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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa, il 19 maggio 2021, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza intesa alla concessione della liberazione anticipata in relazione alla detenzione patita tra il 5 aprile 2019 ed il 5 ottobre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza sulla base di un'errata interpretazione del quadro normativo e senza tener conto delle considerazioni svolte con la memoria versata in atti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

4. Risulta dalla consultazione eseguita presso il sistema SIDET ([OSCURATO:PERSONA]) del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto I'l gennaio 2022, ovvero in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, ciò che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa, il 19 maggio 2021, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza intesa alla concessione della liberazione anticipata in relazione alla detenzione patita tra il 5 aprile 2019 ed il 5 ottobre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza sulla base di un'errata interpretazione del quadro normativo e senza tener conto delle considerazioni svolte con la memoria versata in atti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 4. Risulta dalla consultazione eseguita presso il sistema SIDET ([OSCURATO:PERSONA]) del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto I'l gennaio 2022, ovvero in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, ciò che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il
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