CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 40941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 26 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, per i delitti di cui agli artt. 56 cod. pen. e 1 legge n. 895/1967, 4 legge n. 110/1975, 73 d.P.R. n. 309/1990; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato, quanto al delitto di detenzione di sostanza stupefacente, che la stessa era detenuta per uso personale, escludendo l'ipotesi solo per le dichiarazioni di un teste avente rancore personale verso l'imputato, e per avere i giudici ritenuto sussistente il delitto tentato di fabbricazione di ordigni micidiali, senza valutare che le sostanze rinvenute fungevano da fertilizzante per la cannabis che l'imputato coltivava e senza riqualificare la condotta nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., nonostante l'assenza di prova di una micidialità degli ordigni di cui si ipotizza la fabbricazione, assenza di micidialità dimostrata da elementi probatori trascurati dalla Corte di appello; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza quanto alla conferma della sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in quanto la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha logicamente e ampiamente motivato la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto, basandosi non solo sulle dichiarazioni del teste che aveva motivi di rancore verso l'imputato, ma anche sul rilevante dato ponderale dello stesso, sulle modalità di custodia, essendo la sostanza suddivisa in nove sacchetti, ed anche sulle dichiarazioni di un terzo soggetto, al quale l'imputato era del tutto estraneo ma che ha fornito informazioni idonee a confermare che questi era dedito all'attività di cessione di marijuana; ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza anche con riferimento alla conferma della sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 cod. pen., 1 legge n. 895/1967, quanto alla micidialità dei prodotti rinvenuti e alla loro evidente finalizzazione alla fabbricazione di esplosivi, in quanto dimostrate dalla relazione tecnica, con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo, tacendone addirittura l'esistenza, e confermate anche dalla circostanza di una detenzione di tali prodotti con modalità e localizzazione del tutto insolite, e del possesso di una quantità degli stessi molto elevata e del tutto ingiustificata, essendo irrilevante il fatto stigmatizzato dal ricorrente, che non tutti gli artifici pirotecnici sequestrati, ma solo la metà di essi, fossero stati già modificati aumentandone la pericolosità, essendo sufficiente, per la sussistenza del reato, anche la modifica di uno solo di essi; ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza anche quanto all'asserita erroneità della qualificazione della predetta condotta come violazione dell'art. 1 legge n. 895/1967 anziché dell'art. 678 cod. pen., in quanto l'accertata micidialità potenziale dei prodotti rinvenuti impone detta qualificazione, come ritenuto da Sez. 1, n. 16677 del 24/01/2011, Rv. 249958 e Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata soddisfi ampiamente i criteri di motivazione ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità, e sia del tutto priva dei vizi lamentati dal ricorrente, e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in