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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05508/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31138/22 Cucchiara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla pretesa nullità della perquisizione e degli atti consequenziali (ivi compreso l'accertamento sulla sostanza stupefacente in sequestro) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia e congrua risposta evidenziando altresì che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato (v. pag. 1 ss.); Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'asserito uso personale della sostanza (secondo motivo di ricorso), oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31138/22 Cucchiara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla pretesa nullità della perquisizione e degli atti consequenziali (ivi compreso l'accertamento sulla sostanza stupefacente in sequestro) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia e congrua risposta evidenziando altresì che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato (v. pag. 1 ss.); Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'asserito uso personale della sostanza (secondo motivo di ricorso), oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 05508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris