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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 25819/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17550/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, in apparenza rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in uno all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.305/2024 depositata il 08/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la carenza di una valida procura per la controricorrente – derivante (se non dalla mancanza di una traduzione asseverata, visti i principi enunciati dalla recente Cass. Sez.

U. 02/07/2025, n. 17876) dalla mancanza di atti autentici e non unilaterali sui poteri di chi appare averla conferita e, soprattutto, dalla carenza di rituale autentica, il relativo potere non estendendosi, per gli avvocati italiani, al di fuori del territorio nazionale – impone di qualificare come irrituale qualsiasi attività svolta per la controricorrente, con conseguente insussistenza del diritto a qualunque compenso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e inammissibile il controricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17550/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, in apparenza rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in uno all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.305/2024 depositata il 08/02/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la carenza di una valida procura per la controricorrente – derivante (se non dalla mancanza di una traduzione asseverata, visti i principi enunciati dalla recente Cass. Sez. U. 02/07/2025, n. 17876) dalla mancanza di atti autentici e non unilaterali sui poteri di chi appare averla conferita e, soprattutto, dalla carenza di rituale autentica, il relativo potere non estendendosi, per gli avvocati italiani, al di fuori del territorio nazionale – impone di qualificare come irrituale qualsiasi attività svolta per la controricorrente, con conseguente insussistenza del diritto a qualunque compenso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e inammissibile il controricorso. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 25819/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris