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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18237/2026

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ci [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio,rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma allaVia delle Baleniere n. 18 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– resistente –Numero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2922/2017, depositata il 3/7/2017;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;In seguito ad una verifica fiscale nei confronti della M.L.Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un pvc redattoin data 6/12/2012, fu emesso l’avviso di accertamento n.T9DC02L00997 con cui furono contestate asserite ritenute non operatené versate su redditi di lavoro dipendente, con irrogazione di sanzionirelative ad Irap e Iva a fronte di recuperi a tassazione di costicontabilizzati e riferiti ad operazioni insussistenti.Su ricorso della società e dei soci (d’ora in poi, anche “icontribuenti”), la C.T.P. di Milano annullò l’atto impugnato.Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio con icontribuenti, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di primogrado.Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n.4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., relativamente alla mancanza di unaconcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e di una succintaesposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza”, i contribuenticensurano la sentenza impugnata per carenza di motivazione,r.g. n. 1647/2018 a.c. 10/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026essendosi essa limitata ad affermare che le fatture sarebbero fittizietramite un generico rinvio ad un’altra sentenza della C.T.P. di Milano.1.1.

Il motivo è fondato.La motivazione della sentenza impugnata è incomprensibile.Non individua precisamente quali sono le contestazioni poste abase dell’avviso di accertamento e della relativa ripresa; si riferisce alledichiarazioni del dipendente Sig. [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in cosaconsistano tali dichiarazioni; attribuisce a tali dichiarazioni l’efficaciadella pubblica fede fino a querela di falso senza considerare che taleparticolare efficacia probatoria non copre la “veridicità intrinseca” delledichiarazioni (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18420 del 05/07/2024,Rv. 671441 - 01); si riferisce a un “avviso di accertamento principalen.

T9D022L03214/14 relativo all’anno d’imposta in questione” senzaspiegare quali siano le riprese di questo avviso di accertamento citatoe quale rapporto abbia con la presente controversia; afferma, conespressione linguisticamente efficace ma contenutisticamente vuota,che gli elementi addotti dall’Ufficio “non sono assolutamente scalfitidalle eccezioni sollevate dalla ricorrente che sono o del tutto marginalio non offrono concreti elementi probatori”, senza spiegare qualisarebbero queste eccezioni.2.

L’assoluta carenza di motivazione, impedendo la chiaraenucleazione della fattispecie di causa, determina l’assorbimento deirestanti motivi di ricorso.3.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbiti i restanti.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.r.g. n. 1647/2018 a.c. 10/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 1647/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ci [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio,rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma allaVia delle Baleniere n. 18 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– resistente –Numero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2922/2017, depositata il 3/7/2017;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;In seguito ad una verifica fiscale nei confronti della M.L.Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un pvc redattoin data 6/12/2012, fu emesso l’avviso di accertamento n.T9DC02L00997 con cui furono contestate asserite ritenute non operatené versate su redditi di lavoro dipendente, con irrogazione di sanzionirelative ad Irap e Iva a fronte di recuperi a tassazione di costicontabilizzati e riferiti ad operazioni insussistenti.Su ricorso della società e dei soci (d’ora in poi, anche “icontribuenti”), la C.T.P. di Milano annullò l’atto impugnato.Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio con icontribuenti, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di primogrado.Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n.4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., relativamente alla mancanza di unaconcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e di una succintaesposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza”, i contribuenticensurano la sentenza impugnata per carenza di motivazione,r.g. n. 1647/2018 a.c. 10/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026essendosi essa limitata ad affermare che le fatture sarebbero fittizietramite un generico rinvio ad un’altra sentenza della C.T.P. di Milano.1.1. Il motivo è fondato.La motivazione della sentenza impugnata è incomprensibile.Non individua precisamente quali sono le contestazioni poste abase dell’avviso di accertamento e della relativa ripresa; si riferisce alledichiarazioni del dipendente Sig. [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in cosaconsistano tali dichiarazioni; attribuisce a tali dichiarazioni l’efficaciadella pubblica fede fino a querela di falso senza considerare che taleparticolare efficacia probatoria non copre la “veridicità intrinseca” delledichiarazioni (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18420 del 05/07/2024,Rv. 671441 - 01); si riferisce a un “avviso di accertamento principalen. T9D022L03214/14 relativo all’anno d’imposta in questione” senzaspiegare quali siano le riprese di questo avviso di accertamento citatoe quale rapporto abbia con la presente controversia; afferma, conespressione linguisticamente efficace ma contenutisticamente vuota,che gli elementi addotti dall’Ufficio “non sono assolutamente scalfitidalle eccezioni sollevate dalla ricorrente che sono o del tutto marginalio non offrono concreti elementi probatori”, senza spiegare qualisarebbero queste eccezioni.2. L’assoluta carenza di motivazione, impedendo la chiaraenucleazione della fattispecie di causa, determina l’assorbimento deirestanti motivi di ricorso.3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbiti i restanti.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.r.g. n. 1647/2018 a.c. 10/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1647/2018Numero sezionale 3056/2026Numero di raccolta generale 18237/2026Data pubblicazione 06/06/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 1647/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]