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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17934/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Materia, via Cicerone pal.

B; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 59, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi, in unione, anche disgiuntamente, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – REVOCAZIONE ORDINANZA 25708/2021 [OSCURATO:PERSONA].G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25708/2021,depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. In data 28 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate notificava al Dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito nel giudizio di secondo grado degli odierni ricorrenti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 360/01/2018 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], pronunciata l’11 giugno 2018 e depositata in segreteria il 28 giugno 2018. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, era deceduto il 1° gennaio 2019.

In data 6 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Matera notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e ai sigg.ri Nuzzi, nella loro qualità di soci e obbligati solidali, intimazione di pagamento n.

TC5IPCM00047/2022 per € 25.634,47, riferiti ad imposte, interessi e sanzioni afferenti all’avviso di accertamento n.

TC502BH00996-2011, atto impugnato in primo grado e oggetto del contenzioso tra le parti.

In tale data, gli odierni ricorrenti venivano a conoscenza dell’ordinanza di codesta Corte n. 25708/2021 del 22 settembre 2021, nel cui giudizio gli stessi erano rimasti intimati e con cui si accoglieva il ricorso per cassazione presentato dall’Ufficio, disponendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], affinché, in diversa composizione, R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esaminasse in modo analitico tutti i versamenti e i prelevamenti contestati e posti a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado.

Dalla mancata conoscenza dell’ordinanza menzionata, che non era stata neppure notificata, derivava così anche la non riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

2. Avverso tale ordinanza n. 25708/2021 della sesta sezione civile di questa Corte, la [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione.

Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. 3.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. In via rescindente i ricorrenti ritengono sussistere i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e all’art. 391-bis, primo comma, dello stesso codice, considerata l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione.

Deducono, in particolare, che la notifica del ricorso in cassazione sarebbe stata indirizzata a un domicilio inesistente, e che l’ordinanza revocanda non avrebbe dato atto della mancata costituzione degli stessi, omettendo di dichiararne la contumacia e, quindi, di compiere qualsivoglia valutazione sulla regolarità del procedimento di notificazione.

R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali considerazioni deriverebbe l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo supposto, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata di secondo grado, l’esistenza della notifica del ricorso per cassazione, dovendosi invececonsiderare questa come del tutto inesistente, essendo stata effettuata nei confronti del difensore del precedente giudizio ormai deceduto e cancellato dall’albo.

2. Procedendo all’esame del motivo di revocazione, questa Corte osserva quanto segue.

2.1. Il ricorso per revocazione è fondato.

L’errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità si sostanziain una falsa rappresentazione della realtà, dato che, nonostante fossero stati allegati al relativo ricorso per cassazione gli avvisi di accettazione e di consegna all’indirizzo PEC del dott. [OSCURATO:PERSONA] della notifica del medesimo ricorso(indirizzo evidentemente ancora attivo) , il difensore era già deceduto al momento della notifica.

Di conseguenza, gli odierni ricorrenti non potevano esserea conoscenza della pendenza del giudizio in cassazione, non potendo così neppureesercitare il proprio diritto di difesa, e la stessa Corte ha erroneamente ritenuto, in punto di fatto, che la notifica del ricorso fosse regolare, nel mentre dagli atti processuali emerge chiaramente che la notifica del ricorso non si fosse perfezionata.

Dall’errore percettivo anzidetto consegue la revocazione dell’ordinanza n. 25708/2021 di codesta Corte.

2.2. Di conseguenza, si presenta ora la necessità di esaminare, in via rescissoria, lafondatezza o meno del ricorso R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione proposto dall’Ufficio, considerando quanto controdedotto nel presente ricorso per revocazione dagli odierni ricorrenti, allora controricorrenti. 3.In via rescissoria, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2728 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., è fondato.

Ritienel’Ufficio ricorrente che la decisione della C.T.R. era errata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 le generiche affermazioni della contribuente, non supportate da alcuna prova analitica riferibile ad ogni singola operazione di prelevamento e versamento bancario.

Il motivo è fondato.

L’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa rispetto ai versamenti e ai prelevamenti effettuati nel conto corrente dell’imprenditore, i quali si presumonoattribuibili alla relativa attività di impresa.

Tale presunzione, tuttavia, in quanto relativa, può essere superata dalla prova contraria offerta dal contribuente, il quale deve dimostrare o che delle somme contestate ve ne siatraccia nella contabilità di impresa oppure che le stesse ne sianototalmente estranee.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 260 del 6 luglio 2000, anche con riferimento all’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, prima delle modifiche intervenute con R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha precisato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost., afferente al diritto di difesa, «essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili (art. 51, secondo comma, n. 2, delD.P.R. n. 633 del 1972); (…) il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente».

In sostanza, secondo anche quanto affermato dal la giurisprudenza di questa Corte, « q ualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo ild.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

La relativa prova poi R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, ivi comprese anche le presunzioni semplici» (cfr. Cass. 13 ottobre 2022, n. 30143; Cass. 8 settembre 2021, n. 24238).

Ciò chiarito rispetto all’onere della prova, « i n tema di accertamenti bancari, è stato anche precisato che ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32del D.P.R. n. 600 del 1973 , il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analiticadi quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi» (cfr. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 28novembre 2018, n. 30786).

In altri termini, in mancanza di espresso divieto normativo, e per il principio di libertà dei mezzi di prova,il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (si v., ex multis , Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102).

Nel ricorso per revocazione, gli odierni ricorrenti riportano le argomentazioni già presentante davanti al giudice di seconde cure, ma le stesse implicano un apprezzamento di fatto insindacabile da questa Corte.

R.G.

N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi l’attenzione sul vizio dedotto dall’Ufficio, sulla base dei principi sopra esposti, non si può non rilevare la sinteticità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio e delle prove contrarie fornite dal contribuente, il giudice a quo non ha esaminato analiticamente tutti i versamenti e i prelevamenti oggetto del giudizio, giustificandoli, al contrario, in via generica e cumulativa.

Tanto considerato, la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione va quindi cassata e la causa va rimessa al giudice a quo affinché, in diversa composizione, si pronunzi in via analitica sul raggiungimento della prova contraria rispetto a ciascun versamento e prelevamento.

6. Consegue , in via rescindente, l’accoglimento del ricorso per revocazione e, in via rescissoria, l’accoglimento di quello per cassazione proposto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate.

La sentenza della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] n. 360/01/2018, depositata il 28 giugno 2018, deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 25708 del 22 settembre 2021 e, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza della C.T.R. impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17934/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Materia, via Cicerone pal. B; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 59, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi, in unione, anche disgiuntamente, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – REVOCAZIONE ORDINANZA 25708/2021 [OSCURATO:PERSONA].G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25708/2021,depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. In data 28 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate notificava al Dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito nel giudizio di secondo grado degli odierni ricorrenti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 360/01/2018 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], pronunciata l’11 giugno 2018 e depositata in segreteria il 28 giugno 2018. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, era deceduto il 1° gennaio 2019. In data 6 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Matera notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e ai sigg.ri Nuzzi, nella loro qualità di soci e obbligati solidali, intimazione di pagamento n. TC5IPCM00047/2022 per € 25.634,47, riferiti ad imposte, interessi e sanzioni afferenti all’avviso di accertamento n. TC502BH00996-2011, atto impugnato in primo grado e oggetto del contenzioso tra le parti. In tale data, gli odierni ricorrenti venivano a conoscenza dell’ordinanza di codesta Corte n. 25708/2021 del 22 settembre 2021, nel cui giudizio gli stessi erano rimasti intimati e con cui si accoglieva il ricorso per cassazione presentato dall’Ufficio, disponendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], affinché, in diversa composizione, R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esaminasse in modo analitico tutti i versamenti e i prelevamenti contestati e posti a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado. Dalla mancata conoscenza dell’ordinanza menzionata, che non era stata neppure notificata, derivava così anche la non riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. 2. Avverso tale ordinanza n. 25708/2021 della sesta sezione civile di questa Corte, la [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata. 3.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. In via rescindente i ricorrenti ritengono sussistere i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e all’art. 391-bis, primo comma, dello stesso codice, considerata l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione. Deducono, in particolare, che la notifica del ricorso in cassazione sarebbe stata indirizzata a un domicilio inesistente, e che l’ordinanza revocanda non avrebbe dato atto della mancata costituzione degli stessi, omettendo di dichiararne la contumacia e, quindi, di compiere qualsivoglia valutazione sulla regolarità del procedimento di notificazione. R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali considerazioni deriverebbe l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo supposto, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata di secondo grado, l’esistenza della notifica del ricorso per cassazione, dovendosi invececonsiderare questa come del tutto inesistente, essendo stata effettuata nei confronti del difensore del precedente giudizio ormai deceduto e cancellato dall’albo. 2. Procedendo all’esame del motivo di revocazione, questa Corte osserva quanto segue. 2.1. Il ricorso per revocazione è fondato. L’errore percettivo in cui è incorso il giudice di legittimità si sostanziain una falsa rappresentazione della realtà, dato che, nonostante fossero stati allegati al relativo ricorso per cassazione gli avvisi di accettazione e di consegna all’indirizzo PEC del dott. [OSCURATO:PERSONA] della notifica del medesimo ricorso(indirizzo evidentemente ancora attivo) , il difensore era già deceduto al momento della notifica. Di conseguenza, gli odierni ricorrenti non potevano esserea conoscenza della pendenza del giudizio in cassazione, non potendo così neppureesercitare il proprio diritto di difesa, e la stessa Corte ha erroneamente ritenuto, in punto di fatto, che la notifica del ricorso fosse regolare, nel mentre dagli atti processuali emerge chiaramente che la notifica del ricorso non si fosse perfezionata. Dall’errore percettivo anzidetto consegue la revocazione dell’ordinanza n. 25708/2021 di codesta Corte. 2.2. Di conseguenza, si presenta ora la necessità di esaminare, in via rescissoria, lafondatezza o meno del ricorso R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione proposto dall’Ufficio, considerando quanto controdedotto nel presente ricorso per revocazione dagli odierni ricorrenti, allora controricorrenti. 3.In via rescissoria, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2728 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., è fondato. Ritienel’Ufficio ricorrente che la decisione della C.T.R. era errata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 le generiche affermazioni della contribuente, non supportate da alcuna prova analitica riferibile ad ogni singola operazione di prelevamento e versamento bancario. Il motivo è fondato. L’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa rispetto ai versamenti e ai prelevamenti effettuati nel conto corrente dell’imprenditore, i quali si presumonoattribuibili alla relativa attività di impresa. Tale presunzione, tuttavia, in quanto relativa, può essere superata dalla prova contraria offerta dal contribuente, il quale deve dimostrare o che delle somme contestate ve ne siatraccia nella contabilità di impresa oppure che le stesse ne sianototalmente estranee. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 260 del 6 luglio 2000, anche con riferimento all’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, prima delle modifiche intervenute con R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha precisato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost., afferente al diritto di difesa, «essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili (art. 51, secondo comma, n. 2, delD.P.R. n. 633 del 1972); (…) il valore presuntivo assegnato dalla legge alle risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente». In sostanza, secondo anche quanto affermato dal la giurisprudenza di questa Corte, « q ualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo ild.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. La relativa prova poi R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] può essere evidentemente raggiunta con i normali mezzi, ivi comprese anche le presunzioni semplici» (cfr. Cass. 13 ottobre 2022, n. 30143; Cass. 8 settembre 2021, n. 24238). Ciò chiarito rispetto all’onere della prova, « i n tema di accertamenti bancari, è stato anche precisato che ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32del D.P.R. n. 600 del 1973 , il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analiticadi quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi» (cfr. Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 28novembre 2018, n. 30786). In altri termini, in mancanza di espresso divieto normativo, e per il principio di libertà dei mezzi di prova,il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (si v., ex multis , Cass. 3 dicembre 2020, n. 27642; Cass. 5 maggio 2017, n. 11102). Nel ricorso per revocazione, gli odierni ricorrenti riportano le argomentazioni già presentante davanti al giudice di seconde cure, ma le stesse implicano un apprezzamento di fatto insindacabile da questa Corte. R.G. N.17934/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi l’attenzione sul vizio dedotto dall’Ufficio, sulla base dei principi sopra esposti, non si può non rilevare la sinteticità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio e delle prove contrarie fornite dal contribuente, il giudice a quo non ha esaminato analiticamente tutti i versamenti e i prelevamenti oggetto del giudizio, giustificandoli, al contrario, in via generica e cumulativa. Tanto considerato, la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione va quindi cassata e la causa va rimessa al giudice a quo affinché, in diversa composizione, si pronunzi in via analitica sul raggiungimento della prova contraria rispetto a ciascun versamento e prelevamento. 6. Consegue , in via rescindente, l’accoglimento del ricorso per revocazione e, in via rescissoria, l’accoglimento di quello per cassazione proposto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] n. 360/01/2018, depositata il 28 giugno 2018, deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza n. 25708 del 22 settembre 2021 e, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza della C.T.R. impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d
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