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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12467/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione in riferimento all'individuazione del rapporto causale, dell'elemento volitivo e di quello psicologico dell'imputata; 2) violazione dell'art.114 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione; 3) vizi della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata mitigazione della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non toccati da specifica critica (pag. 3 del provvedimento), dal momento che la Corte evidenzia come l'imputata non si sia limitata a fornire un contributo di minima importanza alla condotta illecita, ma abbia agito attivamente al fine di agevolare e rafforzare il proposito criminoso del compagno attraverso il tentativo di nascondere la droga; che il secondo motivo è inammissibile, in quanto - come delineato dalla Corte con le considerazioni appena richiamate - l'apporto della Zappalà non risulta essere di lieve entità nell'ambito della relazione di causalità nell'economia generale dell'illecito commesso, non potendo pertanto trovare accoglimento il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la Corte offre ampia motivazione (pag. 3 del provvedimento impugnato) ed evidenzia non sia emerso alcun elemento positivo valutabile a favore dell'imputata per poterle riconoscere tale beneficio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione in riferimento all'individuazione del rapporto causale, dell'elemento volitivo e di quello psicologico dell'imputata; 2) violazione dell'art.114 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione; 3) vizi della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata mitigazione della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non toccati da specifica critica (pag. 3 del provvedimento), dal momento che la Corte evidenzia come l'imputata non si sia limitata a fornire un contributo di minima importanza alla condotta illecita, ma abbia agito attivamente al fine di agevolare e rafforzare il proposito criminoso del compagno attraverso il tentativo di nascondere la droga; che il secondo motivo è inammissibile, in quanto - come delineato dalla Corte con le considerazioni appena richiamate - l'apporto della Zappalà non risulta essere di lieve entità nell'ambito della relazione di causalità nell'economia generale dell'illecito commesso, non potendo pertanto trovare accoglimento il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la Corte offre ampia motivazione (pag. 3 del provvedimento impugnato) ed evidenzia non sia emerso alcun elemento positivo valutabile a favore dell'imputata per poterle riconoscere tale beneficio; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 g
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