CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6694/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 213, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - ONLUS -avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4929/28/14, depositata il 29 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 305/52/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ONLUS contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2002. La CTR osservava in particolare che le riprese fiscali erano fondate, in quanto l'associazione contribuente non aveva adeguatamente comprovato la sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali spettanti alle ONLUS; che comunque l'atto impositivo impugnato era immune dai vizi formali eccepiti dalla contribuente medesima, in particolare nelcontenuto motivazionale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 148, comma 1, 143, comma 3, lett. b), dPR 917/1986, poiché la CTR ha escluso la sussistenza dei presupposti di godimento delle agevolazioni fiscali spettanti alle ONLUS, affermando la natura commerciale dei proventi della ricorrente stessa. La censura è inammissibile. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). L'articolazione del mezzo collide con entrambi questi consolidati arresti giurisprudenziali, mirando sostanzialmente ad una revisione del giudizio di merito. Il giudice tributario di appello infatti sul punto ha uniovcamente affermato «In sostanza, la natura sostanzialmente commerciale dell'associazione viene esaustivamente confermata dalla lettura del registro delle assemblee del Consiglio Direttivo, che risultano aver avuto ad oggetto, tra l'altro, il reperimento di locali idonei, la acquisizione di finanziamenti o/e la selezione di complessi musicali per l'organizzazione di manifestazioni a tema commerciale, pretermettendo o tralasciando del tutto le tematiche a sfondo sociale attinenti l'oggetto dello statuto, aventi a riguardo alla tutela ed alla integrazione dei diritti delle minoranze sessuali». La ricorrente -inammissibilmente- pretende che questa Corte riveda tale accertamento di fatto/giudizio meritale, adducendo che la CTR laziale ha erroneamente valutato le risultanze delle sue scritture contabili, dalle quali, a suo dire, emergeva che unici proventi dell'associazione erano i contributi del Comune di Roma e le quote associative. E' pertanto evidente che tale, diversa, valutazione fattuale/meritale non è consentita a questa Corte. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duol e della violazione/falsa applicazione degli artt. 148, comma 3, 143, comma 3, lett. a), dPR 917/1986, poiché la CTR ha ritenuto la natura commerciale degli eventi che organizzava, in particolare erroneamente confondendo le attività istituzionali proprie con quelle ausiliarie, tali, a suo dire, essendo le manifestazioni musicali che aveva organizzato nel periodo di imposta, in quanto esclusivamente mirate alla raccolta di fondi finalizzate al finanziamento delle sue attività istituzionali associative, quali previste statutariamente. La censura è inammissibile. Anche in relazione al mezzo in esame vanno ribaditi i principi di diritto su citati e va quindi rlevato che la ricorrente mira ad una revisione del giudizio meritale che si è sopra riportato circa la prevalenza delle attività commerciali (eventi musicali) su quelle statutarie. Peraltro,e più specificamente, la sussunzione della fattispecie concreta in quelle astratte delle disposizioni legislative evocate richiede alla Corte un accertamento di fatto (rispettivamente identificazione dei destinatari a pagamento delle attività e sovvenzioni private), diverso ed ulteriore rispetto a quello effettuato dal giudice tributario di appello, che sicuramente non le è consentito. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, 6, comma 4, [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 2003, n. 266, emanato in attuazione dell’art. 11, d.lgs. 460/1997, poiché la CTR ha affermato non dovuto dall'Agenzia delle entrate l'avviso di cancellazione dal registro delle ONLUS, in quanto la ricorrente stessa non era mai stata iscritta a tale registro. La censura è inammissibile per più ragioni. Anche con questo mezzo la ricorrente mira ad un sindacato esulante dal perimetro del giudizio di legittimità, contestando - in fatto- la sentenza impugnata, relativamente all'accertamento della sua mancata iscrizione al registro delle ONLUS. Va peraltro ribadito in diritto che «La corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 è necessaria per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, poiché il rispetto dei requisiti formali indicati dall'art. 10 del detto decreto costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto» (Sez. 5- , Ordinanza n. 10300 del 12/04/2019, Rv. 653538 -01). In ogni caso, stante il rigetto dei primi due motivi, quello in esame risulta altresì inammissibile in base al consolidato arresto giurisprudenziale secondo il quale «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 -01). In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la mancata difesa dell'agenzia fiscale. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del