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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20639/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato av\/iRj_____ jparti, - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.800 euro di multa perché ritenuto responsabile di una serie di contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello con cui eccepisce la nullità della sentenza per difetto di contestazione, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della zona sismica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello.

Invero, l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.

Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).

4. Nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato av\/iRj_____ jparti, - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.800 euro di multa perché ritenuto responsabile di una serie di contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello con cui eccepisce la nullità della sentenza per difetto di contestazione, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della zona sismica e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In primo luogo va osservato che avverso l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell'ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello. Invero, l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). 4. Nel caso di specie, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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