CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che - per quel che qui rileva - in parziale riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato di invasione di terreni o edifici (capo b. della rubrica), perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato (capo a.); considerato che entrambi i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui a capo a) e ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose - sono del tutto privi della necessaria specificità poiché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (la quale ha evidenziato come negli alloggi occupati dagli imputati non vi fossero contatori attivi ma essi fruissero di energia elettrica in forza di allacci abusivi diretti, realizzati tramite cavi sotterranei, all'impianto che alimentava lo stadio comunale), ma si limitano a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, con cui si chiede il proscioglimento del ricorrente poiché difetterebbe una valida querela, è priva della necessaria specificità; difatti, vero è che, «ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo (e quindi anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la questione non era stata posta nel gravame di merito), il giudice, il quale riconosce che ... manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza"» (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01); tuttavia, «quando [...] l'apprezzamento della doglianza presuppone un compiuto accertamento di fatto, l'individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di merito [...] e la questione non è stata posta tempestivamente al giudice del merito (che è l'unico ad avere sia il fisiologico potere di pieno accesso a tutti gli atti sia la cognizione per il discrezionale apprezzamento del loro contenuto per i fini, probatori o processuali, pertinenti) è peculiare onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta» (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343 - 01); e nel caso in esame la difesa - che nulla consta aver dedotto innanzi al Giudice del gravame - si è limitata a compiegare al ricorso l'atto di querela (sporta, in relazione all'abusivo allaccio alla rete elettrica dello stadio, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di dirigente del Comune di Messina e responsabile del Dipartimento politiche culturali educative) contestando la legittimazione a presentarla assumendo unicamente, in maniera assertiva, il difetto di una previa delibera del Consiglio comunale di Messina (senza nulla aggiungere in ordine alla qualità spesa dal dott. [OSCURATO:PERSONA]), profilo che invece richiederebbe accertamenti di fatto; - il secondo motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova) in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato (e, in particolare, della sua consapevolezza dell'illecita sottrazione di energia), è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito (correttamente affermando di poter integrare la motivazione della sentenza di primo grado) ha dato conto in maniera congrua e con evidenza non manifestamente illogica degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrata la fattispecie in esame anche con riguardo alla consapevolezza dell'illecito allaccio (rimarcando come all'interno dell'abitazione degli imputati fosse presente un contatore non funzionante) e disatteso l'appello; e tale iter non è minato dal dedotto travisamento della prova (che non inerisce a tale elemento) della quale, per vero, la difesa finisce col perorare irritualmente un alternativo apprezzamento (segnatamente della deposizione della teste D'Agostino), non consentita in sede di legittimità; - il terzo motivo, con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione anche per il travisamento della prova a proposito delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il quarto motivo, con cui si censura la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della contestata circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai prospettati vizi logici, la Corte di merito ha chiarito - conformemente al diritto - che la suddetta aggravante si applica sia in ipotesi di concorso materiale sia laddove si configuri il concorso morale del soggetto che si appropria del bene (nella specie dell'energia elettrica); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor