumacia dell’Amministrazione convenuta- haData pubblicazione 01/11/2025dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di rigettodella richiesta di riconoscimento della protezione internazionaledella competente commissione territoriale per manifestainfondatezza dei presupposti dello status di rifugiato, né dellaprotezione sussidiaria né di quella speciale, ratione temporisapplicabile.2.- Il Tribunale, nel motivare la propria decisione, ha osservatoche:a) il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, reso dallaCommissione Territoriale di Foggia in data 03.05.2024, asserendoche lo stesso gli era stato notificato in data 28.05.2024, ma nonera idonea a provare la che data di notifica del provvedimentoimpugnato la dicitura, apposta a penna in calce al provvedimentomedesimo, nella quale si legge testualmente «notificato il28/05/2024 ricorso entro 15 gg. scad 12.06.2024»in quanto nonequiparabile ad un verbale di notifica, non essendovi, in particolare,l’attestazione, sottoscritta dall’agente notificatore, dell’effettivaconsegna dell’atto nelle mani del richiedente asilo;b) nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria,con decreto del 26.06.2024, dopo aver rilevato ex officio che nonera stata fornita la prova della data di notifica del provvedimentoimpugnato, aveva invitato il ricorrente, entro l’udienza del14.02.2025, al relativo adempimento; tuttavia questi avevaprovato il fatto diverso di aver notificato il ricorso ed il decreto difissazione dell’udienza all’Amministrazione resistente(adempimento, come previsto dall’art. 35 bis, comma 6, del D. Lgs.25/2008 effettuato dalla cancelleria);c) assumendo come dies a quo il 03.05.2024 - corrispondentealla data di emissione del provvedimento impugnato - il ricorso sisarebbe dovuto depositare entro il 03.06.2024, essendo l’originario2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025termine di scadenza caduto nella giornata di domenica 02.06.2024,Data pubblicazione 01/11/2025prorogato di diritto al giorno successivo;d) pertanto, in assenza della prova della notifica del diniegoamministrativo, non era possibile accertare se, allorquando in data11.06.2024 era stato depositato il ricorso, fosse spirato o meno iltermine di trenta giorni per l’impugnazione, previsto a pena diinammissibilità dall’art. 35 bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008;e) denotando, l’inammissibilità del ricorso, quantomeno colpagrave nell’esercizio dell’azione, ex. art. 136, comma 2, del DPR115/2002, ha revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio aspese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 11.06.2024.4.- Avverso tale provvedimento il richiedente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di cassazione. Il Ministero dell’interno èrimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.- Il primo motivo denuncia violazione ex art. 360 comma 1 n. 3e 4 c.p.c., dell’art. 35 bis, d.lgs. 25/2008 e degli artt. 3, 4 e 7 L.890/1982, dell’art. 47 Carta dei diritti Fondamentali dell’Unioneeuropea e dell’art. 46, Direttiva 2013/32/UE, nonché dell’art. 115,c.p.c.Premesso che la notifica del provvedimento amministrativo èstata effettuata (irritualmente, come sostiene al successivo motivo)a mezzo posta raccomandata (all. 2 al fascicolo di primo grado, orain all. 1), non al ricorrente stesso, bensì al responsabile dellastruttura di accoglienza (o ad altra persona addetta alla ricezionedella posta) il ricorrente osserva che: (a) aveva assolto all’onereistruttorio, depositando quanto era in suo possesso, ovvero labusta con il numero di registro cronologico (codice meccanografico)della raccomandata al responsabile del centro, in quanto, comenoto, in base agli artt. 3, 4 e 7, L. 890/1982, l’avviso diricevimento della raccomandata (che costituisce unica prova3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025dell’eseguita notificazione) non è a disposizione del destinatario,Data pubblicazione 01/11/2025bensì del mittente, codice da cui si evince che quest'ultima erastata consegnata in data 28.05.2024; (b) il Tribunale avevaconsiderato quale dies a quo del termine di cui all’art. 35 bis, d.lgs.25/2008 un termine impossibile, ovvero la data della decisionedella Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigettononostante sia stato provato che la notifica è avvenuta a mezzoposta raccomandata, essendo fatto notorio che è impossibile cheuna raccomandata sia consegnata dall’ufficio postale (anche solo)lo stesso giorno riportato nella data dell’atto da consegnare perchéil servizio postale non effettua consegne (tra l’altro, da una cittàall’altra distante centinaia di chilometri) nell’arco della stessagiornata; (c) il precedente di legittimità citato dal Tribunaleriguardava la fattispecie diversa della notifica effettuata a mezzoposta elettronica certificata in cui è previsto, per legge che ilreferente del centro di accoglienza (pubblico ufficiale ex art. 11d.lgs. 25/2008 come integrato dalla L. 46/2017), deve curare ilprocedimento di notifica facendo sottoscrivere il relativo verbalealla parte, consegnandogli dunque la copia, e restituendo il verbaledi notifica controfirmato dalla parte alla commissione territoriale,laddove nella specie l’invio della decisione era avvenuto a mezzoposta raccomandata a.r..Deduce inoltre che il Tribunale avrebbe deciso la controversiaalla prima udienza con note di trattazione scritta, senza consentirealla difesa una vera e propria interlocuzione con il giudice sul puntorelativo alla inammissibilità per tardività del ricorso, né di sapere sela controparte si fosse costituita depositando l’originale o la copiadell’avviso di ricevimento della raccomandata a.r.Conseguentemente lamenta che sarebbe venuto meno alpotere/dovere di cooperazione istruttoria, il cui fondamento risiedenell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,oltre che nell’art. 46 direttiva 2013/32, giacché a fronte del4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025materiale probatorio a disposizione del Tribunale fornito dalData pubblicazione 01/11/2025ricorrente, parte strutturalmente debole del rapporto, ed anche alprincipio di vicinanza o disponibilità della prova, giacchéconsiderata la mancata costituzione in giudizio della controparte ela possibilità di dichiarare la inammissibilità del ricorso, avrebbedovuto consentire al ricorrente di acquisire il documento necessarioa comprovare la asserita data dell’avvenuta consegna dellaraccomandata (laddove non avesse inteso emettere un ordine diesibizione nei confronti della controparte), mentre decidendoall’esito della udienza trattata in modalità cartolare senzaconsentire alla parte onerata di colmare la rilevata assenza di provadella tempestività del ricorso, aveva determinato conseguenzegravi in capo al richiedente asilo, senza garantire effettività del suodiritto di accesso alla giustizia nel senso di accesso ad unadecisione sul merito della causa.2.- Il secondo motivo denuncia. ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. laviolazione degli artt. 11 e 35 bis, d.lgs. 25/2008 e degli artt. 47della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 46direttiva 2013/12/UE.Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale di Bari avevaassunto che il ricorso fosse tardivo senza rilevare che la notificanon era avvenuta correttamente ed era, perciò, inesistente oillegittima.a) Sotto il primo profilo osserva che dall’allegato documento sub2 al ricorso in primo grado (cfr. ultima pagina) si evince che alcunarelazione di notifica sia stata effettuata e comunque che, dato chela notifica era stata effettuata mediante consegnata ad incaricatodella struttura di accoglienza anziché alla parte, sarebbeinesistente, in quanto il processo di notificazione non si era maicorrettamente concluso, con la conseguenza che il ricorrente nonpoteva fornire al Tribunale la prova del fatto inesistente.5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025b) Sotto il secondo profilo osserva che la notifica è irrituale edData pubblicazione 01/11/2025illegittima, giacché la consegna della decisione al ricorrenteospitato presso un centro di accoglienza avrebbe dovuto avvenirecon le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e ss., d.lgs. 25/2008 comeintegrato dalla L. 46/2017, di conversione del d.l. 13/2017 (ovvero«in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale odi copia informatica per immagine del documento cartaceo,mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabiledel centro o della struttura il quale ne cura la consegna aldestinatario, facendone sottoscrivere ricevuta…»), laddove solonella diversa ipotesi del richiedente protezione domiciliato pressouna dimora privata, la notifica avrebbe potuto avvenire con lemodalità di cui all’art. 11, co. 3-bis, d.lgs. 25/08 predetto (ovvero«a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni»).3.- Con il terzo motivo, che denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4c.p.c. - violazione dell’art. 115 c.p.c., il ricorrente ritiene che laprova offerta dalla parte e messa a disposizione del giudice sarebbestata «travisata» nel senso il giudice non aveva considerato l’unicoelemento che, in maniera incontrovertibile, offriva positivamente laprova della data della notifica dell’atto, questione controversa chelo stesso giudice aveva rilevato, ovvero il codice meccanograficodella raccomandata, così finendo per supporre «l’inesistenza di unfatto la cui verità è positivamente stabilita».4.- Premesso che i motivi possono essere esaminati insieme inquanto connessi, il primo e il terzo motivo risultano fondati neitermini che si vanno a precisare, mentre è inammissibile il secondopoiché non risulta né posto né discusso nel giudizio di merito iltema della regolarità nella specie della modalità di notificazioneeffettuata.4.1- Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso inquanto tardivo sulla base del fatto che non risultava provato che il6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] fosse statoData pubblicazione 01/11/2025notificato il 28.5.2024 come asserito dallo stesso ricorrente e ciò inquanto non poteva considerarsi idonea a tal fine «la dicitura,apposta a penna in calce al provvedimento medesimo, nella qualesi legge testualmente “NOTIFICATO il 28/05/2024….», in quantonon «equiparabile ad un verbale di notifica, non essendovi, inparticolare, l’attestazione, sottoscritta dall’agente notificatore,dell’effettiva consegna dell’atto nelle mani del richiedente asilo»,ciò considerando che spettava alla parte ricorrente la prova dellatempestività del ricorso, quindi, della data di notifica delprovvedimento impugnato, e che, pur avendo il G.I. invitato ilricorrente, entro l’udienza del 14.02.2025, al relativoadempimento, questi non vi aveva provveduto. Ha, quindi, assuntocome dies a quo per la notifica, il giorno dell’emissione delprovvedimento impugnato e concluso che «in assenza della provadella notifica del diniego amministrativo, non è possibile accertarese, allorquando in data 11.06.2024 era stato depositato il ricorso,fosse spirato o meno il termine di trenta giorni per l’impugnazione,previsto a pena di inammissibilità dall’art. 35 bis, comma 2, del D.Lgs. 25/2008, il ricorso non può che essere dichiaratoinammissibile».Il ragionamento decisorio del Tribunale circa l’inammissibilità,pur impostato sulla mancata prova della asserita data di notifica delprovvedimento di rigetto impugnato, si conclude nel sensodell’assenza di prova della notifica del diniego amministrativo esulla conseguente impossibilità di «accertare se, allorquando indata 11.06.2024 era stato depositato il ricorso, fosse spirato omeno il termine di trenta giorni per l’impugnazione».4.2- Il ricorrente con il primo e terzo motivo invoca una nullitàdella sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. osservando: da un lato,(primo mezzo) che il Tribunale aveva considerato quale dies a quodel termine di cui all’art. 35 bis, d.lgs. 25/2008 un termine7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025impossibile, ovvero la data della decisione della CommissioneData pubblicazione 01/11/2025territoriale indicata nel provvedimento di rigetto nonostante fossestato provato che la notifica è avvenuta a mezzo postaraccomandata, essendo fatto notorio che è, appunto, impossibileche una raccomandata sia consegnata dall’ufficio postale (anchesolo) lo stesso giorno riportato nella data dell’atto da consegnareperché il servizio postale non effettua consegne (tra l’altro, da unacittà all’altra distante centinaia di chilometri) nell’arco della stessagiornata; dall’altro (terzo mezzo) invocando la violazione dell’art.115 c.p.c. poiché il giudice non aveva considerato l’unico elementoche, in maniera incontrovertibile, avrebbe potuto offrire unasoluzione alla questione dallo stesso giudice rilevata - ovvero ilcodice meccanografico della raccomandata ricevuta dal centro diaccoglienza e depositata dal ricorrente - avrebbe dovuto esserevalutato quale elemento di prova fornita al giudice, poiché, comenoto, semplicemente inserendo il numero cronologico indicato sullabusta sul sito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è possibile ricavare sia la datadi spedizione del plico (in questo caso il 24.5.2024) sia la data diconsegna dello stesso (in questo caso il 28.5.2024); ed inoltre(primo mezzo) che decidendo all’esito della udienza trattata inmodalità cartolare senza consentire alla parte onerata di colmare larilevata assenza di prova della tempestività del ricorso, avevadeterminato conseguenze gravi in capo al richiedente asilo, senzagarantire effettività del suo diritto di accesso alla giustizia nel sensodi accesso ad una decisione sul merito della causa.4.3- Reputa il Collegio che vada data continuità anzitutto agliarresti di questa Corte che valorizzano il principio di effettivitànell’accesso al giudice tanto più a fronte di controversie in cui sidiscute della tutela di diritti fondamentali della persona come èquella di cui alla fattispecie, espresso dalla Costituzione nell’art.111 e dall’art. 6 paragrafo 1 CEDU, in vista dello svolgimento di unprocesso «equo», e dagli att. 47 della Carta dei diritti fondamentali8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025dell’Unione e 46 par. 1 della direttiva procedure ([OSCURATO:PERSONA] membriNumero di raccolta generale 28894/2025dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso Deatfaf peutbbtliicvaozio ne 01/11/2025dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sullasua domanda di protezione internazionale …).Ciò premesso si ribadisce, come è stato già affermato ( v. Cass.n. 18925/2024), che se è vero come affermato dal decretoimpugnato che, «poiché il termine di cui all'art. 35-bis, commasecondo, del d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a penad'inammissibilità, spetta al cittadino straniero che impugni ilprovvedimento di diniego della protezione internazionale l'onere diprovare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine,depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato(cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, n. 37672; Cass., Sez. II,2/10/2020, n. 21133)», il Tribunale non ha fatto buon governo ditale principio laddove non ha considerato che, in quantodestinatario della notificazione effettuata a mezzo del serviziopostale (a prescindere dal fatto della regolarità nella specie di talemodalità di notificazione che non risulta posto e discusso nelgiudizio di merito) il ricorrente non era in possesso di altro che diquello che ha prodotto, ovvero il plico utilizzato per la spedizione amezzo di raccomandata prodotto, essendo peraltro «principioconsolidato quello per cui la notifica a mezzo del servizio postalenon si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario, con la precisazione chel'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solodocumento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la datadi essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stataeseguita (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11225 del06/04/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36900 del 16/12/2022)»(così, da ultimo Cass. n. 23999-2025).Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che la parte non avesseassolto all’onere probatorio poiché il fatto dell’avvenuta notifica nel9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025giorno asserito non poteva ritenersi idoneamente provato dallaData pubblicazione 01/11/2025scritta in calce al provvedimento, laddove avrebbe potuto evinceredalla documentazione depositata (ovvero dal numero cronologicodella raccomandata) la corrispondenza della data ivi indicata aquella della consegna della raccomandata, e, al più, sollecitarel'esibizione del documento contenente la relata di notifica da partedell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copiaalla stessa Amministrazione, con un provvedimento ordinatorio checonsentisse con certezza di superare quella «impossibilità» di«accertare se, allorquando in data 11.06.2024 era stato depositatoil ricorso, fosse spirato o meno il termine di trenta giorni perl’impugnazione» rilevata dal Tribunale stesso.Invece il Tribunale è giunto ad una conclusione preclusivadell’esame nel merito del diritto sostanziale azionato in giudizio,senza sciogliere, in effetti, il dubbio se il termine perl’impugnazione del diniego ricevuto in sede amministrativa alriconoscimento di tale diritto fosse o meno spirato, come dalmedesimo Tribunale affermato, e quindi senza dare pienadiritto del ricorrente di accesso alla giustizia nel senso di accessoad una decisione sul merito della causa.5. – In conclusione il ricorso va accolto quanto al primo e terzomotivo inammissibile il secondo; pertanto il decreto deve esserecassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione perla rinnovazione del giudizio, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l'impugnatodecreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bari che, in altracomposizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio.In caso di diffusione omettere le generalità10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 6472/2025Numero sezionale 3541/2025Numero di raccolta generale 28894/2025Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaData pubblicazione 01/11/2025Sezione Civile, il giorno 22.10.2025Il PresidenteALBERTO GIUSTI11 di 11