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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00600/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla custodia in carcere a lui applicata dal 5 marzo 2012 al 21 aprile 2012 per i reati di truffa aggravata e di falso ideologico in atto pubblico.

La misura cautelare era poi revocata dal G.I.P. per sopravvenuta assenza delle esigenze cautelari.

L'appello del P.M. avverso l'ordinanza di scarcerazione era impu- gnato ed accolto, con conseguente ulteriore sottoposizione alla custodia in carcere dal 26 ottobre 2012 al 21 dicembre 2012 e da tale data agli arresti domiciliari fino al 6 maggio 2013.

In relazione a tali addebiti il Conti era assolto con sentenza del Tribunale di Torino del 7 novembre 2014, confermata con sentenza della Corte di appello di Torino del 13 maggio 2017.

La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, sul rilievo che il comportamento del Conti che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..

Si deduce che la pronunzia assolutoria era stata emessa sulla base dei medesimi elementi documentali e di fatto, erroneamente valutati in sede cautelare.

Le difese del Conti e dei coimputati avevano approfondito in memorie illustrative il tema della liceità dell'operazione imprenditoriale, ripercorrendo il complesso iter della pratica e ponendo tale materiale a disposizione del G.I.P..

Si era sostenuto che, in forza della promessa unilaterale del 28 giugno 2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata a realizzare la totalità delle opere a terra e a mare del costruendo porto turistico di Imperia, prevedendo quale corrispettivo per la rea- lizzazione delle opere il 70% dei diritti di concessione relativi alle opere stesse, pre- visioni poi riportate nell'Accordo quadro stipulato dalla Acquannare e dal Porto di Im- peria il 7 ottobre 2005.

Tale accordo era scisso, al momento della sua attuazione, per motivi fiscali, in due contratti separati (uno di appalto, l'altro di trasferimento dei diritti di godimento.

In detti contratti l'importo di euro 160 milioni di corrispettivo (da un lato l'acquisto dei diritti di godimento e dall'altro della costruzione dell'opera) rap- presentava un valore convenzionale rappresentativo dei costi da sostenere, succes- sivamente incrementato, in seguito alla presentazione della variante al progetto, ad euro 209 milioni, dovendosi valorizzare la permuta, sotto il profilo tributario, al valore "normale" ex art. 13, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

Si perveniva dunque in data 19 marzo 2010 agli Accordi modificativi, ma per il [OSCURATO:SOCIETA] restava fermo il contenuto degli accordi iniziali che prevedevano il pagamento delle opere costruite da [OSCURATO:SOCIETA] col trasferimento del 70% dei diritti di concessione sue stesse, percentuale che restava immutata.

In conclusione, il corrispettivo indicato nei contratti doveva essere inteso solo come un valore convenzionale indicato a fini fiscali e di bilancio, che non rilevava ai fini del corrispettivo dell'appaltatore, corrispondente al 70% dei diritti di concessione sulle opere.

I giudici del merito non avevano neppure preso in esame le singole posizioni degli imputati e del Conti, avendo ricostruito i fatti come il logico sviluppo degli accordi iniziali, senza che fosse necessario soffermarsi sulle condotte dei singoli.

Nella sentenza di primo grado si era smentito quanto contestato e, cioè, che il corrispettivo sarebbe stato prestabilito in euro 160 milioni, poi lievitato ad euro 209 milioni e permutato nel 70% dei diritto sull'opera aventi in realtà il valore (occulto) di oltre euro 338 milioni, e dunque che sia stato fraudolentemente ottenuto in modo vantaggioso dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Il corrispettivo che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] era slegato dai valori dell'opera espressi ne PEF o nei contratti del 12 febbraio 2007 e successive modifiche de 30 aprile 2009 ed era insensibile agli esborsi sostenuti dalla costruttrice.

La volontà negoziale di [OSCURATO:SOCIETA] si era formata de tutto a pre- scindere dalla valutazione dei costi effettivi da sostenere dalla [OSCURATO:SOCIETA] o dai valori dell'opera (comprendenti i costi) dichiarati nel PEF o nei contratti.

Gli acconti fatturati, da portarsi in compensazione, erano importi convenzionali a data fissa scollati dalla quantità dell'eseguito a fronte della consegna finale dell'opera nel termine prestabilito.

Secondo la sentenza assolutoria di primo grado il G.I.P. non si era accorto che l'eventuale raggiro della Commissione (che le sentenze di merito escludevano che fosse avvenuto) non avrebbe comunque avuto nessuna incidenza causale ai fini della stipula degli atti e dei negozi progressivamente volti all'affida- mento dei lavori ad [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il raggiro stesso sarebbe avvenuto in epoca temporalmente successiva agli atti giuridici che si assumevano dannosi, sia al conse- guimento dell'ingiusto profitto che, semmai, sarebbe stato più ampiamente consen- tito proprio dal rilascio da parte della Commissione dell'assenso all'autorizzazione all'agibilità parziale del porto.

Nei confronti del Conti l'accusa, nei rapporti con la Commissione, era addirittura formulata in modo anche contraddittorio.

Egli, infatti, avrebbe indotto in errore la Commissione, producendo asseriti SAL nel vano tentativo di giustificare l'esorbitanza della cifra rispetto a quanto indicato nei progetti.

Quanto all'operato della Commis- sione di Vigilanza e di Collaudo, il ricorrente aveva sottolineato come lo stesso fosse stato ripetutamente censurato dai Giudici di merito siccome frutto di un fraintendi- mento circa l'estensione dei compiti e dei poteri di intervento e di segnalazione che ad essa spettavano, in un contesto diverso da un appalto pubblico. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non competeva un pregnante intervento di controllo sull'operato della con- cessionaria, perlomeno fino al momento del collaudo definitivo in cui il costo effettivo delle opere sarebbe stato determinato in contraddittorio con la concessionaria stessa.

In tale momento, la Concessionaria avrebbe dovuto presentare tutta la documenta- zione in suo possesso (art. 12 [OSCURATO:PERSONA] demaniale marittima) che, per nessuna ragione doveva essere quella prevista dagli appalti pubblici.

Dalla lettura della sentenza emergeva l'ulteriore errore giuridico in cui era incorso il G.I.P. e, cioè, che i sei documenti oggetto dell'imputazione intitolati S.A.L. dei lavori eseguiti, aldilà della dizione letterale, non potevano riferirsi allo stato di esecuzione delle opere comunemente inteso, quanto piuttosto allo stato delle fatturazioni emesse in compensazione in concomitanza con la progressione dell'opera e non in propor- zione alla quantità della stessa in concreto realizzata.

Per tale ragione la situazione rappresentata dai detti documenti era falsa, non rappresentando lo stato di esecu- zione delle opere e non rappresentando gli importi dei singoli acconti e l'importo complessivo di euro 145.800.000 il costo delle stesse.

I documenti in questione, no- nostante l'intestazione erano inidonei ad ingannare chicchessia, tantomeno i membri della Commissione di Vigilanza proprio in ragione del loro contenuto concreto e cioè il numero degli acconti ed i rispettivi importi, suddivisi, come contrattualmente pre- visto, in opere a terra, opere a mare e opere in economia nonché l'importo comples- sivo degli acconti.

Il G.I.P., inoltre, non aveva considerato la natura privatistica del rapporto contrattuale tra i [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per cui i documenti ricognitivi provenienti da quest'ultima inerenti ai lavori eseguiti e alla relativa conta- bilizzazione non avrebbero potuto avere natura pubblicistica in sé.

Dagli atti di indagine e dalle intercettazioni emergeva che il Conti perseguiva quale unico obiettivo l'ultimazione dell'opera e non il personale profitto imprendito- riale.

Nel provvedimento impugnato non è stato affrontato il profilo inerente alla sus- sistenza di un quid pluris che abbia modificato, in modo rilevante, il contesto fattuale e probatorio disponibile al momento dell'emissione del provvedimento di coercizione personale, incidendo in senso favorevole all'imputato e determinando la pronuncia assolutoria.

2.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave del Conti.Si osserva che la condotta del Conti si inserisce in un quadro di riferimento co- stituito dalle scelte amministrative degli amministratori del Comune di Imperia e dei successivi accordi contrattuali tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ai quali era totalmente estraneo.

Non poteva desumersi l'apparenza di un'operazione truffaldina costituita da con- dotte definite gravemente colpose, ma ascrivibili esclusivamente al comportamento di terzi, talune neppure imputate e tutte riferite a circostanze antecedenti al febbbraìo 2007 o comunque non riguardanti direttamente le sue competenze. [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto rapporti con l'Autorità di Vigilanza e non aveva mante- nuto comportamenti scorretti nei confronti di tale organismo.

L'unica condotta ascrivibile al ricorrente riguardava la presentazione alla Com- missione di Vigilanza di S.A.L. ritenuti inattendibili.

In realtà, l'assoluzione era stata disposta per plurime ragioni già scrutinabili dal G.I.P. e nonostante l'assenza di signi- ficativi apporti testimoniali.

Contrariamente a quanto asserito nel provvedimento im- pugnato il Conti non aveva mantenuto una condotta ostruzionistica e in ogni caso non era dovuta a scelte attribuibili a lui.

2.3. Con memoria difensiva, il Conti sottolinea che la condotta colposa ascrittagli risaliva ad un'epoca in cui non rivestiva nessun ruolo nella [OSCURATO:SOCIETA]. e costituiva la conseguenza di una decisione politico-amministrativa.

Egli non aveva avuto rapporti con l'autorità di vigilanza.

3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, chiede il rigetto del ricorso.

Si rileva che l'istante aveva posto in essere condotte opache, costituenti il pre- supposto per intervento prima dell'autorità inquirente e poi dell'autorità giudicante.

Doveva essere ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la condotta, pur tesa ad altri risultati, che ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudizia- ria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

La privazione della libertà personale, inoltre, può essere considerata "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una con- dotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a per- dere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidari- stica che è alla base dell'istituto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 222263).

Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratteriz- zato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Trombetta, Rv. 256764).

Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta deten- zione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiusti- zia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applica- zione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratte- rizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non in- terferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina norma- tiva che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima".

Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo proces- suale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella crimi- nale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760).

2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che il Conti era stato sottoposto a misura cautelare per una serie di illeciti commessi nella gestione dell'ap- palto per i lavori commissionati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società a parte- cipazione pubblica della quale l'indagato era amministratore) alla società [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile al concorrente [OSCURATO:PERSONA]) appaltatrice e, a sua volta, socio privato della società committente.

I reati contestati erano ricollegati alla realizzazione delle infrastrutture del porto turistico di Imperia, dietro corresponsione di importi esorbitanti rispetto al valore delle opere da eseguire; secondo l'impostazione accusatoria, le indagini avevano per- messo di appurare che il corrispettivo stabilito (in accordo tra la parte pubblica e quella privata) in data 12 febbraio 2007 in euro 160.000.000 era successivamente lievitato ad euro 290.000.000, contestualmente permutato nel 70% dei diritti di con- cessione (attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla Concessione demaniale Marittima n. 5/2006 del 28 dicembre 2006) aventi, questi ultimi, in realtà il valore di euro 338.058.000 (tra l'altro corrispondente al 76% del valore) a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur a fronte di costi di costruzione indicati nel più modesto importo di euro 77.475.000 (coincidente con quanto indicato nell'atto di concessione).

Ebbene, la valutazione espressa, nel caso di specie dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalle condotte poste in es- sere dal richiedente, si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato.

Il giudice della riparazione, nella pars construens dell'ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa ripara- zione, in quanto, alla luce dei dati fattuali della vicenda processuale, era emersa incontestabilmente la figura, nella vicenda processuale in oggetto, del Conti, quale soggetto che aveva posto in essere un'articolata condotta connotata da estremi di colpa grave, in quanto egli, con più azioni dimostrative di una sua gestione impron- tata all'inosservanza di regole nell'ambito della propria funzione, aveva certamente orientato l'autorità giudiziaria verso la sussistenza delle ipotesi delittuose che gli erano state contestate.

Nell'ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato com- portamento, ritenuto illegittimo da più organi giurisdizionali e dallo stesso Giudice della sentenza assolutoria ed esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di atti o conversazioni comprovanti un ruolo direttivo nell'adozione di condotte quantomeno non corrette, aveva esercitato una funzione sinergica nell'adozione della misura cau- telare.

In proposito si è correttamente evidenziato quanto segue: a) l'imponente e ingiustificato trasferimento di risorse dalla città di Imperia azio- nista al 33% del [OSCURATO:SOCIETA] alla società interamente privata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispetto al quale egli si sarebbe adoperato per impedire che la Commissione di con- trollo e collaudo e l'Autorità di vigilanza avessero a disposizione tutta la documenta- zione necessaria per espletare i loro compiti istituzionali; b) le ambiguità in ordine alla qualificazione dell'opera come pubblica (vedi la lettera del 1° marzo 2010 indirizzata al Comune di Imperia ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. in cui chiedeva l'applicazione delle tariffe riservate alle utenze del Comune di Imperia) o privata (vedi la memoria depositata nel corso delle indagini preliminari); b) la sua condotta certamente inadeguata riguardo ai S.A.L., che erano cruciali per verificare se il capitolato di appalto fosse stato rispettato, nonché la natura e la qualità dei materiali impiegati, considerato che, in prospettiva, i beni sarebbero stati acquisiti dal demanio dello Stato; c) la mancata corresponsione degli stati di avanzamento lavori, pur richiesti sin dal 2008, giacché la contabilità di cantiere non era stata tenuta; con l'ulteriore grave conseguenza che erano ignoti l'eventuale conformità delle opere al progetto e il reale ammontare dei costi; d) il Conti, messo alle strette, aveva trasmesso solo nel 2010 una documenta- zione totalmente inattendibile, che confondeva i costi con il valore delle opere, con- fusione della quale il Conte, manager di lungo corso, non poteva non essere consa- pevole, contribuendo quindi a creare un humus compatibile con i reati successiva- mente ascrittigli.

Si è logicamente evidenziato che il comportamento posto in essere dal richie- dente, sebbene non ritenuto idoneo a configurare un illecito penale, aveva integrato una situazione a lui ascrivibile, configurando un contesto di illegalità.

In sostanza si è chiarito che la piattaforma probatoria oggettivamente riferibile al richiedente e do- tata, all'epoca, di efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare, aveva fon- datamente ingenerato nell'autorità giudiziaria l'apparenza, poi rivelatasi erronea, della responsabilità del Conti in ordine alle fattispecie criminose contestate.

L'ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilità colposa, che è stato individuato nei comportamenti rivelatori di una serie di anomalie evidenziate dal compendio pro- batorio e appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in ri- ferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen..

Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che, nell'ambito del procedimento di riparazione, essi vengono apprezzati ad effetti diversi.

Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente sostanzial- mente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] prospetta un'interpretazione alternativa delle vicende ricostruite dalla Corte territoriale, non confrontandosi con le argomentazioni ivi contenute e sostan- zialmente reiterando le argomentazioni illustrate dal Tribunale nella pronunzia asso- lutoria.

Inoltre, fa riferimento a testimonianze e a dati non allegati al ricorso in vio- lazione del principio di autosufficienza.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. i P. Q. M. Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla custodia in carcere a lui applicata dal 5 marzo 2012 al 21 aprile 2012 per i reati di truffa aggravata e di falso ideologico in atto pubblico. La misura cautelare era poi revocata dal G.I.P. per sopravvenuta assenza delle esigenze cautelari. L'appello del P.M. avverso l'ordinanza di scarcerazione era impu- gnato ed accolto, con conseguente ulteriore sottoposizione alla custodia in carcere dal 26 ottobre 2012 al 21 dicembre 2012 e da tale data agli arresti domiciliari fino al 6 maggio 2013. In relazione a tali addebiti il Conti era assolto con sentenza del Tribunale di Torino del 7 novembre 2014, confermata con sentenza della Corte di appello di Torino del 13 maggio 2017. La Corte di merito, a fronte dell'istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, sul rilievo che il comportamento del Conti che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la pronunzia assolutoria era stata emessa sulla base dei medesimi elementi documentali e di fatto, erroneamente valutati in sede cautelare. Le difese del Conti e dei coimputati avevano approfondito in memorie illustrative il tema della liceità dell'operazione imprenditoriale, ripercorrendo il complesso iter della pratica e ponendo tale materiale a disposizione del G.I.P.. Si era sostenuto che, in forza della promessa unilaterale del 28 giugno 2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata a realizzare la totalità delle opere a terra e a mare del costruendo porto turistico di Imperia, prevedendo quale corrispettivo per la rea- lizzazione delle opere il 70% dei diritti di concessione relativi alle opere stesse, pre- visioni poi riportate nell'Accordo quadro stipulato dalla Acquannare e dal Porto di Im- peria il 7 ottobre 2005. Tale accordo era scisso, al momento della sua attuazione, per motivi fiscali, in due contratti separati (uno di appalto, l'altro di trasferimento dei diritti di godimento. In detti contratti l'importo di euro 160 milioni di corrispettivo (da un lato l'acquisto dei diritti di godimento e dall'altro della costruzione dell'opera) rap- presentava un valore convenzionale rappresentativo dei costi da sostenere, succes- sivamente incrementato, in seguito alla presentazione della variante al progetto, ad euro 209 milioni, dovendosi valorizzare la permuta, sotto il profilo tributario, al valore "normale" ex art. 13, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Si perveniva dunque in data 19 marzo 2010 agli Accordi modificativi, ma per il [OSCURATO:SOCIETA] restava fermo il contenuto degli accordi iniziali che prevedevano il pagamento delle opere costruite da [OSCURATO:SOCIETA] col trasferimento del 70% dei diritti di concessione sue stesse, percentuale che restava immutata. In conclusione, il corrispettivo indicato nei contratti doveva essere inteso solo come un valore convenzionale indicato a fini fiscali e di bilancio, che non rilevava ai fini del corrispettivo dell'appaltatore, corrispondente al 70% dei diritti di concessione sulle opere. I giudici del merito non avevano neppure preso in esame le singole posizioni degli imputati e del Conti, avendo ricostruito i fatti come il logico sviluppo degli accordi iniziali, senza che fosse necessario soffermarsi sulle condotte dei singoli. Nella sentenza di primo grado si era smentito quanto contestato e, cioè, che il corrispettivo sarebbe stato prestabilito in euro 160 milioni, poi lievitato ad euro 209 milioni e permutato nel 70% dei diritto sull'opera aventi in realtà il valore (occulto) di oltre euro 338 milioni, e dunque che sia stato fraudolentemente ottenuto in modo vantaggioso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Il corrispettivo che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] era slegato dai valori dell'opera espressi ne PEF o nei contratti del 12 febbraio 2007 e successive modifiche de 30 aprile 2009 ed era insensibile agli esborsi sostenuti dalla costruttrice. La volontà negoziale di [OSCURATO:SOCIETA] si era formata de tutto a pre- scindere dalla valutazione dei costi effettivi da sostenere dalla [OSCURATO:SOCIETA] o dai valori dell'opera (comprendenti i costi) dichiarati nel PEF o nei contratti. Gli acconti fatturati, da portarsi in compensazione, erano importi convenzionali a data fissa scollati dalla quantità dell'eseguito a fronte della consegna finale dell'opera nel termine prestabilito. Secondo la sentenza assolutoria di primo grado il G.I.P. non si era accorto che l'eventuale raggiro della Commissione (che le sentenze di merito escludevano che fosse avvenuto) non avrebbe comunque avuto nessuna incidenza causale ai fini della stipula degli atti e dei negozi progressivamente volti all'affida- mento dei lavori ad [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il raggiro stesso sarebbe avvenuto in epoca temporalmente successiva agli atti giuridici che si assumevano dannosi, sia al conse- guimento dell'ingiusto profitto che, semmai, sarebbe stato più ampiamente consen- tito proprio dal rilascio da parte della Commissione dell'assenso all'autorizzazione all'agibilità parziale del porto. Nei confronti del Conti l'accusa, nei rapporti con la Commissione, era addirittura formulata in modo anche contraddittorio. Egli, infatti, avrebbe indotto in errore la Commissione, producendo asseriti SAL nel vano tentativo di giustificare l'esorbitanza della cifra rispetto a quanto indicato nei progetti. Quanto all'operato della Commis- sione di Vigilanza e di Collaudo, il ricorrente aveva sottolineato come lo stesso fosse stato ripetutamente censurato dai Giudici di merito siccome frutto di un fraintendi- mento circa l'estensione dei compiti e dei poteri di intervento e di segnalazione che ad essa spettavano, in un contesto diverso da un appalto pubblico. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non competeva un pregnante intervento di controllo sull'operato della con- cessionaria, perlomeno fino al momento del collaudo definitivo in cui il costo effettivo delle opere sarebbe stato determinato in contraddittorio con la concessionaria stessa. In tale momento, la Concessionaria avrebbe dovuto presentare tutta la documenta- zione in suo possesso (art. 12 [OSCURATO:PERSONA] demaniale marittima) che, per nessuna ragione doveva essere quella prevista dagli appalti pubblici. Dalla lettura della sentenza emergeva l'ulteriore errore giuridico in cui era incorso il G.I.P. e, cioè, che i sei documenti oggetto dell'imputazione intitolati S.A.L. dei lavori eseguiti, aldilà della dizione letterale, non potevano riferirsi allo stato di esecuzione delle opere comunemente inteso, quanto piuttosto allo stato delle fatturazioni emesse in compensazione in concomitanza con la progressione dell'opera e non in propor- zione alla quantità della stessa in concreto realizzata. Per tale ragione la situazione rappresentata dai detti documenti era falsa, non rappresentando lo stato di esecu- zione delle opere e non rappresentando gli importi dei singoli acconti e l'importo complessivo di euro 145.800.000 il costo delle stesse. I documenti in questione, no- nostante l'intestazione erano inidonei ad ingannare chicchessia, tantomeno i membri della Commissione di Vigilanza proprio in ragione del loro contenuto concreto e cioè il numero degli acconti ed i rispettivi importi, suddivisi, come contrattualmente pre- visto, in opere a terra, opere a mare e opere in economia nonché l'importo comples- sivo degli acconti. Il G.I.P., inoltre, non aveva considerato la natura privatistica del rapporto contrattuale tra i [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per cui i documenti ricognitivi provenienti da quest'ultima inerenti ai lavori eseguiti e alla relativa conta- bilizzazione non avrebbero potuto avere natura pubblicistica in sé. Dagli atti di indagine e dalle intercettazioni emergeva che il Conti perseguiva quale unico obiettivo l'ultimazione dell'opera e non il personale profitto imprendito- riale. Nel provvedimento impugnato non è stato affrontato il profilo inerente alla sus- sistenza di un quid pluris che abbia modificato, in modo rilevante, il contesto fattuale e probatorio disponibile al momento dell'emissione del provvedimento di coercizione personale, incidendo in senso favorevole all'imputato e determinando la pronuncia assolutoria. 2.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave del Conti.Si osserva che la condotta del Conti si inserisce in un quadro di riferimento co- stituito dalle scelte amministrative degli amministratori del Comune di Imperia e dei successivi accordi contrattuali tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ai quali era totalmente estraneo. Non poteva desumersi l'apparenza di un'operazione truffaldina costituita da con- dotte definite gravemente colpose, ma ascrivibili esclusivamente al comportamento di terzi, talune neppure imputate e tutte riferite a circostanze antecedenti al febbbraìo 2007 o comunque non riguardanti direttamente le sue competenze. [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto rapporti con l'Autorità di Vigilanza e non aveva mante- nuto comportamenti scorretti nei confronti di tale organismo. L'unica condotta ascrivibile al ricorrente riguardava la presentazione alla Com- missione di Vigilanza di S.A.L. ritenuti inattendibili. In realtà, l'assoluzione era stata disposta per plurime ragioni già scrutinabili dal G.I.P. e nonostante l'assenza di signi- ficativi apporti testimoniali. Contrariamente a quanto asserito nel provvedimento im- pugnato il Conti non aveva mantenuto una condotta ostruzionistica e in ogni caso non era dovuta a scelte attribuibili a lui. 2.3. Con memoria difensiva, il Conti sottolinea che la condotta colposa ascrittagli risaliva ad un'epoca in cui non rivestiva nessun ruolo nella [OSCURATO:SOCIETA]. e costituiva la conseguenza di una decisione politico-amministrativa. Egli non aveva avuto rapporti con l'autorità di vigilanza. 3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, chiede il rigetto del ricorso. Si rileva che l'istante aveva posto in essere condotte opache, costituenti il pre- supposto per intervento prima dell'autorità inquirente e poi dell'autorità giudicante. Doveva essere ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la condotta, pur tesa ad altri risultati, che ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudizia- ria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. La privazione della libertà personale, inoltre, può essere considerata "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una con- dotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a per- dere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidari- stica che è alla base dell'istituto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratteriz- zato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Trombetta, Rv. 256764). Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta deten- zione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiusti- zia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applica- zione; che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratte- rizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non in- terferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina norma- tiva che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo proces- suale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella crimi- nale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). 2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che il Conti era stato sottoposto a misura cautelare per una serie di illeciti commessi nella gestione dell'ap- palto per i lavori commissionati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società a parte- cipazione pubblica della quale l'indagato era amministratore) alla società [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile al concorrente [OSCURATO:PERSONA]) appaltatrice e, a sua volta, socio privato della società committente. I reati contestati erano ricollegati alla realizzazione delle infrastrutture del porto turistico di Imperia, dietro corresponsione di importi esorbitanti rispetto al valore delle opere da eseguire; secondo l'impostazione accusatoria, le indagini avevano per- messo di appurare che il corrispettivo stabilito (in accordo tra la parte pubblica e quella privata) in data 12 febbraio 2007 in euro 160.000.000 era successivamente lievitato ad euro 290.000.000, contestualmente permutato nel 70% dei diritti di con- cessione (attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla Concessione demaniale Marittima n. 5/2006 del 28 dicembre 2006) aventi, questi ultimi, in realtà il valore di euro 338.058.000 (tra l'altro corrispondente al 76% del valore) a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur a fronte di costi di costruzione indicati nel più modesto importo di euro 77.475.000 (coincidente con quanto indicato nell'atto di concessione). Ebbene, la valutazione espressa, nel caso di specie dalla Corte territoriale, in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalle condotte poste in es- sere dal richiedente, si colloca nell'alveo dell'insegnamento ora richiamato. Il giudice della riparazione, nella pars construens dell'ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa ripara- zione, in quanto, alla luce dei dati fattuali della vicenda processuale, era emersa incontestabilmente la figura, nella vicenda processuale in oggetto, del Conti, quale soggetto che aveva posto in essere un'articolata condotta connotata da estremi di colpa grave, in quanto egli, con più azioni dimostrative di una sua gestione impron- tata all'inosservanza di regole nell'ambito della propria funzione, aveva certamente orientato l'autorità giudiziaria verso la sussistenza delle ipotesi delittuose che gli erano state contestate. Nell'ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato com- portamento, ritenuto illegittimo da più organi giurisdizionali e dallo stesso Giudice della sentenza assolutoria ed esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di atti o conversazioni comprovanti un ruolo direttivo nell'adozione di condotte quantomeno non corrette, aveva esercitato una funzione sinergica nell'adozione della misura cau- telare. In proposito si è correttamente evidenziato quanto segue: a) l'imponente e ingiustificato trasferimento di risorse dalla città di Imperia azio- nista al 33% del [OSCURATO:SOCIETA] alla società interamente privata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispetto al quale egli si sarebbe adoperato per impedire che la Commissione di con- trollo e collaudo e l'Autorità di vigilanza avessero a disposizione tutta la documenta- zione necessaria per espletare i loro compiti istituzionali; b) le ambiguità in ordine alla qualificazione dell'opera come pubblica (vedi la lettera del 1° marzo 2010 indirizzata al Comune di Imperia ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. in cui chiedeva l'applicazione delle tariffe riservate alle utenze del Comune di Imperia) o privata (vedi la memoria depositata nel corso delle indagini preliminari); b) la sua condotta certamente inadeguata riguardo ai S.A.L., che erano cruciali per verificare se il capitolato di appalto fosse stato rispettato, nonché la natura e la qualità dei materiali impiegati, considerato che, in prospettiva, i beni sarebbero stati acquisiti dal demanio dello Stato; c) la mancata corresponsione degli stati di avanzamento lavori, pur richiesti sin dal 2008, giacché la contabilità di cantiere non era stata tenuta; con l'ulteriore grave conseguenza che erano ignoti l'eventuale conformità delle opere al progetto e il reale ammontare dei costi; d) il Conti, messo alle strette, aveva trasmesso solo nel 2010 una documenta- zione totalmente inattendibile, che confondeva i costi con il valore delle opere, con- fusione della quale il Conte, manager di lungo corso, non poteva non essere consa- pevole, contribuendo quindi a creare un humus compatibile con i reati successiva- mente ascrittigli. Si è logicamente evidenziato che il comportamento posto in essere dal richie- dente, sebbene non ritenuto idoneo a configurare un illecito penale, aveva integrato una situazione a lui ascrivibile, configurando un contesto di illegalità. In sostanza si è chiarito che la piattaforma probatoria oggettivamente riferibile al richiedente e do- tata, all'epoca, di efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare, aveva fon- datamente ingenerato nell'autorità giudiziaria l'apparenza, poi rivelatasi erronea, della responsabilità del Conti in ordine alle fattispecie criminose contestate. L'ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilità colposa, che è stato individuato nei comportamenti rivelatori di una serie di anomalie evidenziate dal compendio pro- batorio e appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in ri- ferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.. Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che, nell'ambito del procedimento di riparazione, essi vengono apprezzati ad effetti diversi. Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente sostanzial- mente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] prospetta un'interpretazione alternativa delle vicende ricostruite dalla Corte territoriale, non confrontandosi con le argomentazioni ivi contenute e sostan- zialmente reiterando le argomentazioni illustrate dal Tribunale nella pronunzia asso- lutoria. Inoltre, fa riferimento a testimonianze e a dati non allegati al ricorso in vio- lazione del principio di autosufficienza. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. i P. Q. M. Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 00600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris