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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 18963/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 17 gennaio 2018 del Tribunale di L'Aquila, rideterminak(cila pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale quel Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 343 cod. pen, commesso in Macerata il 23 marzo 2015.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.178 cod. proc. pen., per essersi svolto il giudizio di secondo grado senza la previa notifica del decreto di citazione a giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nelle more, era stato nominato dal prevenuto come suo difensore di fiducia.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto essendo fondato il motivo dedotto.

Dalla lettura degli atti risulta che l'imputato, dopo aver presentato appello contro la sentenza di condanna di primo grado, aveva provveduto, con dichiarazione depositata in cancelleria il 25 novembre 2020, a nominare come proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando la nomina del proprio precedente patrocinatore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il successivo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29 ottobre 2021 è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il che ha comportato la nullità assoluta degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza finale, essendo pacificamente irrilevante che all'udienza predetta l'imputato sia stato poi assistito da un difensore di ufficio designato ex art. 97 cod. proc. pen. (in questo senso Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600).

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Pri9ente Er prile Anna iscuolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 17 gennaio 2018 del Tribunale di L'Aquila, rideterminak(cila pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale quel Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 343 cod. pen, commesso in Macerata il 23 marzo 2015. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.178 cod. proc. pen., per essersi svolto il giudizio di secondo grado senza la previa notifica del decreto di citazione a giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nelle more, era stato nominato dal prevenuto come suo difensore di fiducia. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto essendo fondato il motivo dedotto. Dalla lettura degli atti risulta che l'imputato, dopo aver presentato appello contro la sentenza di condanna di primo grado, aveva provveduto, con dichiarazione depositata in cancelleria il 25 novembre 2020, a nominare come proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando la nomina del proprio precedente patrocinatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il successivo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29 ottobre 2021 è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il che ha comportato la nullità assoluta degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza finale, essendo pacificamente irrilevante che all'udienza predetta l'imputato sia stato poi assistito da un difensore di ufficio designato ex art. 97 cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600). 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Pri9ente Er prile Anna iscuolo [OSCURATO:PERSONA]
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