CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30SE DANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostrata e dell'intensità del dolo nonché della personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere s