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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25767/2022

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to la seguente ORDINANZA e,() _-Ee, l, sul ricorso 30881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]" ANDRIZZI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 661/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 661/01/2020 della CTR per la Calabria per aver il Collegio di secondo grado rigettato l'appello promosso dallo stesso contribuente in forza di una sentenza asseritamente priva della succinta esposizione delle ragioni fatti e di diritto.

Resiste con tempestivo controricorso l'Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorso è affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per error in procedendo in relazione all'art. 36, co. 2, n, 4 d.lgs. 546/1992, all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver il giudice omesso di indicare la succinta esposizione di fatto e di diritto.

Segnatamente la CTR avrebbe omesso di indicare i documenti, e gli elementi da essi desunti, su cui ha poi fondato la decisione di rigetto del gravame, avente ad. oggetto un diniego di rimborso Irpef.

È orientamento ormai costante di questa Corte quello secondo cui la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione costituisce un requisito da apprezzarsi Ric. 2020 n. 30881 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- esclusivamente M funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che Li legislatore, nel modificare l'art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 2/11/2015, n. 22346; Cass., sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920; Cass., sez. 6- 5, 3/07/2018, n. 17403).

Orbene, nella fattispecie in esame la CTR ha indicato, seppur sinteticamente, sia l'oggetto della vertenz2L sia i motivi di appello sia, infine la normativa applicata.

Ha poi concluso per il rigetto dell'appello indicandone la ragione, ossia l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio a fronte di una carenza probatoria da parte del contribuente, parte interessata al rimborso.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per aver il giudice di merito omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio sia dalla parte resistente sia di quella ricorrente, l'esame della quale avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa.

Neppure considerando le argomentazioni svolte da parte contribuente nella propria memoria, il motivo sfugge all'eccezione di inammissibilità svolta dal patrono erariale in tema di doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, quale precetto sancito dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in Ric. 2020 n. 30881 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -3- ipotesi di "doppia conforme" (Cass. n. 5528/2014; Cass.n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019).

Peraltro, in disparte la violazione del principio della "doppia conforme", non si deve dimenticare che con il motivo di cui all'art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. la parte ricorrente non può denunziare «profili di difettosità della motivazione, l'omesso esame di elementi istruttori (Cass. 29/10/2018, n. 27415), l'omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni (Cass. 14/06/201 7, n. 14802, Cass. 18/10/2018, n. 26305, Cass. 06/09/2019, n. 22397), l'omessa valutazione delle risultanze di una c.t.u. (Cass. 24/06/2020, n. 12387)» (cfr. Cass., V, n. 25811/2021).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA e,() _-Ee, l, sul ricorso 30881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]" ANDRIZZI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 661/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 661/01/2020 della CTR per la Calabria per aver il Collegio di secondo grado rigettato l'appello promosso dallo stesso contribuente in forza di una sentenza asseritamente priva della succinta esposizione delle ragioni fatti e di diritto. Resiste con tempestivo controricorso l'Avvocatura generale dello Stato. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per error in procedendo in relazione all'art. 36, co. 2, n, 4 d.lgs. 546/1992, all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver il giudice omesso di indicare la succinta esposizione di fatto e di diritto. Segnatamente la CTR avrebbe omesso di indicare i documenti, e gli elementi da essi desunti, su cui ha poi fondato la decisione di rigetto del gravame, avente ad. oggetto un diniego di rimborso Irpef. È orientamento ormai costante di questa Corte quello secondo cui la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione costituisce un requisito da apprezzarsi Ric. 2020 n. 30881 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- esclusivamente M funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che Li legislatore, nel modificare l'art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 2/11/2015, n. 22346; Cass., sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920; Cass., sez. 6- 5, 3/07/2018, n. 17403). Orbene, nella fattispecie in esame la CTR ha indicato, seppur sinteticamente, sia l'oggetto della vertenz2L sia i motivi di appello sia, infine la normativa applicata. Ha poi concluso per il rigetto dell'appello indicandone la ragione, ossia l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio a fronte di una carenza probatoria da parte del contribuente, parte interessata al rimborso. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per aver il giudice di merito omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio sia dalla parte resistente sia di quella ricorrente, l'esame della quale avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa. Neppure considerando le argomentazioni svolte da parte contribuente nella propria memoria, il motivo sfugge all'eccezione di inammissibilità svolta dal patrono erariale in tema di doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, quale precetto sancito dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in Ric. 2020 n. 30881 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- ipotesi di "doppia conforme" (Cass. n. 5528/2014; Cass.n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019). Peraltro, in disparte la violazione del principio della "doppia conforme", non si deve dimenticare che con il motivo di cui all'art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. la parte ricorrente non può denunziare «profili di difettosità della motivazione, l'omesso esame di elementi istruttori (Cass. 29/10/2018, n. 27415), l'omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni (Cass. 14/06/201 7, n. 14802, Cass. 18/10/2018, n. 26305, Cass. 06/09/2019, n. 22397), l'omessa valutazione delle risultanze di una c.t.u. (Cass. 24/06/2020, n. 12387)» (cfr. Cass., V, n. 25811/2021). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1
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