CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020YB83) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla pronuncia n. 86/2024 della Corte Costituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di appello sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 2, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si valorizzano le modalità del fatto, il danno economico e morale provocato alla persona offesa, l'intensità del dolo e la natura della violenza sprigionata dall'imputato quali elementi idonei a giustificare il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze in termini di equivalenza, oltre che ostativi al riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante del fatto tenue di cui alla citata pronuncia della Corte Costituzionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre