CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata E! ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:STORINO che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte e nota spese (di cui ha chiesto la liquidazione); l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento di essi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 maggio 2022 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia del 7 aprile 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato quest'ultimo responsabile dei reati di cui agli artt. 392, 624 (aggravati come in contestazione) e 636, comma 2, cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza lo aveva condannato alla pena sospesa ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, e con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 392 cod. pen. e il vizio di motivazione (in relazione all'art. 192, comma 3), con riferimento all'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale, facendo riferimento complessivo e non analitico ai motivi di appello, avrebbe ribadito la motivazione del primo Giudice con una clausola di stile, disattendendo i primi tre motivi (che riguardavano tre condotte distinte ascritte all'imputato) per il tramite di asserti generali e richiamando le dichiarazioni della persona offesa, nonostante le contraddizioni nel suo narrato (in particolare relative alla proprietà del fondo circostante a quello de quo, alla presenza di altri confinanti, mai accertata dagli operanti, e alla proprietà comunale della strada che il Sechi avrebbe arbitrariamente chiuso - non provata se non per le indicazioni, prive di riscontro, offerte dalla medesima persona offesa ai Carabinieri e che comunque non avrebbe avuto rilevanza rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni); dunque, non sussisterebbero i presupposti del reato, atteso che il Sechi da oltre venti anni eserciterebbe il possesso indisturbato del pascolo (anche con la chiusura del cancello); e la sentenza impugnata - che avrebbe dovuto ricercare nella condotta dell'agente il fine ultimo di esercitare un preteso diritto - si sarebbe invece soffermata sull'assenza di un provvedimento del giudice civile al momento dei fatti, facendo un incongruo riferimento alla celebrazione o meno della prima udienza della causa per usucapione incoata dal Sechi, così non motivando - rispetto al gravame - sulla sussistenza degli elementi del reato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 624 e 61 n. 2. cod. pen., in ordine ai presupposti del delitto di furto aggravato nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa illogica, apparente, contraddittoria e che sarebbe incorsa nel travisamento della prova, nonché omessa segnatamente in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa. La difesa ha denunciato la contraddittorietà delle decisioni di merito, che hanno ritenuto sia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (poiché il Sechi avrebbe rimosso i paletti della recinzione collocati dalla persona offesa e chiuso un cancello di entrata al fondo de quo) senza attendere l'esito della causa civile tra le parti, e il furto (per essersi l'imputato impossessato degli stessi paletti per trarne profitto), che nella specie non potrebbe ravvisarsi poiché il fatto non è stato commesso con l'intento di impossessarsi della cosa mobilie altrui sottraendola a chi la detiene (non essendo stata neppure provata la coscienza e volontà di commettere il delitto con il prescritto dolo specifico), considerato che i sette paletti in discorso sono stati rivenuti nel terreno in uso al Sechi per cui egli ha proposto causa per usucapione e solo a seguito della notifica della citazione per essa la persona offesa ha sporto denuncia. 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 636, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione (in relazione all'art. 192, comma 3), con riferimento all'imputazione di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. La difesa ha dedotto che, quantunque si sia proceduto all'accertamento sugli animali rinvenuti sul fondo dei Sanna, il possesso ultraventennale del terreno da parte del Sechi era il presupposto per il riconoscimento dell'usucapione chiesto al giudice civile: inoltre, l'art. 636 cod. pen. tutelerebbe non solo la proprietà ma anche il possesso; non si sarebbe «minimamente indagato l'elemento soggettivo», essendo emerso che il Sechi da oltre 20 anni aveva il possesso indisturbato dei terreni, privi di recinzione fino alla notte tra il 21 e il 22 febbraio 2014; dunque, sarebbe stata ritenuta la sussistenza del reato in mancanza dei presupposti di esso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, relativo al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è inammissibile, perché: - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha irritualmente prospettato elementi di fatto perorandone un diverso apprezzamento di merito, non deducendo con la necessaria specificità il travisamento della prova bensì finendo per denunciare in questa sede la mancanza della prova degli elementi costitutivi del delitto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268:360 — 01); - è generico nella parte in cui ha assunto che sarebbero state disattese le allegazioni prospettate con l'atto di appello, facendovi mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - è manifestamente infondato nella parte in cui ha addotto che la motivazione della sentenza impugnata si sostanzierebbe nella condivisione della decisione di primo grado sulla scorta di una mera clausola di stile, in quanto la Corte di merito ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame (in particolare, le planimetrie catastali, quanto riscontrato dagli operanti anche alla luce delle fotografie), indicando pure la ragione per cui non ha ritenuto incoerenti le dichiarazioni della persona offesa.2. Il secondo motivo, relativo al delitto di furto aggravato, è inammissibile per il medesimo ordine di ragioni: - anch'esso infatti ha prospettato un diverso apprezzamento di merito e il difetto di prova del fatto, assumendone apoditticamente il travisamento; - ed è manifestamente infondato ove ha assunto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente (ipotesi che ricorre in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» - Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01 - e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» - Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - deo. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01); difatti, la Corte distrettuale ha dato conto al riguardo del rinvenimento da parte dei Carabinieri di taluni dei paletti che [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Giovanni avevano collocato sul fondo di loro proprietà (e della sorella [OSCURATO:PERSONA]), proprio nel fondo dell'imputato (e non anche in quello appena menzionato, come asseri:ivamente addotto dalla difesa) dove era erano stati riutilizzati come recinzione e da ciò ha tratto la finalità di trarre profitto del Sechi; in altri termini, il Giudice distrettuale ha dato conto non della sola rimozione dei paletti contestata sub specie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma anche dell'impossessamento di essi col prescritto dolo specifico (art. 624 cod. pen.). 3. Il terzo motivo, inerente al reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, è inammissibile. L'atto di appello non aveva specificamente censurato la decisione di primo grado in ordine all'elemento soggettivo del delitto, ragion per cui non può ravvisarsi un vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto, che non era stato devoluto alla Corte territoriale (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. .37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01). Nel resto il motivo in esame si è fondato sulla irrituale prospettazione di elementi di fatto, segnatamente sulla qualità di possessore del fondo de quo da parte del Sechi, addotta assertivamente e non ritenuta dai Giudici di merito - come già rilevato retro - senza denunciare specificamente il travisamento della prova.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civ