CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24749/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. CORNICELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 7 dicembre 2022, confermava il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro della somma di euro 9.508,47 a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di truffa. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la sentenza di questa Corte n. 36959 del 24 giugno 2021, resa a Sezioni Unite, aveva imposto l'onere di motivare sul requisito del periculum in mora anche nell'ambito del sequestro preventivo preordinato alla confisca: tale onere era stato totalmente omesso sia nell'ordinanza genetica che in quella del Tribunale del Riesame; quest'ultimo, in particolare, si era limitato a disquisire sul profitto, che si identificava con la somma fraudolentemente sottratta all'Ente pubblico e non con il guadagno concretamente realizzato, richiamando precedenti giurisprudenziali relativi all'applicabilità al caso di specie, omettendo quindi di motivare in ordine al pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio. Né si sottraeva all'onere motivazionale sul periculum il sequestro preventivo del prezzo del reato, che può essere confiscato solo in caso di condanna e comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato; il giudice a quo aveva omesso ogni valutazione sulle deduzioni difensive in ordine all'insussistenza di adeguate ragioni di apprensione anticipata del profitto, all'uopo corroborate dal fatturato annuo di riferimento (2021) della farmacia [OSCURATO:PERSONA] (euro 1.189.738) e quello del 2022 (euro 985.477,63) rispetto ad un presunto profitto di euro 9.508,47: la somma contestata costituiva un valore assolutamente residuale rispetto alla maggiore consistenza del fatturato della farmacia, e pertanto andava motivato il concreto rischio che detta somma, fino all'esito del giudizio di merito andasse dispersa; peraltro, a carico della farmacia [OSCURATO:PERSONA] l'espropriazione era stata eseguita in eccesso nel quantum rispetto all'ammontare del profitto, circostanza rilevata anche dal giudice a quo; infine, nemmeno il giudice per le indagini preliminari aveva motivato sul requisito del periculum, e tale omissione non poteva essere emendata dal Tribunale del Riesame, che pertanto avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro. 1.3 II difensore presentava conclusioni scritte nelle quali, preso atto delle conclusioni del Procuratore generale, in termini di accoglimento con rinvio del proposto ricorso alla stregua del sollevato vizio motivazionale dell'ordinanza gravata sul periculum in mora, e rilevato che anche l'ordinanza genetica del G.i.p. di Castrovillari risultava, a tal riguardo, immotivata e che tale omissione non poteva essere emendata dal Tribunale del Riesame ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 309 co. 9 cod. proc .pen. e 324 co. 7 cod. proc.pen., insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Ciò premesso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)" (Sez.U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) Fondato pertanto è il motivo di ricorso secondo il quale il Tribunale del Riesame non ha assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, necessario -come precisato dalla sentenza sopra richiamata- anche nel caso di sequestro preventivo in quanto l'esigenza cautelare non può non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili (così la sentenza citata, in motivazione: "Né si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculunn, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018, dep.2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979)." Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge; l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, non ha risposto alle deduzioni difensive sul punto per cui dovrà essere effettuato nuovo giudizio sul punto; stante l'accoglimento del motivo ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Cos