CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia 1'11 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 56, 624 bis, 347 cod. pen. e 2, 4 e 7 L. n. 895/1967. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. nonché difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva; 2,2 violazione e falsa applicazione della legge nonché difetto di motivazione con riguardo alle riconosciute aggravanti di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e 61 n 2 cod. pen.; 2.3 violazione e falsa applicazione della legge nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al motivo relativo alla recidiva, deve rilevarsi che la Corte territoriale - con motivazione immune da vizi - ha fondato il suo riconoscimento sui plurimi precedenti dell'imputato, non solo risalenti ma anche prossimi, e sulla valutazione in termini di maggiore capacità criminale e pericolosità sociale dimostrate dai reati contestati. 3.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti, ritenute sussistenti alla luce della condotta dell'imputato, risultata conforme a quella descritta nell'imputazione. Difatti, "l'imputato e i due complici avevano ottenuto l'accesso all'abitazione privata della persona offesa sul presupposto di dover eseguire una perquisizione in quanto appartenenti alla Guardia di finanza (atto cui la persona offesa non poteva opporsi) e l'hanno poi minacciata anche con un'arma. I reati di cui ai capi c) e d) sono stati poi commessi al fine di porsi nella condizione di perpetrare il reato di cui al capo a)", così che era sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 61 numero 2 cod pen. 3.3 Con riferimento, invece, all'ultima censura dedotta, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei precedenti penali. Al riguardo deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte territoriale ha poi affermato che la pena era congrua e che il giudice di primo grado aveva valorizzato anche gli elementi emersi a favore dell'imputato attraverso sia il riconoscimento delle attenuanti generiche sia la quantificazione degli aumenti operati per la continuazione, del tutto minimali rispetto alla gravità dei fatti. Giova ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzionì previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come avvenuto nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerate del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] es• Paola i ) DEPO