CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 11934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 31/3/2021, con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito, che aveva rigettato l'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione viziata, che non darebbe alcun conto degli elementi in fatto rappresentati e documentati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; gli argomenti spesi dal Giudice di appello per negare le attenuanti in esame, infatti, appaiono logici e congrui e, come tali, immeritevoli di censura. 4. La sentenza, in particolare, ha sottolineato, da un lato, la mancanza di elementi positivamente valutabili (comprese le dichiarazioni ammissive, rese nell'interrogatorio di convalida a seguito di arresto in flagranza), e, dall'altro, la presenza di elementi ostativi, quali i precedenti specifici (uno dei quali sanzionato severamente), la gravità del fatto qui contestato (detenzione di 1,1 chili di sostanza del tipo shaboo) e la circostanza che questo fosse stato commesso quando l'imputato era sottoposto a misura cautelare personale (divieto di dimora) per altro reato. 5. Una motivazione rigorosa e solida, dunque, a fronte della quale non si scorgono affatto quei profili di illogicità o carenza che il ricorso - invero genericamente - contesta in questa sede; con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il liere este ore . Il Presidente .5--"---- [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I