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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44488/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 186 (capo A) e 187 C.d.S. (capo B), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge.

Si deduce che il Tribunale erroneamente non ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della della revoca patente di guida.

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non do- versi procedere (nella specie: estinzione per prescrizione) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, C.d.S., po- tendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ov- vero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647).

La ratio di tale conclusione muove dall'insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l'intervento del giudice del grado superiore - come nel caso di specie - viene meno l'interesse a promuovere l'impugnazione.

4. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 186 (capo A) e 187 C.d.S. (capo B), in quanto estinti per intervenuta prescrizione. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge. Si deduce che il Tribunale erroneamente non ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della della revoca patente di guida. 3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non do- versi procedere (nella specie: estinzione per prescrizione) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, C.d.S., po- tendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ov- vero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647). La ratio di tale conclusione muove dall'insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l'intervento del giudice del grado superiore - come nel caso di specie - viene meno l'interesse a promuovere l'impugnazione. 4. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 44488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris