CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 45883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto, inoltre, che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il primo motivo, peraltro, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza. Il secondo motivo attiene, invece, al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non risulta viziato da illegalità. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]