CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocatoMARIO CHIBBARO unitamente all’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 2616/2020 depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente contenzioso trae origine dall’attività ispettiva nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] del 1927 s.r.l. (hinc: la contribuente o lasocietà contribuente), conclusa con la redazione del p.v.c. del 09/05/2013,cui è seguita l’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di due diversiNumero registro generale 7793/2021Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11462/2026Data pubblicazione 28/04/2026avvisi di accertamento, aventi ad oggetto, da un lato, le riprese relative alleimposte dirette e, dall’altro lato, la ripresa in materia di IVA.Quest’ultimo avviso – con il quale è stata recuperata l’IVA in conseguenzadella contestazione della deduzione di componenti negativi del redditoritenuti privi del requisito dell’inerenza - è stato impugnato dallacontribuente con ricorso proposto davanti alla Commissione tributariaregionale di Roma, che lo ha respinto con sentenza n. 5523/2017,confermata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio(hinc: CTR), n. 2616/2020 depositata in data 16/09/2020, che ha rigettato,a sua volta, l’appello proposto dal contribuente.2. La CTR ha ritenuto, in particolare: a) adeguatamente motivatol’avviso di accertamento; b) non obbligatoria la preventiva instaurazione delcontraddittorio; c) irrilevante la durata oltre il termine di legge della verificada cui è scaturito l’atto impositivo impugnato; d) a carico del contribuentela prova degli oneri e dei costi.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4. La parte intimata non si è costituita con controricorso, limitandosi adepositare memoria di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la sussistenza delgiudicato esterno con riferimento alla sentenza n. 7643/9/2018 del04/10/2018, depositata dalla CTR del Lazio in data 07/11/2018, che hadeciso per l’inerenza e deducibilità dei costi oggetto del recupero (anche) aifini IVA – Violazione del principio del ne bis in idem, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.1.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente espone che, in data01/03/2019, produceva memoria difensiva, unitamente a copia dellasentenza n. 7643/9/2018 del 04/10/2018 depositata in data 07/11/2018,Numero registro generale 7793/2021Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11462/2026Data pubblicazione 28/04/2026che accoglieva l’appello della società, riconoscendo l’inerenza dei costi aifini dell’imposizione diretta. La CTR, tuttavia, con la sentenza n.2616/17/2020 ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo chequest’ultima non avesse provato l’inerenza dei costi, con la conseguenteconferma dell’indetraibilità dell’IVA. Su tale punto la ricorrente invoca,tuttavia, l’operatività del giudicato esterno. Riporta, quindi, a pag. 10 ss. iltesto della sentenza n. 7643/2018 che ha ritenuto provata l’inerenza deicosti. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza della CTR passata ingiudicato, quale antecedente logico e giuridico della ripresa a tassazione aifini IVA, fa sì che venga meno il rilievo oggetto dell’atto impositivoimpugnato.1.2. Il motivo è infondato, dal momento che l’atto impugnato nelpresente giudizio riguarda l’IVA, mentre il diverso giudizio definito consentenza passata in giudicato riguardava le imposte dirette.Come precisato anche recentemente da questa Corte (Cass.,29/12/2025, n. 34589) la sentenza pronunciata in riferimento ad unadeterminata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai finidell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nelgiudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formatamediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le qualideve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (v. Cass. n.8773/2008; Cass. n. 235/2014; Cass. n. 14597/2018; Cass. n. 33596/2019in motivazione; Cass. n. 24416/2024).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’obbligo del contraddittorio preventivo. Normativa violata: legge n. 241del 1990 e legge n. 212 del 2000, nonché i principi indicati da Cass., Sez.U, n. 24823 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui afferma che il contraddittorio non è necessario, disattendendo,in tal modo, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2015.Numero registro generale 7793/2021Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11462/2026Data pubblicazione 28/04/20262.2. Nel caso di specie, sebbene l’articolazione della prova di resistenzafosse data proprio dal giudicato della stessa CTR sulle imposte dirette, nonsi è realizzato alcun contraddittorio con l’ufficio, che ha procedutodirettamente all’accertamento sulla base degli elementi raccolti.2.3. Il motivo è infondato.Emerge dalla sentenza impugnata, come riportato in narrativa, chel’avviso in questione, notificato il 19 novembre 2013, “trae originedall’attività ispettiva…conclusasi con la redazione del p.v.c. del 9 maggio2013”; né è dedotta la violazione del termine dilatorio di sessanta giornistabilito dall’art. 12, settimo comma, della l. n. 212 del 2000.Trova, quindi, applicazione il consolidato principio espresso da questaCorte (vedi, fra le più recenti, Cass., 10/07/2025, n. 18967) secondo cui ilrispetto del termine di sessanta giorni assorbe ogni questione relativa allaprova di resistenza: v., tra varie, Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass.11/9/2019, n. 22644, secondo cui, appunto, “l'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica neilocali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito alrispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso laprevisione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorioche già, a monte, ingloba la «prova di resistenza», sia con riferimento aitributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuandola norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie)”.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la CTR, nel respingere imotivi di appello prospettati dalla contribuente, ha esaurito la sua funzionein una serie di affermazioni didascaliche, come rilevabile nel testo dellamotivazione della sentenza impugnata. Tali affermazioni sono inconciliabiliNumero registro generale 7793/2021Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11462/2026Data pubblicazione 28/04/2026con la valutazione dei fatti di causa che esaurisca il contemperamentodoveroso delle posizioni opposte.3.2. Il motivo è fondato limitatamente alla statuizione concernente onerie costi deducibili, posto che quanto alla motivazione dell’avviso v’èesauriente richiamo alla circostanza che nell’avviso v’è riferimento al pvcdel 9 maggio 2013 e, quanto alla durata della verifica, v’è la considerazionerelativa alla natura ordinatoria del termine. Resta assorbito, tenuto contodelle considerazioni riguardanti il secondo motivo, il profilo di censuraconcernente il contraddittorio. Apodittica è, invece, la motivazioneconcernente la ripresa, che si esaurisce nell’affermazione che “…oneri e costideducibili vanno provati con ricorre – recte, rigore – dal contribuente”: lamotivazione della sentenza – alla luce delle modifiche apportate all’art. 360,primo comma, c.p.c. non è conforme al minimo costituzionale (Cass., Sez.U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., 03/03/2022, n. 7090).4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto, nei terminidi cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, mentre il primo e il secondomotivo sono respinti.5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, in relazioneal profilo del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione erigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata inrelazione al profilo del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]