CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 12584/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24089 /2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimato – Oggetto:processo tribu- tario- riassunzione – raggiungimentodello scopo– principio di diritto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Campania,n. 1647 /16/202 1 depositata il 2 3 . 2 .202 1 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania è stato dichiarato estinto il processo sull’ appell o incardinato dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n. 6378 / 1 /201 6 che ha parzial- mente accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società Unit EnergyS.r.l., ora in fallimento, avverso l’avviso di accertamento re- lativoall’anno di imposta 20 12 . 2. In particolare, l’a vviso d’accertamento n.TF7030102661/2016 è statoemesso ai sensi degli art t . 55, 56, 108 e 109 del d.P.R. 917/86, 39 e 41bis del d.P.R. 600/73 nonché 19 e 54 del d.P.R. 633/72 ed haad oggetto il disconoscimento di costi non documentati, costi non di competenza, costi non deducibili perché ritenuti non inerenti all’at- tività d’impresa, e la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, con recupero a tas- sazionedell’IVA relativa. 3. La contribuente ha proposto appello principale e l’Agenzia delle Entrate ha formulato appello incidentale sui capi di soccombenza. Nelle more, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stato di- chiarato il fallimento della società.C on istanza del 26.6.2017 la di- fesa della contribuente ha reso noto nel giudiziol’evento interruttivo del processo tributario, con conseguente declaratoriada parte della CTR di interruzione del processo intervenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. In data 13.12.2018 l’Agenzia ha notifica to al Fallimento copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado eha esposto le considerazioni per le quali ha proposto appello incidentale, deposi- tando l’atto nel fascicolo processuale il 17.12.2018. Il 18.2.2020 l’Agenzia ha proposto istanza di fissazione udienza e la CTR, fissata l’udienza, ha dichiarato l’estinzione del processo ritenendo che non fosse intervenuta alcuna formale riassunzione del processo ex art.43 d.lgs. n.546/92 nei sei mesi successivi all’interruzione. 5. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a due motiv i , mentre il fallimento è rimastointimato. Consideratoche: 6. Con il primo motivo di ricorso – in relazione a ll’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – si deduce la v iolazione e falsa applica- zione del combinato disposto degli artt.1, comma 2, 43, comma 2, e 45, comma 2 del d. lgs. 546/1992, 121 e 156, commi 1 e 3, cod. proc.civ. per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che non vi è stata alcuna “formale riassunzione” del giudizio dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. 546/1992. Il giudice lascia così implicitamente intendere di aver ritenutodel tutto inidoneo allo scopo il deposito nel fascicolo di causa da parte dell’Agenzia appel- lante incidentale, subito dopo la pubblicazionedell’ordinanza con la quale il processo èstato dichiarato interrotto, delle controdeduzioni con appello incidentale previamente notificate alla Curatela del Fal- limento pur trattandosi di attocontenente tutti gli estremi del giudi- zio e idoneo adimostrare in modo inequivoco la volontà di riattivare il giudizio. 7.Con il secondo motivo - ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc.civ. – si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli art t . 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/1992 e 132 n.4 del cod. proc. civ. per avere la [OSCURATO:PERSONA] completamente omesso di indicare le ragioniper le quali ha ritenuto del tutto inido- neo allo scopo il deposito nel fascicolo dicausa da parte della Dire- zione Provinciale di Caserta appellante incidentale, subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza con la quale il processo è stato dichia- rato interrotto, delle controdeduzioni con appello incidentaleprevia- mente notificate alla Curatela del Fallimento della Società appellante principale,pur trattandosi di atto contenente tutti gli estremi del giu- dizio e che dimostra in modo inequivoco l’intenzione di riattivare il processo. 8. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto con- nessi e sono fondati. La regola che deve orientare la decisione sulle censure è desumibile da Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11193del 09/05/2018, conforme a Sez. 2 , Sentenza n. 13597del 21/07/2004 e trova applicazione anche nel processo tri- butario.Il principio di diritto può essere sintetizzato come segue: «Nel processo tributario, la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art.125 disp. att. cod. proc. civ. , ma solo dall'impossibilità delraggiungimento dello scopo a causa della carenza di ele- mentiessenziali in quanto l 'atto di riassunzione del processo nonintroduce un nuovo procedimen to, bensì espleta esclusi- vamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudicedi merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo». 9.In applicazione del principio, si deve ritenere che la nullità dell'atto di riassunzione non solo dall'impossibilità del raggiungimento per gravissimecarenze di forma - contenuto come, a d esempio, la man- canza del riferimento esplicito alla precedente fase processuale , o dell'indicazionedelle parti e di altri elementi idonei a consentire l'i- dentificazionedella causa riassunta , oppure del le ragioni della ces- sazione della pendenza della causa stessa , o, ancora, per assenza delprovvedimento del giudice che legittima la riassunzione o del la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungi- mentodelle due fasi in un unico processo.10.Nessuna di tali carenze è riscontrabile nella presente fattispecie. Al contrario , nel caso in esame l’Amministrazione finanziaria rende notoin ricorso che in data 13.12.2018, successivamente all’interru- zione del processo dichiarata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha notifi- cato al Fallimento copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado e anche le considerazioni per le quali ha proposto ap- pello incidentale, depositando l’atto nel fascicolo processuale il 17.12.2018. La CTR omette qualsiasi valutazione di siffatta attività processual- mente rilevante e potenzialmente decisiva e si limita a considerare che il 18.2.2020 l’Agenzia ha proposto istanza di fissazione udienza, giungendo così alla apodittica conclusione che non sarebbe interve- nuta alcuna formale riassunzione del processo ex art.43 d.lgs. n.546/92 nei sei mesi successivi all’interruzione. 11. Il giudice del rinvio compirà una attenta valutazione dell’attività processuale svolta dall’Agenzia alla luce del principio di diritto che precede, accertando se essa –in particolare la notifica il 13.12.2018 al Fallimento e il deposito in data 17.12.2018 nel fascicolo proces- suale della copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello mediante le quali la società ha impugnato la sentenza di primo grado e delle considerazioni per le quali ha proposto appello incidentale - sia o meno attività idoneaallo scopo di riassumere il giudizi o . 12. In accoglimento de l ricorso la sentenza impugnata dev’essere così cassata con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo gradodella Campania , in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati e provveda sulle spesedi questo giudizio di legittimità. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la s