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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31528/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di confronto con la motivazione della Corte di appello, risultando, invero i eccentrico là dove si nega la sussistenza di una condotta violenta sul presupposto della assenza di lesioni; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di confronto con la motivazione della Corte di appello, risultando, invero i eccentrico là dove si nega la sussistenza di una condotta violenta sul presupposto della assenza di lesioni; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 31528/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris