CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato contestato al capo A, non è consentito, poggiando su un'inammissibile rilettura del compendio probatorio, e risulterebbe comunque generico, quale pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, dove si richiamano le dichiarazioni dell'acquirente di marijuana in merito alle plurime cessioni); ritenuto che, analogamente, il secondo motivo che contesta la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei reato contestati sub B e C si risolve nelle medesime doglianze - di natura schiettamente fattuale - già confutate in appello (cfr. pp. 3-4, sulla implausibilità della versione degli imputati); ritenuto che il terzo motivo contesta la omessa esclusione della recidiva contestata all'imputato sulla base di considerazioni di merito, a fronte di una congrua argomentazione del giudice di merito in ordine al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per l'aumentata pericolosità all'esito della sequenza recidivante; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio