CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/11/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 25/11/2021 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 17/10/2013), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. in relazione alla nomina di un difensore d'ufficio prontamente reperibile in assenza del difensore di fiducia correttamente nominato e non avvertito con rituale notifica, con particolare riferimento alla scelta del rito e alla partecipazione all'udienza di discussione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pur nominato difensore di fiducia, non è stato avvertito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui l'imputato, assistito da un difensore privo di legittimazione, chiese il rito abbreviato, né di quella del 25/11/2021, in cui si svolse la discussione del processo, con conseguente violazione del diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. La Corte di appello ha rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fu nominato quale nuovo difensore di fiducia da Gambardella il 13/04/2021 con dichiarazione resa all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto. Il nuovo difensore non ricevette alcuna notifica per l'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché la stessa era stata fissata (in prosecuzione) in data 08/10/2020 alla presenza del precedente difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché al momento in cui fu disposta la comunicazione la stessa fu resa nota al difensore di fiducia che a quel momento rivestiva tale qualifica, ossia appunto all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600). Per questa parte, dunque, le censure proposte dal ricorso sono infondate, così come le doglianze relative alla richiesta di accesso al rito abbreviato formulata dall'imputato esercitando una facoltà espressamente prevista dall'art. 438, comma 3, cod. proc. pen. 3. Quanto al rinvio per la discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la richiesta formulata "da remoto" da Gannbardella all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di definizione con il rito abbreviato previo esame dell'imputato stesso, impose il rinvio dell'udienza, poiché a norma del comma 5, ultima parte, dell'art. 23 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le disposizioni del medesimo comma (relative appunto all'udienza "da remoto") non si applicano, tra l'altro, quando devono essere esaminate le parti. Pertanto, il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu determinato dalla richiesta di definizione con il rito abbreviato previo esame dall'imputato, sicché correttamente la Corte di appello ha applicato il principio per il quale in caso di rinvio dell'udienza per ragioni collegate ad istanze del difensore o dell'imputato (nel caso esaminato dalle Sez. U, Grassia, la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore; nel caso in esame, la richiesta di abbreviato previo esame durante un'udienza "da remoto"), il difensore di fiducia non comparso ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario (come nel caso di specie), l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906; conf. ex plurimis, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 - 01). E' un principio generale, questo, che, nella giurisprudenza di legittimità ha trovato applicazione anche ai casi sospensione del processo ex lege in virtù della normativa sui comuni colpiti da eventi sismici, casi in cui il difensore ha diritto all'avviso della nuova udienza conseguente al rinvio solo quando la data non sia stabilita già nella ordinanza di rinvio, in quanto, in quest'ultimo caso, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Sez. 3, n. 35764 del 10/01/2017, Frontino, Rv. 270797 - 01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r