CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20136/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 27 giugno 2018 con cui il Tribunale di Lodi, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di agli artt. 81 cpv, 110,624, 625 n 7, cod. pen. e 61 n. 5 cod. pen., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in ora notturna, dapprima si impossessava, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di gasolio aspirandolo mediante l'utilizzo di un tubo in gomma dal serbatoio di un trattore parcheggiato in strada e da un furgone immettendoli all'interno di un contenitore, e poi se ne disfaceva gettandolo nel fiume Lambro all'atto dell'intervento dei Carabinieri. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce il difetto di motivazione e la violazione e l'erronea interpretazione della regola di valutazione della prova prevista dall'art. 192 cod.proc.pen. Sostiene che la sentenza impugnata è il risultato di un'erronea valutazione del compendio probatorio, in particolare afferma che l'imputato avrebbe lanciato una tanica piena di benzina, mentre negli atti di indagine si parla di una minima quantità di carburante, ed assume che non è possibile collegare con certezza i fatti denunciati dalle persone offese con gli esiti del controllo del Daccò. Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen. Con il terzo lamenta la violazione ed erronea interpretazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., per la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e per la mancata esclusione della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 1.2. A prescindere da tale preliminare rilievo, il primo motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato. Ed invero, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutllizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod, proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). Quanto al difetto di motivazione il plesso motivatorio costituito dalle due sentenze conformi offre un'adeguata risposta alle censure sollevate dall'imputato che sono riproduttive di quelle già proposte con i motivi di appello. Dalla ricostruzione risultante dalle sentenze di merito si ricava che l'imputato è stato fermato dai militari alle 3 del mattino del 27.6.2013 nell'area di Sant'[OSCURATO:PERSONA] all'altezza del ponte sul Lambro mentre percorreva in bicicletta una pista ciclabile con in mano una tanica contenente benzina che alla vista degli operanti buttava nel fiume. Lo stesso portava inoltre annodato intorno alla vita un tubo recante tracce di benzina. A tale episodio si collegavano le denunce presentate il giorno successivo presso la Tenenza dei Carabinieri di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dal titolare di un'officina della zona e dal proprietario di un furgone per sottrazione di gasolio. Sulla base di tale compendio probatorio, pur se i militari non avevano assistito alla sottrazione del gasolio, ed in assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi conducesse inequivocamente al giudizio di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di cloglianza. La Corte di merito ha puntualmente affrontato la questione con riguardo agli aspetti deponenti per la non compatibilità della causa di non punibilità rispetto ai principi fissati dal primo comma dell'art. 131-bis, con particolare riguardo alla gravità dell'offesa in termini argomentativi tali da sottrarsi alle censure del ricorrente in sede di legittimità. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto reitera la medesima doglianza proposta in sede di appello cui la sentenza di secondo grado ha puntualmente risposto. Alla luce di tutte le suesposte ragioni, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.4.2022 e E