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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 32874/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10261-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1432/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

A seguito della separazione dalla propria moglie, [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oppose il precetto che ella gli aveva notificato per ratei non corrisposti dell'assegno di mantenimento.

A fondamento dell'opposizione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dedusse che la Marcucci aveva riscosso due buoni fruttiferi postali il cui importo avrebbe agevolmente compensato il credito per i ratei dell'assegno di mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] negò di avere riscosso i buoni.

L'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Vasto sul sostanziale rigetto delle istanze istruttorie del Mancini, ivi compreso il deferimento del giuramento decisorio vertente sull'avvenuta riscossione dei buoni postali e la sentenza, impugnata dal Mancini, è stata confermata, con ulteriori argomentazioni, dalla Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1432 del 17/09/2019. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nelle proprie prospettazioni e nei motivi di ricorso.

In via preliminare si rileva che il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, non notificata.

Ric. 2020 n. 10261 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- 11 Collegio rileva che la sentenza d'appello ha adottato diverse ragioni del decidere (rationes decidend0 non tutte adeguatamente censurate dai motivi di ricorso.

In particolare: non è impugnata l'affermazione del giudice d'appello relativo alla mancata prova documentale della riscossione dei buoni postali in quanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adeguatamente coltivato le istanze istruttorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e comunque non risulta adeguatamente impugnato il capo di sentenza della Corte territoriale che afferma che in ogni caso la formula giuramento proposta dal Mancini, pure come riformulata dopo l'invito da parte del giudice, e di cui al verbale di causa (allegato al ricorso) avrebbe esposto la dichiarante al rischio di imputazione penale e quindi sarebbe stata in contrasto con l'art. 2739, comma 1, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile per entrambi i motivi, per le ragioni di seguito esposte.

Il motivo relativo alla mancata emanazione dell'ordine di esibizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è inammissibile: deve, sul punto, ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24188 del 25/10/2013 Rv. 629099 — 01, resa, peraltro, in processo regolato dal rito del lavoro, laddove i poteri d'ufficio del giudice sono ben più ampi), secondo la quale il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.

Ric. 2020 n. 10261 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il secondo mezzo è del pari inammissibile, in quanto la formula del giuramento non è riportata nel ricorso e non può ritenersi adeguato al fine della riproduzione di essa il rinvio ad un atto allegato, quale il verbale di causa (Cass. n. 04365 del 04/03/2015 Rv. 634720 - 01): «La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di indicare, Jpecificatamente, il contenuto della formula de/giuramento stesso, onde consentire la valuta.zione delle questioni da liso/vere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficiena del ricorso per cassa.zione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Code sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative. » e, inoltre, e con valenza dirimente, la circostanza sul quale esso avrebbe dovuto vertere (il ritiro dei buoni postali da parte della Marcucci) era potenzialmente idonea ad esporre la parte chiamata a giurare alla confessione della commissione di un illecito, dovendosi, in questa sede, ribadire la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12866 del 04/06/2009 (Rv. 608536 - 01): «Il divieto di (IO rire il giuramento su Atti illeciti, posto dall'art.2739 cod. civ., trovando il suo ./o. ndamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a conte' ssar6 autore di un atto per lui poten-_zialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento dea:i-ori° che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque tu/pi o riprovevoli secondo la coscien,za collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applica.zione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fritto materiale in se' neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parli, la cui responsabilità va invece desunta da altri fitti per via di inferen:ze e correlaioni>>.

Ric. 2020 n. 10261 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -4- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 cater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021.

Il pr si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10261-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1432/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. A seguito della separazione dalla propria moglie, [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oppose il precetto che ella gli aveva notificato per ratei non corrisposti dell'assegno di mantenimento. A fondamento dell'opposizione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dedusse che la Marcucci aveva riscosso due buoni fruttiferi postali il cui importo avrebbe agevolmente compensato il credito per i ratei dell'assegno di mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] negò di avere riscosso i buoni. L'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Vasto sul sostanziale rigetto delle istanze istruttorie del Mancini, ivi compreso il deferimento del giuramento decisorio vertente sull'avvenuta riscossione dei buoni postali e la sentenza, impugnata dal Mancini, è stata confermata, con ulteriori argomentazioni, dalla Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1432 del 17/09/2019. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La controversia è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nelle proprie prospettazioni e nei motivi di ricorso. In via preliminare si rileva che il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, non notificata. Ric. 2020 n. 10261 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- 11 Collegio rileva che la sentenza d'appello ha adottato diverse ragioni del decidere (rationes decidend0 non tutte adeguatamente censurate dai motivi di ricorso. In particolare: non è impugnata l'affermazione del giudice d'appello relativo alla mancata prova documentale della riscossione dei buoni postali in quanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adeguatamente coltivato le istanze istruttorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e comunque non risulta adeguatamente impugnato il capo di sentenza della Corte territoriale che afferma che in ogni caso la formula giuramento proposta dal Mancini, pure come riformulata dopo l'invito da parte del giudice, e di cui al verbale di causa (allegato al ricorso) avrebbe esposto la dichiarante al rischio di imputazione penale e quindi sarebbe stata in contrasto con l'art. 2739, comma 1, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile per entrambi i motivi, per le ragioni di seguito esposte. Il motivo relativo alla mancata emanazione dell'ordine di esibizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è inammissibile: deve, sul punto, ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24188 del 25/10/2013 Rv. 629099 — 01, resa, peraltro, in processo regolato dal rito del lavoro, laddove i poteri d'ufficio del giudice sono ben più ampi), secondo la quale il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa. Ric. 2020 n. 10261 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il secondo mezzo è del pari inammissibile, in quanto la formula del giuramento non è riportata nel ricorso e non può ritenersi adeguato al fine della riproduzione di essa il rinvio ad un atto allegato, quale il verbale di causa (Cass. n. 04365 del 04/03/2015 Rv. 634720 - 01): «La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di indicare, Jpecificatamente, il contenuto della formula de/giuramento stesso, onde consentire la valuta.zione delle questioni da liso/vere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficiena del ricorso per cassa.zione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Code sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative. » e, inoltre, e con valenza dirimente, la circostanza sul quale esso avrebbe dovuto vertere (il ritiro dei buoni postali da parte della Marcucci) era potenzialmente idonea ad esporre la parte chiamata a giurare alla confessione della commissione di un illecito, dovendosi, in questa sede, ribadire la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12866 del 04/06/2009 (Rv. 608536 - 01): «Il divieto di (IO rire il giuramento su Atti illeciti, posto dall'art.2739 cod. civ., trovando il suo ./o. ndamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a conte' ssar6 autore di un atto per lui poten-_zialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento dea:i-ori° che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque tu/pi o riprovevoli secondo la coscien,za collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applica.zione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fritto materiale in se' neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parli, la cui responsabilità va invece desunta da altri fitti per via di inferen:ze e correlaioni>>. Ric. 2020 n. 10261 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 cater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. Il pr si
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