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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23993/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Bergamo ha respinto l'istanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di riesame del sequestro conservativo disposto, su richiesta della parte civile, con ordinanza del 2 agosto 2019 del giudice del dibattimento dello stesso Tribunale.

Il giudice che procede aveva disposto il sequestro conservativo nei limiti della provvisionale di 3.000.000 di euro che lo stesso giudice aveva riconosciuto alla parte civile nella sentenza di condanna di primo grado.

In sede di riesame, il Tribunale, con una prima ordinanza del 3 dicembre 2019, aveva revocato il sequestro sull'assunto che lo stesso fosse incompatibile con la provvisionale costituendo duplicazione di titoli sugli stessi beni per la stessa causa petendi.

Questa prima ordinanza era stata, però, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta sezione penale del 10 dicembre 2020, dep. 2021, n. 6978.

La pronuncia del giudice di legittimità evidenziava la possibilità di coesistenza dei due titoli, aggiungendo che una questione di incompatibilità sarebbe insorta soltanto nel momento in cui fosse stato messo in esecuzione uno di essi.

In sede di rinvio, nell'applicare il principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità, il Tribunale del riesame di Bergamo si era trovato ad affrontare anche l'ulteriore questione che nelle more era, in effetti, iniziata la procedura esecutiva, in quanto la parte civile aveva azionato, mediante pignoramento, la condanna alla provvisionale.

Il Tribunale aveva ritenuto, però, che l'intervenuto pignoramento non modificasse i termini della questione e con la ordinanza impugnata aveva respinto la istanza di riesame.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 320, 539 e 540 cod. proc. pen., in quanto l'avvenuto inizio dell'azione esecutiva sugli importi riconosciuti nella provvisionale sarebbe incompatibile con il sequestro conservativo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'avvenuto inizio dell'azione esecutiva sugli importi riconosciuti nella provvisionale non esaurisce la funzione del sequestro conservativo, e che la questione della eventuale duplicazione di procedure esecutive sugli stessi beni è risolvibile dal giudice dell'esecuzione civile all'interno della procedura esecutiva.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il sequestro conservativo è una misura di garanzia patrimoniale attuata mediante la creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni dell'imputato, diretto ad evitare la dispersione delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento, di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, oppure delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Lo scopo cui l'istituto assolve è quello di prevenire condotte poste in essere dall'imputato o dal responsabile civile, nelle more del processo penale, nell'intento di vanificare la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. (Sez.

U, Sentenza n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 2 - K Proprio perché il sequestro conservativo è una misura di garanzia patrimoniale funzionale al pagamento di un credito la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che quando la pretesa civilistica non è più in pericolo, perché venuta meno per la integrale soddisfazione del credito, il sequestro conservativo perde qualsiasi funzione e deve essere revocato (Sez. 1, Sentenza n. 46030 del 26/09/2014, Lumina, Rv. 261440: in tema di sequestro conservativo, l'integrale soddisfazione dei crediti, estinguendo la pretesa garantita dalla misura cautelare, ne importa la revoca).

Nel caso in esame, il credito a tutela del quale è stato disposto il sequestro conservativo, in realtà, non è stato ancora soddisfatto, perché il pignoramento dei beni dell'imputato, avvenuto azionando il diverso titolo costituito dalla condanna provvisionale, costituisce soltanto l'atto iniziale della procedura esecutiva, ma non non è ancora satisfattivo della pretesa del creditore.

Ciò nonostante, il collegio ritiene che anche in tale momento anticipato il sequestro conservativo perda qualsiasi funzione e debba essere revocato.

Il pignoramento dei beni dell'imputato, infatti, è tutto ciò che la parte civile avrebbe potuto ottenere tramite il sequestro conservativo, atteso che lo stesso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trasforma in pignoramento ex art. 320, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché, pertanto, mediante l'inizio dell'esecuzione forzata, la parte civile ha già ottenuto questa utilità (il pignoramento) che avrebbe potuto ottenere all'esito del processo - e che in corso di processo il titolo cautelare reale mirava a salvaguardare - con l'inizio dell'esecuzione forzata il sequestro conservativo sui beni dell'imputato ha perso la funzione (di garanzia patrimoniale) per cui era stato disposto.

Né si può sostenere - in conformità al precedente di Sez. 1, Sentenza n. 45343 del 10/09/2019, C., Rv. 277916 - che il sequestro conservativo conserva i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione completa del danno che sarà effettuata dal giudice civile, perché nel caso oggetto del presente giudizio il giudice che procede ha espressamente limitato la funzione di garanzia del sequestro conservativo ai soli diritti derivanti alla parte civile dalla condanna provvisionale; il residuo danno che sarà quantificato dal giudice civile non è coperto dalla garanzia reale.

La ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame, in cui il Tribunale rivaluterà la complessiva situazione di fatto sottoposta al suo giudizio, alla luce del seguente principio di diritto, che viene enunciato ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: in caso di riconoscimento alla parte civile di una provvisionale ai sensi dell'art. 539, comma 2, o 2-bis, cod. proc. pen., il sequestro conservativo sui beni dell'imputato, disposto in favore di detta parte nei soli limiti della provvisionale, cessa in corso di giudizio la sua funzione, nel momento in cui la parte civile procede al pignoramento di tali beni in forza dell'immediata esecutività della condanna alla provvisionale stessa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, competente ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Bergamo ha respinto l'istanza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di riesame del sequestro conservativo disposto, su richiesta della parte civile, con ordinanza del 2 agosto 2019 del giudice del dibattimento dello stesso Tribunale. Il giudice che procede aveva disposto il sequestro conservativo nei limiti della provvisionale di 3.000.000 di euro che lo stesso giudice aveva riconosciuto alla parte civile nella sentenza di condanna di primo grado. In sede di riesame, il Tribunale, con una prima ordinanza del 3 dicembre 2019, aveva revocato il sequestro sull'assunto che lo stesso fosse incompatibile con la provvisionale costituendo duplicazione di titoli sugli stessi beni per la stessa causa petendi. Questa prima ordinanza era stata, però, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza della Quinta sezione penale del 10 dicembre 2020, dep. 2021, n. 6978. La pronuncia del giudice di legittimità evidenziava la possibilità di coesistenza dei due titoli, aggiungendo che una questione di incompatibilità sarebbe insorta soltanto nel momento in cui fosse stato messo in esecuzione uno di essi. In sede di rinvio, nell'applicare il principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità, il Tribunale del riesame di Bergamo si era trovato ad affrontare anche l'ulteriore questione che nelle more era, in effetti, iniziata la procedura esecutiva, in quanto la parte civile aveva azionato, mediante pignoramento, la condanna alla provvisionale. Il Tribunale aveva ritenuto, però, che l'intervenuto pignoramento non modificasse i termini della questione e con la ordinanza impugnata aveva respinto la istanza di riesame. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 320, 539 e 540 cod. proc. pen., in quanto l'avvenuto inizio dell'azione esecutiva sugli importi riconosciuti nella provvisionale sarebbe incompatibile con il sequestro conservativo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'avvenuto inizio dell'azione esecutiva sugli importi riconosciuti nella provvisionale non esaurisce la funzione del sequestro conservativo, e che la questione della eventuale duplicazione di procedure esecutive sugli stessi beni è risolvibile dal giudice dell'esecuzione civile all'interno della procedura esecutiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il sequestro conservativo è una misura di garanzia patrimoniale attuata mediante la creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni dell'imputato, diretto ad evitare la dispersione delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento, di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, oppure delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Lo scopo cui l'istituto assolve è quello di prevenire condotte poste in essere dall'imputato o dal responsabile civile, nelle more del processo penale, nell'intento di vanificare la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. (Sez. U, Sentenza n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 2 - K Proprio perché il sequestro conservativo è una misura di garanzia patrimoniale funzionale al pagamento di un credito la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che quando la pretesa civilistica non è più in pericolo, perché venuta meno per la integrale soddisfazione del credito, il sequestro conservativo perde qualsiasi funzione e deve essere revocato (Sez. 1, Sentenza n. 46030 del 26/09/2014, Lumina, Rv. 261440: in tema di sequestro conservativo, l'integrale soddisfazione dei crediti, estinguendo la pretesa garantita dalla misura cautelare, ne importa la revoca). Nel caso in esame, il credito a tutela del quale è stato disposto il sequestro conservativo, in realtà, non è stato ancora soddisfatto, perché il pignoramento dei beni dell'imputato, avvenuto azionando il diverso titolo costituito dalla condanna provvisionale, costituisce soltanto l'atto iniziale della procedura esecutiva, ma non non è ancora satisfattivo della pretesa del creditore. Ciò nonostante, il collegio ritiene che anche in tale momento anticipato il sequestro conservativo perda qualsiasi funzione e debba essere revocato. Il pignoramento dei beni dell'imputato, infatti, è tutto ciò che la parte civile avrebbe potuto ottenere tramite il sequestro conservativo, atteso che lo stesso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trasforma in pignoramento ex art. 320, comma 1, cod. proc. pen. Poiché, pertanto, mediante l'inizio dell'esecuzione forzata, la parte civile ha già ottenuto questa utilità (il pignoramento) che avrebbe potuto ottenere all'esito del processo - e che in corso di processo il titolo cautelare reale mirava a salvaguardare - con l'inizio dell'esecuzione forzata il sequestro conservativo sui beni dell'imputato ha perso la funzione (di garanzia patrimoniale) per cui era stato disposto. Né si può sostenere - in conformità al precedente di Sez. 1, Sentenza n. 45343 del 10/09/2019, C., Rv. 277916 - che il sequestro conservativo conserva i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione completa del danno che sarà effettuata dal giudice civile, perché nel caso oggetto del presente giudizio il giudice che procede ha espressamente limitato la funzione di garanzia del sequestro conservativo ai soli diritti derivanti alla parte civile dalla condanna provvisionale; il residuo danno che sarà quantificato dal giudice civile non è coperto dalla garanzia reale. La ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame, in cui il Tribunale rivaluterà la complessiva situazione di fatto sottoposta al suo giudizio, alla luce del seguente principio di diritto, che viene enunciato ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: in caso di riconoscimento alla parte civile di una provvisionale ai sensi dell'art. 539, comma 2, o 2-bis, cod. proc. pen., il sequestro conservativo sui beni dell'imputato, disposto in favore di detta parte nei soli limiti della provvisionale, cessa in corso di giudizio la sua funzione, nel momento in cui la parte civile procede al pignoramento di tali beni in forza dell'immediata esecutività della condanna alla provvisionale stessa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, competente ai sens
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