CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 18046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Milano sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.v [OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2025 emessa dal-fribunale di Milansdi rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 24 novembre 2025 in relazione a plurime violazioni dell'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00. Il ricorso articola due motivi di censura del provvedimento impugnato. 1. In primo luogo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al "difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in luogo della Corte dei conti", ed ancora vizio di motivazione con riferimento alla violazione dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., in relazione alla omessa valutazione di elementi a favore del ricorrente; si eccepisce anche l'impossibilità di sottoporre a sequestro i beni e i denari dell'ente in quanto aventi destinazione pubblicistica. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e/o difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del "fumus delicti" e del "periculunn in mora", anche in relazione alla "...mancata concessione dell'esimente penale in caso di reati tributari commessi da enti pubblici..." di cui all'art. 6, comma 3, d. Igs. n. 128/15, ed in merito al sequestro di beni di proprietà di terzi estranei al reato (moglie e figlia), lamentandosi l'errata considerazione della natura giuridica del [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo economico. La procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, si osserva che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge, con riferimento ai dedotti vizi della motivazione poiché, come noto, l'art. 325, comma 1, del codice di rito prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 del medesimo codice, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. 3. Quanto alle ulteriori censure, si osserva che il primo motivo di ricorso è generico, atteso che in ordine al dedotto difetto di giurisdizione del giudice penale, in favore del giudice contabile, il ricorrente omette ogni confronto con gli argomenti addotti dal Tribunale del riesame di Milano, che ha sul punto fatto buon governo dell'orientamento di questa Corte che ha chiaramente affermato la reciproca autonomia del procedimento contabile e di quello penale, sicché ove la medesima condotta rilevi in entrambe le sedi ciascuno degli organi giurisdizionali (ordinario e contabile) procede in autonomia, senza che possa desumersi dal rilievo contabile del fatto l'esclusione di responsabilità nella distinta sede penale ' (Sez. 6, n. 1893 del 06/10/2020, dep. 2021, Giangrande, Rv. 280586 2Quanto alla asserita 'impossibilità di sottoporre a sequestro i beni e i denari dell'ente denominato [OSCURATO:PERSONA] in quanto aventi destinazione pubblicistica, la doglianza sul punto omette ogni confronto con la motivazione svolkidal Tribunale nell'ordinanza impugnata, che, dopo aver precisato che la natura pubblicistica dell'ente non risulta comprovata da documenti o dichiarazioni, esclude espressamente che l'eventuale ritenuta natura pubblicistica dell'ente potesse essere dirimente ai fini della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione. Anche con tale motivazione il ricorrente omette ogni confronto, limitandosi a reiterare le censure sul punto articolate dinanzi al Tribunale del riesame. 3. Quanto al secondo nnotivOcli ricorso, anche rispetto alle censure in esso articolate si osserva che il motivo risulta generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame, che ha analizzato, riportandola, la disposizione invocata quale esimente penale dal ricorrente, escludendone l'applicabilità al caso di specie attesa la espressa clausola di residualità prevista dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 3 d.lgs. n. 128/15, che testualmente esclude dal proprio ambito applicativo i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolenti, invece ritenute sussistenti nel caso di specie (cfr. pagina 13 del provvedimento impugnato). Quanto, poi, al sequestro disposto nei confronti di terzi, asseritamente indebito, il motivo è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di sequestro relativo a beni non riconducibili al ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl C nsigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]« [OSCURATO:PERSONA] (2.‘ t