CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 09954/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero p.t;-intimato-avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, n.7495/2025, pubblicata il 9/07/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’1/04/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECatalin Macaru, di nazionalità moldava, proponeva opposizione aldecreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e all’ordine diNumero registro generale 16190/2025Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 9954/2026Data pubblicazione 17/04/2026allontanamento adottato dal Questore di Roma, deducendonel’illegittimità e chiedendone la revoca, per carenza di motivazione,mancata indicazione del termine per la partenza volontaria, permancata notifica dell’inizio del procedimento amministrativo diespulsione e mancata traduzione nella lingua di origine.Inoltre, il ricorrente adduceva motivi sociopolitici nel proprio paeselegittimanti la sua permanenza sul territorio nazionale.Con sentenza del 9.7.2025 il giudice di pace di Roma rigettava ilricorso, osservando che: il provvedimento impugnato era del tuttolegittimo; quanto, in particolare, alla necessità di dare comunicazioneall’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo, essa non siestendeva alla proceduta dell’espulsione, poiché tale obbligo non eraapplicabile al procedimento di espulsione del cittadinoextracomunitario privo di permesso di soggiorno, che è caratterizzatoda esigenza di celerità ed è regolato in sede giurisdizionale secondo legaranzie del giusto processo; parimenti infondata era l’eccezione perla mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre delricorrente; il provvedimento opposto era stato tradotto in linguainglese, anche per l’impossibilità di reperire un interprete della linguascelta dal ricorrente; il ricorrente non aveva dimostrato alcun elementoostativo all’espulsione, non avendo formalizzato la domanda diprotezione internazionale, né in corso di causa aveva chiesto appositaistruttoria sui pregiudizi in caso di rimpatrio, in difetto dell’allegazionedi particolari esigenze umanitarie.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso il decreto d’espulsione,affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.L’Avvocatura Generale dello Stato, non costituitasi, ha depositatomemoria chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.Numero registro generale 16190/2025Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 9954/2026Data pubblicazione 17/04/2026RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia omesso esame delle note di trattazione scrittae degli allegati documenti comprovanti la richiesta di protezioneinternazionale, fatti decisivi ai fini del decidere in relazione all’art. 360c.p.c. 1° comma n. 5, nonché violazione dell’art. 7 D.lgs 25/2008 inrelazione all’art. 360 c.p.c. 1° comma n° 3.In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia omessol’esame delle note di trattazione del 25 marzo 2025 regolarmentedepositate in via telematica dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle quali erachiarito che in data 11/12/2024 il ricorrente aveva formalizzato larichiesta di protezione internazionale, producendo i relativi documenti,non accogliendo l’istanza di sospensione del decreto di espulsioneimpugnato fino alla pronuncia della Commissione competenteIl secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.20, V comma del T.U.I. e 13 T.U.I. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di pace tenuto conto di tuttigli elementi esposti (il grave pregiudizio che il ricorrente avrebbe patitonel ritornare nel proprio paese di origine) fondando il proprioconvincimento unicamente sulla circostanza che apparentemente ilricorrente non avesse diritto a risedere sul suolo nazionale non tenendoconto delle circostanze dedotte.Il primo motivo è fondato, in quanto il ricorrente ha allegato gli attiprodotti nel processo, tra cui il verbale delle dichiarazioni rese allaQuestura, nel quale era fatto riferimento all’avvenuta presentazionedella domanda di protezione internazionale.Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in temadi espulsione amministrativa, fino a quando non è validamentenotificato il provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA], exart. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine perNumero registro generale 16190/2025Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 9954/2026Data pubblicazione 17/04/2026proporre ricorso contro la medesima decisione e il cittadino stranieroconserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con laconseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoiconfronti il provvedimento di accompagnamento immediato allafrontiera (Cass., n. 23999/2025; n. 16581/2025).Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver trasmesso con pec l’atto dimanifestazione della volontà di presentare la domanda di protezioneinternazionale. Al riguardo, va richiamato l’orientamento secondo cuianche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua lapresentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il doveredi riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delledeterminazioni di sua competenza), astenendosi da ogni forma direspingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizionedella richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate”(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).Nella specie, il giudice di pace non ha provveduto sull’istanza disospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento diprotezione internazionale, come espressa nelle suddette note.Il secondo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio dellacausa al giudice di pace di Roma, anche in ordine alle spese delgiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causaal giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 16190/2025Numero sezionale 1516/2026Numero di raccolta generale 9954/2026Data pubblicazione 17/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 1° aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]