CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24479/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f.; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 15 giugno 2021, ha confermato la c:ondanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma per i reati di guida senza avere conseguito una valida patente (contestata con recidiva reiterata) e di uso di pal:ente di guida falsa. Nell'unico motivo di ricorso il deducente contesta violazione di legge in relazione alla sola imputazione relativa all'illecito di cui all'art. 116, comma 13, cod.strada. Deduce il ricorrente che non risulta chiaro, alla luce dell'imputazione, se il riferimento, quanto alla guida senza patente di cui al capo A, alla "recidiva reiterata", valga o meno come "recidiva nel biennio"; il ricorrente invoca pertanto, alternativamente, la prescrizione o la depenalizzazione per questo capo. La pena confermata in appello è stata determinata considerando l'aumento per la continuazione riferito, appunto, al reato di cui al capo A, che pertanto risulta ancora rilevante. 2. Il ricorso è fondato. Ed invero, alla luce dell'incertezza derivante dall'imputazione in relazione alla recidiva contestata al capo A, si pone la seguente alternativa: - o la recidiva non è qualificabile alla stregua di quella "nel biennio", nel qual caso si tratta di guida senza patente "semplice", e allora il ricorrente avrebbe ragione a chiederne la depenalizzazione; - o si tratta di guida senza patente con recidiva nel biennio, non depenalizzata, e ugualmente il ricorrente avrebbe ragione ad eccepirne la prescrizione, anche come unico motivo di ricorso (vds. SS.UU. Ricci). L'incertezza al riguardo configurabile rende necessario, in ragione del favor rei, reputare applicabile la soluzione più favorevole all'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'addebito di cui al capo A (ex art. 116, comma 13, Cod.Strada), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ciò comporta, tra l'altro, l'espunzione dal computo della pena dell'aumento per la continuazione pari a un mese di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena in cinque mesi di reclusione, restando ferma, in quanto non attinta dall'impugnazione, la condanna del ricorrente per il reato di cui al capo B. Non si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto competente, stante la data in cui il reato risulta contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 116, comma 13, Cod.Strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo l'eliminazione della pena irrogata in relazione a tale reato. Ridetermina pertanto la pena in mesi 5 di reclusione quanto al reato di cui al capo B. Così deciso in Roma