CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); considerato che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 5); che peraltro nelle motivazioni rese si sottolinea che l'imputato ha agito con dolo nella piena consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo il che esclude implicitamente la diversa qualificazione giuridica invocata solo con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 otto