CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32630/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 644-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente— contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente— avverso la sentenza n. 492/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA] dell' ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 644/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 136/3/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento IRAP 2008; l'Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione; la contribuente ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017; 1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate circa l'integrale intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio; 1.5. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria ' data 14.7.2021. [OSCURATO:PERSONA] CANCI_LL