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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 28847/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato con efficacia ex tunc la misura dell'affidamento in prova adottata dal medesimo Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 marzo 2024, con decorrenza dal 21 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico prospettato (vizio di motivazione con riferimento alla decorrenza della revoca, tenuto conto che si valorizza la commissione di reati avvenuta oltre otto mesi dopo l'inizio dell'esecuzione della misura, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza) è manifestamente infondato.

Rilevato, infatti, che si deduce vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1) laddove il Tribunale sottolinea, quanto alla decorrenza della revoca, che il condannato ha continuato ad operare nell'ambito di un contesto dedito al traffico di sostanze stupefacenti dal quale non si è mai allontanato, tenuto conto che l'originario reato per il quale il ricorrente ha riportato la condanna in esecuzione è quello di illecita detenzione di stupefacenti, seguito dall'adozione di ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 17 febbraio 2025, per il medesimo titolo di reato (detenzione illecita di 40 panetti di hashish per il complessivo peso di circa quattro chili, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale) commesso il 9 dicembre 2024, oltre ad essere stato diffidato per la violazione di prescrizioni, avvenuta in data 25 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA], dunque, che alla luce di tali risultanze, appare immune da illogicità manifesta il ragionamento di merito del Tribunale che considera, in definitiva, mai effettivamente avviato il programma trattamentale, comunque, valorizzando anche l'assoluta carenza di resipiscenza, così apparendo del tutto recessivo, anche in relazione alla data in cui è stata svolta, il tema devoluto dal ricorrente del mancato riferimento alla relazione UEPE del 19 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA], altresì, che il ragionamento svolto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01, fattispecie in tema di affidamento c.d. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca ex tunc nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrative della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell'adesione meramente strumentale al programma terapeutico). [OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v.

Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato con efficacia ex tunc la misura dell'affidamento in prova adottata dal medesimo Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 marzo 2024, con decorrenza dal 21 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico prospettato (vizio di motivazione con riferimento alla decorrenza della revoca, tenuto conto che si valorizza la commissione di reati avvenuta oltre otto mesi dopo l'inizio dell'esecuzione della misura, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza) è manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che si deduce vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1) laddove il Tribunale sottolinea, quanto alla decorrenza della revoca, che il condannato ha continuato ad operare nell'ambito di un contesto dedito al traffico di sostanze stupefacenti dal quale non si è mai allontanato, tenuto conto che l'originario reato per il quale il ricorrente ha riportato la condanna in esecuzione è quello di illecita detenzione di stupefacenti, seguito dall'adozione di ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 17 febbraio 2025, per il medesimo titolo di reato (detenzione illecita di 40 panetti di hashish per il complessivo peso di circa quattro chili, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale) commesso il 9 dicembre 2024, oltre ad essere stato diffidato per la violazione di prescrizioni, avvenuta in data 25 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA], dunque, che alla luce di tali risultanze, appare immune da illogicità manifesta il ragionamento di merito del Tribunale che considera, in definitiva, mai effettivamente avviato il programma trattamentale, comunque, valorizzando anche l'assoluta carenza di resipiscenza, così apparendo del tutto recessivo, anche in relazione alla data in cui è stata svolta, il tema devoluto dal ricorrente del mancato riferimento alla relazione UEPE del 19 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA], altresì, che il ragionamento svolto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01, fattispecie in tema di affidamento c.d. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca ex tunc nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza dimostrative della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell'adesione meramente strumentale al programma terapeutico). [OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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