CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1971
Cassazione n. 19908/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1971 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in relazione alla sentenza in data 7 maggio 2024 con la quale questa Corte Suprema ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato; premesso che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01); rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si assume l'omessa valutazione delle censure formulate dal ricorrente nel precedente atto di impugnazione, segnatamente di quelle esposte nel secondo motivo (che aveva prospettato il mancato confronto dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con quanto ritenuto in precedenza dai Giudici della cognizione) e ribadite con la memoria presentata in replica alla requisitoria del Procuratore generale - è manifestamente infondato in quanto la sentenza qui impugnata, oltre ad aver dato espressamente conto delle censure in discorso (facendo riferimento sia all'originario ricorso che alla presentazione della memoria difensiva), le ha a chiare lettere disattese, attribuendo ai due motivi di impugnazione una matrice unitaria, affermando che con essi erano stati spesi argomenti di natura rivalutativa, ritenendo immune dalle censure sollevate l'iter che aveva condotto al rigetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (osservando come esso sia stato svolto sulla scorta di un compiuto apprezzamento dei diversi fatti di reato commessi dall'odierno ricorrente (cfr. sentenza impugnata, considerato in diritto, spec. parr. 4 ss.), ritenendolo non compiutamente confutato dal ricorso poiché ha considerato generiche le censure difensive, che dunque sono state apprezzate (ivi, spec. par. 4.3); il che esclude che sussista un vizio qui censurabile; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso straordinario e la fondatezza della censura con esso articolata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'ilì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de