CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27106/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 2116/2021depositata il 08/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1348/2018 il Tribunale di Nola, pronunciandosi sulle domande di simulazione e revocatoriaex art. 2901 cod. civ. proposte dal Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione ad un contratto del7 aprile 2011, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di un appartamento e la comproprietà di un locale deposito siti in [OSCURATO:PERSONA], respinse la domanda diretta all’accertamento della simulazione e accolse quella revocatoria, dichiarando inefficace l’atto di disposizione in questione. 2. Avverso detta pronuncia Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli, che, c on sentenza n. 2116/2021, depositata in data 8/6/2021, oggetto di ricorso, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione in favore del fallimento delle spese del secondo grado di giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso , i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., “Nullità per motivazione assolutamente mancante, in relazione all’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2901 c.c. ” , lamentando che la Corte territoriale, nell’adozione della sentenza gravata, ha disancorato totalmente la propria decisione dalla corretta applicazione dei principi discendenti dall’art. 2901 e ss. c.c., atteso che - proprio in relazione alla sussistenza dell ’ eventus damni e del consilium fraudis – è stato adeguatamente, ampiamente e documentalmente provato che, in alcun caso, gli odierni ricorrenti hanno dato seguito alla stipula di un atto teso a sottrarre il cespite in questione alla garanzia dei creditori, considerato che la consistenza patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] era pienamente capiente a soddisfare le pretese creditorie avanzate dal fallimento, come dimostrato anche dagli esiti della procedura esecutiva immobiliareintentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, in conseguenza della presentata istanza di vendita, si è dato corso all’assegnazione del cespite staggito ed allasuccessiva attribuzione del ricavato. Con particolare riferimento all’eventus damni, i ricorrenti rilevano che ai fini dell’azione revocatoria deve aversi riguardo ai soli effetti dell’atto di disposizione sulla capienza patrimoniale del debitore, mentre le successive vicende patrimoniali di quest’ultimo, non collegate all’atto di disposizione, non hanno rilevanza. Infine i ricorrenti lamentano che il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non ha fornito alcun elemento probatorio, necessario a legittimare la esperita azione revocatoria concernente l ’ effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento dell’atto dispositivo, per cui, in carenza di qualsiasi prova al riguardo, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere il dispiegato appello. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non si correla alla ratio decidendi della pronuncia, che poggia sulla ritenuta inammissibilità, per mancanza di specificità, dei motivi di appello (cfr., tra le tante, Cass. sez. 2, 20/08/2019, n. 21514; Cass., sez. 2, 11/08/2023, n. 24550). Nella sentenza gravata si legge: « L ’ appello deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, in quanto, a fronte di una sentenza compiutamente (oltre che condivisibilmente) motivata, le censure mosse alla stessa non investono l’effettiva ratio decidendi e non sono idonee a mettere in discussione quanto dal Tribunale statuito. Col primo motivo di appello, infatti, si deduce che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alla mala gestio della società fallita e che nessun atto dannoso era a lui addebitabile. Il motivo è inammissibile perché non tiene conto né del disposto normativo, che consente la proposizione della domanda revocatoria a chi è titolare anche solo di un credito contestato, né della motivazione resa dal Tribunale, che ha ancorato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza, passata in giudicato, con cui l’appellante è stato condannato al pagamento in favore della Curatela fallimentare dell’importo di 140mila € oltre interessi. Ogni contestazione in ordine all’esistenza del credito del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è pertanto superata dalla pronuncia di condanna definitiva emessa a suo carico. Parimenti deve ritenersi in ordine al secondo motivo di appello, con cui si sostiene essere erronea la sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza della scientia damni nel donante, per essere stata ancorata ad un suo inesistente ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Anche tale motivo è inammissibile, non venendo svolta dagli appellanti alcuna censura specifica alla motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha compiutamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. ed in particolare alla natura gratuita dell’atto di donazione e alla conoscenza da parte del donante del pregiudizio che l’atto arrecava ai propri creditori. Gli appellanti, nel loro atto di appello, dopo la indicazione del secondo motivo di impugnazione, si dilungano poi sotto l’indicazione del paragrafo “Nel merito della controversia” ad una serie di considerazioni di merito evidentemente ripetitive di quanto già esposto in primo grado, che non possono quindi essere considerate quali motivi di appello. Basti considerare che da pg. 14 a pg. 18 reiterano e motivano l’eccezione di infondatezza della domanda di accertamento della simulazione che è stata già respinta dal Tribunale; successivamente reiterando l’eccezione di infondatezza della domanda revocatoria e delle relative argomentazioni di controparte, riportando integralmente il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado e senza anche qui alcun riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata. Dette reiterazioni, non tradotte in specifici motivi di appello, vanno considerate inammissibili anch’esse per genericità» (così da p. 2, penultimo §, a p. 3, 2° §, della sentenza). 3. Invero, q uando il giudice d'appello, come nel caso in esame, abbia dichiarato inammissibili i motivi di gravame, ritenendoli priv i di specificità, il ricorrente per cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 09/03/1995, n. 2749; Cass. Sez. L, 14/05/2004, n. 9243). Nel caso di specie, i ricorrenti, invece, non hanno formulato una specifica censura in ordine alla statuizione di inammissibilità, ma hanno piuttosto incentrato il motivo in esame sulla presunta “mancanza di motivazione” della sentenza gravata e sulla insussistenza dei presupposti richiesti per la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., così non attingendo minimamenteil rilevato il difetto di specificità dei motivi di gravame. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità dell’unico motivo su cui si fonda. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento e d agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm