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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22398/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di invasione arbitraria contestato e alla prova dell'invasione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pag. 3, ha evidenziato con motivazione esente da vizi logici e giuridici come dalle prove in atti risultasse che l'imputata e il compagno avevano occupato l'immobile altrui con i propri oggetti personali e in maniera stabile, condotta, questa, che integra la fattispecie contestata; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711.-01), ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accesso, sicché è immune da censure la decisione che configura il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio popolare da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, non avendo alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità dell'offesa, sulla c:onsiderazione della protrazione nel tempo della condotta dell'imputata, è esente da vizi logici e giuridici; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamato, a mente del quale l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, con la c:onseguenza che la stessa scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01), come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, le pagg. 3-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di invasione arbitraria contestato e alla prova dell'invasione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pag. 3, ha evidenziato con motivazione esente da vizi logici e giuridici come dalle prove in atti risultasse che l'imputata e il compagno avevano occupato l'immobile altrui con i propri oggetti personali e in maniera stabile, condotta, questa, che integra la fattispecie contestata; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711.-01), ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accesso, sicché è immune da censure la decisione che configura il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio popolare da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, non avendo alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità dell'offesa, sulla c:onsiderazione della protrazione nel tempo della condotta dell'imputata, è esente da vizi logici e giuridici; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamato, a mente del quale l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, con la c:onseguenza che la stessa scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01), come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, le pagg. 3-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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