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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 28431/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24556/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 520/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/5/2022, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante dell’ [OSCURATO:PERSONA], per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del preteso inadempimento, da parte dello Sportelli, degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione attrice, nella specie consistito nel negligente adempimento,da parte del commercialista, dell’incarico di tenuta della contabilità dell’associazione, dal quale era derivata l’irrogazione, a carico di quest’ultima, di provvedimenti sanzionatori da parte dell’autoritàfiscale; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come, in conformità a quanto rilevato dal primo giudice sullabase delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, allo Sportelli non fosse stato attribuito alcun incarico di tenuta della contabilità dell’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] , essendosi il Musumecilimitato ad affidare allo Sportelli il solo compito di procedere alledichiarazioni dei redditi relativi alla diversa [OSCURATO:PERSONA] (anch’essa riconducibile allo stesso Musumeci), là dove,rispetto all’ [OSCURATO:PERSONA] , alloSportelli era stato affidato il solo compito di provvedere alla mera aperturadella partita Iva, senza attribuzione di alcun ulteriore incarico, con il conseguente accertamento dell’insussistenza di alcun contratto diprestazione professionale tra lo Sportelli e la [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] idoneo a giustificare la richiesta risarcitoriaavanzata dal Musumeci; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante dell’ [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; FulviaDelle Noci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi diEdgardo Sportelli resistono con controricorso; entrambele parti costituite hanno depositato memorie; i controricorrenti hanno depositato memoria di costituzione di nuovodifensore; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente esercitato il proprio apprezzamento discrezionale con riguardo alle risultanze della relazione peritale di parte a firma della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa la piena responsabilità dello Sportelli in relazione ai fatti contestati dall’autorità fiscale e, dunque, dei danni subiti dall’[OSCURATO:PERSONA] denunciati dall’odiernoricorrente; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente si sia limitatoad argomentare le proprie censure muovendo dal riferimento allenorme del codice di procedura penale l à dove il ricorso in esame è statoproposto in ambito civilistico, come tale retto da principi e norme diverseda quelle penalistiche, sia sostanziali che processuali ; nella specie , peraltro, il ricorrente discute dei contenuti di una propriaconsulenza di parte che , in quanto tale costituisce una semplice Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio ( v. ex plurimis, v.

Sez. 2, s entenza n. 1614 del 19/01/2022 , Rv. 663635 - 01;v. anche Sez. 6 - 2, o rdinanza n. 9483 del 9/04/2021 , Rv. 660945 –01); quanto alla contestata violazione dell'art. 116 c.p.c., osserva il Collegiocome , in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controversoe decisivo, quanto alla mancanza di un valido contratto di prestazione professionale, per avere la C orte territoriale omesso di rilevare come, nel caso di specie, fossero presenti tutti gli elementi istruttori idonei ad attestare l’effettiva assunzione, da parte dello Sportelli, dell’incarico di cura della contabilità dell’ Associazione SportivaDilettantistica [OSCURATO:PERSONA] ; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente evochi un preteso vizio di motivazione correlandolo all’omesso esame di elementi istruttori, senza tener conto dei limiti posti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nella formulazione vigente) alla deduzionedi tale vizio in sede di legittimità ; varrà peraltro rilevare la circostanza secondo cui, nel caso di specie,il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sullabase delle medesime considerazioni in fatto, con la conseguente inammissibilitàdella pretesa evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c. per violazione dell’art. 348 - ter c.p.c. ; inogni caso, la doglianza deve ritenersi inammissibile nella misura in cui, non solo si astiene dall’argomentare alcunché a proposito del caratteredecisivo delle circostanze di fatto dedotte in ricorso, ma si spinge a prospetta re una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delleprove, sulla base , ancora una volta, di un ’ impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24556/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 520/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/5/2022, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante dell’ [OSCURATO:PERSONA], per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del preteso inadempimento, da parte dello Sportelli, degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione attrice, nella specie consistito nel negligente adempimento,da parte del commercialista, dell’incarico di tenuta della contabilità dell’associazione, dal quale era derivata l’irrogazione, a carico di quest’ultima, di provvedimenti sanzionatori da parte dell’autoritàfiscale; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come, in conformità a quanto rilevato dal primo giudice sullabase delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, allo Sportelli non fosse stato attribuito alcun incarico di tenuta della contabilità dell’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] , essendosi il Musumecilimitato ad affidare allo Sportelli il solo compito di procedere alledichiarazioni dei redditi relativi alla diversa [OSCURATO:PERSONA] (anch’essa riconducibile allo stesso Musumeci), là dove,rispetto all’ [OSCURATO:PERSONA] , alloSportelli era stato affidato il solo compito di provvedere alla mera aperturadella partita Iva, senza attribuzione di alcun ulteriore incarico, con il conseguente accertamento dell’insussistenza di alcun contratto diprestazione professionale tra lo Sportelli e la [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] idoneo a giustificare la richiesta risarcitoriaavanzata dal Musumeci; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante dell’ [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; FulviaDelle Noci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi diEdgardo Sportelli resistono con controricorso; entrambele parti costituite hanno depositato memorie; i controricorrenti hanno depositato memoria di costituzione di nuovodifensore; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente esercitato il proprio apprezzamento discrezionale con riguardo alle risultanze della relazione peritale di parte a firma della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa la piena responsabilità dello Sportelli in relazione ai fatti contestati dall’autorità fiscale e, dunque, dei danni subiti dall’[OSCURATO:PERSONA] denunciati dall’odiernoricorrente; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente si sia limitatoad argomentare le proprie censure muovendo dal riferimento allenorme del codice di procedura penale l à dove il ricorso in esame è statoproposto in ambito civilistico, come tale retto da principi e norme diverseda quelle penalistiche, sia sostanziali che processuali ; nella specie , peraltro, il ricorrente discute dei contenuti di una propriaconsulenza di parte che , in quanto tale costituisce una semplice Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio ( v. ex plurimis, v. Sez. 2, s entenza n. 1614 del 19/01/2022 , Rv. 663635 - 01;v. anche Sez. 6 - 2, o rdinanza n. 9483 del 9/04/2021 , Rv. 660945 –01); quanto alla contestata violazione dell'art. 116 c.p.c., osserva il Collegiocome , in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ’ , pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controversoe decisivo, quanto alla mancanza di un valido contratto di prestazione professionale, per avere la C orte territoriale omesso di rilevare come, nel caso di specie, fossero presenti tutti gli elementi istruttori idonei ad attestare l’effettiva assunzione, da parte dello Sportelli, dell’incarico di cura della contabilità dell’ Associazione SportivaDilettantistica [OSCURATO:PERSONA] ; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente evochi un preteso vizio di motivazione correlandolo all’omesso esame di elementi istruttori, senza tener conto dei limiti posti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nella formulazione vigente) alla deduzionedi tale vizio in sede di legittimità ; varrà peraltro rilevare la circostanza secondo cui, nel caso di specie,il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sullabase delle medesime considerazioni in fatto, con la conseguente inammissibilitàdella pretesa evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c. per violazione dell’art. 348 - ter c.p.c. ; inogni caso, la doglianza deve ritenersi inammissibile nella misura in cui, non solo si astiene dall’argomentare alcunché a proposito del caratteredecisivo delle circostanze di fatto dedotte in ricorso, ma si spinge a prospetta re una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 24556/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delleprove, sulla base , ancora una volta, di un ’ impostazione critica non consentitain sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ric
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