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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25328/2026

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i L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA]Aquila ha confermato sia il decreto con cui il Pubblico Ministero presso ilTribunale di Avezzano, in data 14 febbraio 2026, aveva convalidato il sequestroprobatorio di una somma di euro 360.065 e di un’autovettura, sia l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del 23 febbraio 2026 che aveva convalidato ilsequestro preventivo d’urgenza dei medesimi beni.

I provvedimenti erano statiadottati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il delitto diricettazione della somma di denaro sequestrata.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge inrelazione agli artt. 648 cod. pen., 125, comma 3, 253 e 321 cod. proc. pen.,nonché l’erronea applicazione dei principi in tema di fumus commissi delicti,quale presupposto del sequestro preventivo e di quello probatorio, per averel’ordinanza ritenuto configurabile la ricettazione in assenza di qualsiasiindividuazione, anche solo tipologica, del reato presupposto.

Si deduce, inoltre,la nullità per motivazione meramente apparente e si richiama l’orientamentosecondo cui la mera disponibilità di ingenti somme di denaro, ancorchésproporzionate ai redditi, non integra di per sé il reato, in difetto di elementiconcreti circa la provenienza delittuosa e la consapevolezza dell’agente.

Sicensura, infine, l’omessa valutazione della prospettata partecipazionedell’indagato al reato presupposto, incompatibile con la ricettazione.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi in materia disequestro probatorio, con particolare riguardo alle finalità del vincolo.

Ilricorrente sostiene che lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto la mancanza diindividuazione del reato presupposto, affermando la necessità di ulterioriaccertamenti per identificarlo, così rivelando che il sequestro è stato disposto emantenuto non già per la verifica di un’ipotesi di reato già delineata, ma qualestrumento esplorativo volto alla ricerca della stessa notitia criminis, in contrastocon la natura e la funzione del sequestro probatorio.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 321 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei presupposti delsequestro preventivo, con specifico riguardo al periculum in mora.Si censura, quanto al sequestro impeditivo, il ricorso a motivazionimeramente apodittiche, fondate su un generico rischio di ulteriore commissionedi reati o di reimpiego dei beni in attività illecite, in assenza di elementi concretie attuali e senza dimostrazione della strumentalità intrinseca del denaro e delveicolo.Si deduce, inoltre, la mancata indicazione di dati fattuali idonei a fondareun giudizio di concreta probabilità di reiterazione criminosa o di stabiledestinazione dei beni all’attività illecita, rilevandosi che la presenza di vanioccultati nell’autovettura non è di per sé significativa.Quanto, infine, al sequestro finalizzato alla confisca, si denuncial’illegittimità della motivazione, che presume il periculum sulla base della solafungibilità del denaro, senza alcuna verifica del rischio attuale di dispersione, incontrasto con i principi che escludono automatismi e impongono una motivazionespecifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per i motivi e nei limiti qui illustrati.2.

In via preliminare, occorre ribadire che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01;Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01).3.

Tanto premesso, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale, inrelazione sia al sequestro preventivo che a quello probatorio, si lamenta laviolazione di legge in relazione alla configurazione del fumus del delitto diricettazione, in assenza di qualsiasi individuazione, anche solo tipologica, delreato presupposto.3.1.

In via preliminare, deve ribadirsi che, ai fini della legittimità delsequestro preventivo, la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza siadel fumus commissi delicti sia della ragione giustificativa del vincolo,individuabile, alternativamente, nell’esigenza di impedire la protrazione ol’aggravamento delle conseguenze del reato ovvero nella necessità di assicurarel’effettività della confisca, diretta o per equivalente.Elemento imprescindibile del provvedimento cautelare reale è, pertanto,l’esistenza di un compendio indiziario idoneo a sostenere, sia pure in termini nonsovrapponibili a quelli richiesti per le misure personali, la configurabilità del reatoper cui si procede.

In particolare, è principio consolidato che il fumus commissidelicti, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273cod. proc. pen., richieda comunque la presenza di concreti e significativi elementidi fatto – anche solo indiziari – tali da consentire la riconducibilità della condottacontestata ad una fattispecie incriminatrice e alla persona dell’indagato (Sez. 5,n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01; Sez. 2, n. 5656 del28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01).Ne consegue che il quadro indiziario deve presentare un grado minimo dicoerenza e univocità, sufficiente a delineare tanto l’astratta sussumibilità delfatto nella norma penale quanto la sua riferibilità all’indagato.3.2.

In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reatoipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità deglielementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullaconcreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneitàdegli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamentodi ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimentiesperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di essonella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep.1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv.267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01).3.2.1.

Tali principi assumono specifica rilevanza nei casi in cui il vincoloreale sia fondato sulla ipotizzata commissione di reati che presuppongono laprovenienza del bene da un delitto, quali la ricettazione, il riciclaggio,l’autoriciclaggio o il reimpiego, con riguardo ai quali la Corte ha affermato che, aifini della configurabilità del fumus, è necessaria una, sia pur sommaria,individuazione del reato presupposto, il quale costituisce elemento strutturaledelle fattispecie.In particolare, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del fumusdei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato(artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reatopresupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, siaindividuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Cremonse, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01).Ne consegue che, anche in sede cautelare reale, il reato presupposto deveessere individuato almeno nella sua tipologia, atteso che esso integra unelemento essenziale delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

Pertanto, l’accertamento del fumus commissi delicti richiede cherisulti quantomeno delineata l’esistenza di una specifica categoria di illecitopresupposto, senza che sia necessaria una compiuta ricostruzione dei relativiestremi storico-fattuali.3.3.

Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata risultacarente con riguardo al fumus commissi delicti, con particolare riferimentoall’individuazione del reato presupposto dell’ipotizzato delitto di ricettazione.Il Tribunale ha valorizzato le modalità di rinvenimento della sommasequestrata e la sproporzione tra l’entità del denaro rinvenuto e le condizionireddituali dell’indagato, senza tuttavia individuare, neppure in terminimeramente tipologici, il reato dal quale detta somma sarebbe derivata, nonconsentendo di ritenere adeguatamente configurato il fumus del delitto diricettazione.Con specifico riferimento al sequestro probatorio, non può condividersil'affermazione del Tribunale secondo cui il mantenimento del vincolo sarebbegiustificato dalla necessità di svolgere accertamenti finalizzati proprioall'individuazione del reato presupposto.

In tal modo, infatti, il rapporto trapresupposto e finalità della misura reale verrebbe indebitamente invertito.Sulla base dei principi sopra richiamati, il sequestro probatorio, perespressa previsione dell'art. 253 cod. proc. pen., costituisce invero unostrumento funzionale all'accertamento dei fatti relativi ad una notizia di reato giàesistente e sufficientemente delineata nei suoi tratti essenziali.

Il vincolo realepuò essere disposto per acquisire elementi di prova idonei a confermare,precisare o verificare un'ipotesi criminosa già individuata, ma non può essereutilizzato quale mezzo esplorativo volto alla ricerca della stessa notizia di reato odei suoi elementi costitutivi fondamentali.Diversamente opinando, il sequestro si trasformerebbe da mezzo diricerca della prova in strumento di ricerca del reato, in contrasto con la funzioneassegnatagli dall'ordinamento processuale.

Pertanto, l'individuazione, almeno intermini tipologici, del delitto presupposto dell'ipotizzata ricettazione costituisceun indefettibile presupposto di legittimità del vincolo e non può rappresentarnel'obiettivo investigativo.4.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dilegge per omessa indicazione delle finalità probatorie, è fondato.4.1.

La Corte ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così comeil decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01).Ne discende che la motivazione del provvedimento cautelare reale assumeuna connotazione funzionale, dovendo evidenziare che le esigenze diaccertamento del fatto non possano essere soddisfatte mediante strumentialternativi meno incisivi sul diritto di disporre del bene, e che, pertanto, il ricorsoal sequestro si ponga come misura necessaria e non surrogabile.4.2.

Nel caso di specie, con riguardo al sequestro probatoriodell’autovettura, l’ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione inordine alle specifiche esigenze probatorie idonee a giustificare il mantenimentodel vincolo reale.Quanto alla somma di denaro sequestrata, il provvedimento evidenzia cheil vincolo è finalizzato all’espletamento di accertamenti tecnici volti, da un lato, averificare l’eventuale falsificazione delle banconote e, dall’altro, a rilevarne inumeri seriali, allo scopo di accertarne l’eventuale riconducibilità a delitti di furtoo rapina commessi in danno di istituti di credito.Tale motivazione è inadeguata atteso che, come detto, il sequestroprobatorio non può essere impiegato quale strumento volto a colmare deficitconoscitivi in ordine alla configurabilità del fatto di reato, poiché la sua funzioneè quella di acquisire o preservare elementi utili all’accertamento di una notitiacriminis già individuata nei suoi tratti essenziali.

Ne consegue che il vincolo realepresuppone l’esistenza di un’ipotesi criminosa previamente delineata e non puòessere disposto al solo fine di ricercare gli elementi necessari per individuarla,dovendosi escludere che il sequestro probatorio possa assolvere a finalitàmeramente esplorative.4.3.

Va inoltre ricordato che, quando il provvedimento impugnato consistein un decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero, spettaesclusivamente all’organo requirente individuare e motivare le specificheesigenze investigative che ne giustificano l’adozione.

Ne consegue che, qualoratali esigenze non siano indicate nel decreto e il Pubblico Ministero non viprovveda neppure nel contraddittorio camerale, il tribunale del riesame non puòsupplire a tale omissione mediante un’autonoma individuazione delle finalità delvincolo reale, poiché ciò comporterebbe un’indebita sostituzione a valutazioniriservate all’organo requirente (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv.277989 – 01; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01).5.

Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per omessamotivazione sul periculum in mora, con riferimento al sequestro preventivo, èfondato nei limiti qui illustrati.5.1.

In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in moradeve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che siadimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissionedi ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui siprocede (Sez.

U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721 – 01; Sez. 6,n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928 – 01).5.2.

Per quanto concerne il sequestro preventivo di cui all'art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., laCorte ha chiarito che deve contenere la concisa motivazione anche del periculumin mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazionedell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez.

U, n.36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01),5.3.

Nel caso in esame, per quanto riguarda il sequestro preventivodell’autovettura, la motivazione dell’ordinanza impugnata si presenta immune dacensure in quanto dà adeguatamente conto, valorizzando la presenza di due vaniocculti appositamente realizzati, della concreta possibilità del futuro impiego delbene per la commissione di analoghe condotte illecite.5.4.

Diversamente, con riguardo al sequestro della somma di denaro, lamotivazione si presenta apparente, per le ragioni qui illustrate.Quanto alla funzione impeditiva del sequestro, il Tribunale si limita adaffermazioni del tutto generiche, prospettando in termini meramente eventualied astratti la possibilità di un futuro utilizzo della somma per la commissione diulteriori reati, in difetto di qualsiasi riferimento a elementi concreti idonei afondare un giudizio di attualità e specificità del periculum.5.5.

Parimenti non risulta assolto l’onere motivazionale richiesto conriferimento al sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2,cod. proc. pen., in relazione all’art. 240 cod. pen., avendo il Tribunaleapoditticamente qualificato la somma come profitto del reato, con conseguenteassoggettabilità a confisca, senza esplicitare le ragioni, sia pure in forma concisa,che renderebbero necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alladefinizione del giudizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.5.6.

Ne consegue che ricorre un’ipotesi di motivazione meramenteapparente, non essendo state indicate le ragioni giustificative del sequestropreventivo della somma di denaro, con riguardo tanto alla funzione impeditivaquanto alla finalità di anticipazione della confisca.6.

Per le considerazioni esposte, l’ordinanza affetta da nullità devepertanto essere annullata con rinvio Tribunale di L'Aquila competente ai sensidell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. per un nuovo esame, nel rispetto dei principie nei limiti sopra enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquilacompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA]Aquila ha confermato sia il decreto con cui il Pubblico Ministero presso ilTribunale di Avezzano, in data 14 febbraio 2026, aveva convalidato il sequestroprobatorio di una somma di euro 360.065 e di un’autovettura, sia l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del 23 febbraio 2026 che aveva convalidato ilsequestro preventivo d’urgenza dei medesimi beni. I provvedimenti erano statiadottati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il delitto diricettazione della somma di denaro sequestrata.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge inrelazione agli artt. 648 cod. pen., 125, comma 3, 253 e 321 cod. proc. pen.,nonché l’erronea applicazione dei principi in tema di fumus commissi delicti,quale presupposto del sequestro preventivo e di quello probatorio, per averel’ordinanza ritenuto configurabile la ricettazione in assenza di qualsiasiindividuazione, anche solo tipologica, del reato presupposto. Si deduce, inoltre,la nullità per motivazione meramente apparente e si richiama l’orientamentosecondo cui la mera disponibilità di ingenti somme di denaro, ancorchésproporzionate ai redditi, non integra di per sé il reato, in difetto di elementiconcreti circa la provenienza delittuosa e la consapevolezza dell’agente. Sicensura, infine, l’omessa valutazione della prospettata partecipazionedell’indagato al reato presupposto, incompatibile con la ricettazione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi in materia disequestro probatorio, con particolare riguardo alle finalità del vincolo. Ilricorrente sostiene che lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto la mancanza diindividuazione del reato presupposto, affermando la necessità di ulterioriaccertamenti per identificarlo, così rivelando che il sequestro è stato disposto emantenuto non già per la verifica di un’ipotesi di reato già delineata, ma qualestrumento esplorativo volto alla ricerca della stessa notitia criminis, in contrastocon la natura e la funzione del sequestro probatorio.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 321 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei presupposti delsequestro preventivo, con specifico riguardo al periculum in mora.Si censura, quanto al sequestro impeditivo, il ricorso a motivazionimeramente apodittiche, fondate su un generico rischio di ulteriore commissionedi reati o di reimpiego dei beni in attività illecite, in assenza di elementi concretie attuali e senza dimostrazione della strumentalità intrinseca del denaro e delveicolo.Si deduce, inoltre, la mancata indicazione di dati fattuali idonei a fondareun giudizio di concreta probabilità di reiterazione criminosa o di stabiledestinazione dei beni all’attività illecita, rilevandosi che la presenza di vanioccultati nell’autovettura non è di per sé significativa.Quanto, infine, al sequestro finalizzato alla confisca, si denuncial’illegittimità della motivazione, che presume il periculum sulla base della solafungibilità del denaro, senza alcuna verifica del rischio attuale di dispersione, incontrasto con i principi che escludono automatismi e impongono una motivazionespecifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per i motivi e nei limiti qui illustrati.2. In via preliminare, occorre ribadire che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01;Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01).3. Tanto premesso, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale, inrelazione sia al sequestro preventivo che a quello probatorio, si lamenta laviolazione di legge in relazione alla configurazione del fumus del delitto diricettazione, in assenza di qualsiasi individuazione, anche solo tipologica, delreato presupposto.3.1. In via preliminare, deve ribadirsi che, ai fini della legittimità delsequestro preventivo, la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza siadel fumus commissi delicti sia della ragione giustificativa del vincolo,individuabile, alternativamente, nell’esigenza di impedire la protrazione ol’aggravamento delle conseguenze del reato ovvero nella necessità di assicurarel’effettività della confisca, diretta o per equivalente.Elemento imprescindibile del provvedimento cautelare reale è, pertanto,l’esistenza di un compendio indiziario idoneo a sostenere, sia pure in termini nonsovrapponibili a quelli richiesti per le misure personali, la configurabilità del reatoper cui si procede. In particolare, è principio consolidato che il fumus commissidelicti, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273cod. proc. pen., richieda comunque la presenza di concreti e significativi elementidi fatto – anche solo indiziari – tali da consentire la riconducibilità della condottacontestata ad una fattispecie incriminatrice e alla persona dell’indagato (Sez. 5,n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01; Sez. 2, n. 5656 del28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01).Ne consegue che il quadro indiziario deve presentare un grado minimo dicoerenza e univocità, sufficiente a delineare tanto l’astratta sussumibilità delfatto nella norma penale quanto la sua riferibilità all’indagato.3.2. In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reatoipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità deglielementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullaconcreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneitàdegli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamentodi ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimentiesperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di essonella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep.1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv.267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01).3.2.1. Tali principi assumono specifica rilevanza nei casi in cui il vincoloreale sia fondato sulla ipotizzata commissione di reati che presuppongono laprovenienza del bene da un delitto, quali la ricettazione, il riciclaggio,l’autoriciclaggio o il reimpiego, con riguardo ai quali la Corte ha affermato che, aifini della configurabilità del fumus, è necessaria una, sia pur sommaria,individuazione del reato presupposto, il quale costituisce elemento strutturaledelle fattispecie.In particolare, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del fumusdei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato(artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reatopresupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, siaindividuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Cremonse, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01).Ne consegue che, anche in sede cautelare reale, il reato presupposto deveessere individuato almeno nella sua tipologia, atteso che esso integra unelemento essenziale delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. Pertanto, l’accertamento del fumus commissi delicti richiede cherisulti quantomeno delineata l’esistenza di una specifica categoria di illecitopresupposto, senza che sia necessaria una compiuta ricostruzione dei relativiestremi storico-fattuali.3.3. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata risultacarente con riguardo al fumus commissi delicti, con particolare riferimentoall’individuazione del reato presupposto dell’ipotizzato delitto di ricettazione.Il Tribunale ha valorizzato le modalità di rinvenimento della sommasequestrata e la sproporzione tra l’entità del denaro rinvenuto e le condizionireddituali dell’indagato, senza tuttavia individuare, neppure in terminimeramente tipologici, il reato dal quale detta somma sarebbe derivata, nonconsentendo di ritenere adeguatamente configurato il fumus del delitto diricettazione.Con specifico riferimento al sequestro probatorio, non può condividersil'affermazione del Tribunale secondo cui il mantenimento del vincolo sarebbegiustificato dalla necessità di svolgere accertamenti finalizzati proprioall'individuazione del reato presupposto. In tal modo, infatti, il rapporto trapresupposto e finalità della misura reale verrebbe indebitamente invertito.Sulla base dei principi sopra richiamati, il sequestro probatorio, perespressa previsione dell'art. 253 cod. proc. pen., costituisce invero unostrumento funzionale all'accertamento dei fatti relativi ad una notizia di reato giàesistente e sufficientemente delineata nei suoi tratti essenziali. Il vincolo realepuò essere disposto per acquisire elementi di prova idonei a confermare,precisare o verificare un'ipotesi criminosa già individuata, ma non può essereutilizzato quale mezzo esplorativo volto alla ricerca della stessa notizia di reato odei suoi elementi costitutivi fondamentali.Diversamente opinando, il sequestro si trasformerebbe da mezzo diricerca della prova in strumento di ricerca del reato, in contrasto con la funzioneassegnatagli dall'ordinamento processuale. Pertanto, l'individuazione, almeno intermini tipologici, del delitto presupposto dell'ipotizzata ricettazione costituisceun indefettibile presupposto di legittimità del vincolo e non può rappresentarnel'obiettivo investigativo.4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dilegge per omessa indicazione delle finalità probatorie, è fondato.4.1. La Corte ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così comeil decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01).Ne discende che la motivazione del provvedimento cautelare reale assumeuna connotazione funzionale, dovendo evidenziare che le esigenze diaccertamento del fatto non possano essere soddisfatte mediante strumentialternativi meno incisivi sul diritto di disporre del bene, e che, pertanto, il ricorsoal sequestro si ponga come misura necessaria e non surrogabile.4.2. Nel caso di specie, con riguardo al sequestro probatoriodell’autovettura, l’ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione inordine alle specifiche esigenze probatorie idonee a giustificare il mantenimentodel vincolo reale.Quanto alla somma di denaro sequestrata, il provvedimento evidenzia cheil vincolo è finalizzato all’espletamento di accertamenti tecnici volti, da un lato, averificare l’eventuale falsificazione delle banconote e, dall’altro, a rilevarne inumeri seriali, allo scopo di accertarne l’eventuale riconducibilità a delitti di furtoo rapina commessi in danno di istituti di credito.Tale motivazione è inadeguata atteso che, come detto, il sequestroprobatorio non può essere impiegato quale strumento volto a colmare deficitconoscitivi in ordine alla configurabilità del fatto di reato, poiché la sua funzioneè quella di acquisire o preservare elementi utili all’accertamento di una notitiacriminis già individuata nei suoi tratti essenziali. Ne consegue che il vincolo realepresuppone l’esistenza di un’ipotesi criminosa previamente delineata e non puòessere disposto al solo fine di ricercare gli elementi necessari per individuarla,dovendosi escludere che il sequestro probatorio possa assolvere a finalitàmeramente esplorative.4.3. Va inoltre ricordato che, quando il provvedimento impugnato consistein un decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero, spettaesclusivamente all’organo requirente individuare e motivare le specificheesigenze investigative che ne giustificano l’adozione. Ne consegue che, qualoratali esigenze non siano indicate nel decreto e il Pubblico Ministero non viprovveda neppure nel contraddittorio camerale, il tribunale del riesame non puòsupplire a tale omissione mediante un’autonoma individuazione delle finalità delvincolo reale, poiché ciò comporterebbe un’indebita sostituzione a valutazioniriservate all’organo requirente (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv.277989 – 01; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01).5. Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per omessamotivazione sul periculum in mora, con riferimento al sequestro preventivo, èfondato nei limiti qui illustrati.5.1. In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in moradeve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che siadimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissionedi ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui siprocede (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721 – 01; Sez. 6,n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928 – 01).5.2. Per quanto concerne il sequestro preventivo di cui all'art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., laCorte ha chiarito che deve contenere la concisa motivazione anche del periculumin mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazionedell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01),5.3. Nel caso in esame, per quanto riguarda il sequestro preventivodell’autovettura, la motivazione dell’ordinanza impugnata si presenta immune dacensure in quanto dà adeguatamente conto, valorizzando la presenza di due vaniocculti appositamente realizzati, della concreta possibilità del futuro impiego delbene per la commissione di analoghe condotte illecite.5.4. Diversamente, con riguardo al sequestro della somma di denaro, lamotivazione si presenta apparente, per le ragioni qui illustrate.Quanto alla funzione impeditiva del sequestro, il Tribunale si limita adaffermazioni del tutto generiche, prospettando in termini meramente eventualied astratti la possibilità di un futuro utilizzo della somma per la commissione diulteriori reati, in difetto di qualsiasi riferimento a elementi concreti idonei afondare un giudizio di attualità e specificità del periculum.5.5. Parimenti non risulta assolto l’onere motivazionale richiesto conriferimento al sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2,cod. proc. pen., in relazione all’art. 240 cod. pen., avendo il Tribunaleapoditticamente qualificato la somma come profitto del reato, con conseguenteassoggettabilità a confisca, senza esplicitare le ragioni, sia pure in forma concisa,che renderebbero necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alladefinizione del giudizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.5.6. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di motivazione meramenteapparente, non essendo state indicate le ragioni giustificative del sequestropreventivo della somma di denaro, con riguardo tanto alla funzione impeditivaquanto alla finalità di anticipazione della confisca.6. Per le considerazioni esposte, l’ordinanza affetta da nullità devepertanto essere annullata con rinvio Tribunale di L'Aquila competente ai sensidell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. per un nuovo esame, nel rispetto dei principie nei limiti sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquilacompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris