CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3612 GRAZIANI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 652/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7694/2021 Numero di raccolta generale 26206/2026Num ero sezionale 3612/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.Con sentenza del giorno 10.9.2020 n. 436, la Corted’appello di L’Aquila respingeva l’appello proposto dall’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Sulmona che avevaaccolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volto a fardichiarare non ripetibile l’indebito pensionistico dedottodall’Inps per il periodo 1.1.08-31..12.12 e per l’importocomplessivo di € 52.447,99, fondato sulla contemporaneaprestazione di lavoro dipendente in una con l’erogazionedel trattamento pensionistico di anzianità, avendo ritenutoil tribunale che il [OSCURATO:PERSONA], all’atto della presentazione delladomanda di pensione, aveva cessato la precedente attivitàlavorativa e non aveva agito con dolo avendo effettuatotutte le comunicazioni di legge (relativamente alla nuovaconoscenza dell’Inps la sua situazione, mentre l’indebitoera scaturito da un errore dell’Istituto.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primogrado.2.Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila,l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unmotivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2033c.c., dell’art. 52 della legge n. 88/89 e dell’art. 13 dellalegge n. 412/91, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito avevaNumero registro generale 7694/2021 Numero di raccolta generale 26206/2026Num ero sezionale 3612/2026 Data pubblicazione 04/10/2026stabilito che l’indebito sarebbe stato irripetibile, perchéerano state fatte tempestivamente tutte le comunicazionidi legge, relative alla nuova assunzione; inoltre, secondo laCorte d’appello, l’Inps non aveva proceduto alla verificaannuale dei redditi del pensionato, per procedere entrol’anno successivo alla ripetizione dell’indebito, né avevatenuto conto delle implicazioni portate dal DL n. 112/08,convertito in legge n. 133/08 che consente di cumulare ilreddito da lavoro dipendente e pensione di anzianità.2.Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito cheil requisito della inoccupazione ha natura di elementocostitutivo del diritto alla pensione di anzianità (Cass. n.16789/14; Cass. n. 4480/2013; Cass. n. 4898/2012; Cass.n. 11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass.n. 5965/84 ed anche Cass. n. 19337/18) e che la sua ratio,estesa anche alla pensione di vecchiaia, consiste in unapresunzione di bisogno che giustifica ai sensi dell'art. 38Cost., l'erogazione della prestazione sociale; laprosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e laproduzione di reddito da lavoro che ne consegue escludonolo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, l'esigenza digarantire al medesimo, ai sensi dell'art. 38 Cost., comma2, mezzi adeguati alle sue esigenze di vita ( Cass. nr.4900/2012).E' stato pure evidenziato che la prestazione non possaessere erogata se non dopo la cessazione del rapporto dilavoro (cfr. Cass. n. 19337/18, cit.).Numero registro generale 7694/2021 Numero di raccolta generale 26206/2026Num ero sezionale 3612/2026 Data pubblicazione 04/10/2026In riferimento a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, chefossero state fatte tutte le comunicazioni dovute all’Istitutoprevidenziale, va rilevato che, come accertato dalla stessaCorte (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), la domanda dipensione di anzianità, ricorrendone il requisito contributivoè del 24.10.07, mentre in data 5.11.07 è stato instauratoil nuovo rapporto di lavoro, ed il trattamento pensionisticoha avuto decorrenza solo il successivo 1.1.08 (con ilprovvedimento di liquidazione della pensione del7.12.2007, cfr. p. 9 del controricorso), pertanto, anche seil datore di lavoro aveva comunicato l’assunzione al Centroper l’impiego, tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] non aveva comunicato la suarioccupazione, avvenuta solo qualche settimana dopo ladomanda di pensione. Pertanto, al contrario di quantoritenuto dalla Corte territoriale, ciò che rileva, nel caso dispecie, è il fatto costitutivo del diritto alla pensione (lacessazione dell’attività lavorativa) che, in ragione delsuddetto accertamento, non sussisteva al momento del suoriconoscimento, e ciò per l’assenza di una specificacomunicazione da parte dell’interessato. Infatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di indebitoprevidenziale, l'omessa o incompleta segnalazione dicircostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla suamisura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'entecompetente, non si traduce in un mero silenzio ma integradolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione dellenorme che limitano la ripetibilità delle somme non dovuteNumero registro generale 7694/2021 Numero di raccolta generale 26206/2026Num ero sezionale 3612/2026 Data pubblicazione 04/10/2026in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (cfr.Cass. n. 2169/26).3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e lacausa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in diversacomposizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,riesamini il merito della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del18.9.2026.La PresidenteIrene Tricomi