CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Terranova-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Comparto R/2-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 29348/2020 depositato il21/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Il condominio [OSCURATO:PERSONA] – Comparto R/2 aveva intrapreso ungiudizio ordinario di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto di citazione notificato il15/11/2013. Nella pendenza del giudizio di primo grado, dopol’espletamento di una CTU, il procedimento è stato interrotto inconseguenza dell’apertura dell’amministrazione straordinaria a caricodell’impresa convenuta, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato diinsolvenza n. 931/2018 del Tribunale di Roma. Dopo la riassunzione, ilTribunale di Tivoli, avanti al quale pendeva il giudizio ordinario, hadichiarato l’improcedibilità delle domande svolte nei confronti dellaprocedura e l’inammissibilità di quelle coinvolgenti la terza chiamatacompagnia assicuratrice della responsabilità civile dell’impresacostruttrice.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto domanda di insinuazione allo statopassivo per la somma di euro 261.601,12# in via chirografaria, oltreaccessori, sulla scorta degli accertamenti condotti nel corso della CTUespletata nel giudizio di merito indicato (Tribunale di Tivoli r.g. 5059/13).Ma i Commissari giudiziali hanno proposto l’ammissione per le minorisomme di euro 11.492,58, per oneri condominiali ed interessi, oltre adulteriori euro 3.131,71 per oneri condominiali, escluso ogni altro importoed il G.D. ha deciso in conformità a tali conclusioni.3. Avverso la decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo che, nella resistenza della procedura, è stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 1938/2022, pubblicato il 21 luglio 2022,disponendo l’ammissione al passivo, con rango chirografario, per lasomma di euro 261.601,13 oltre rivalutazione monetaria, oltre a condannaalle spese della procedura opposta.Numero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/20264. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in amministrazionestraordinaria, ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattromotivi di impugnazione.5. Il condominio intimato non si è costituito.6. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità delprovvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e1669 e 2697 c.c., in quanto erroneamente la decisione non avrebberilevato la decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c., nonostante la creditricenon avesse dimostrato la denunzia dei vizi entro un anno dalla loroscoperta.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione/falsaapplicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1131,1669 e 2697 c.c. e 100 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto che ilcondominio fosse legittimato ad intraprendere l’azione ex art. 1669 c.c.anche per l’esercizio delle azioni relative a diritti esclusivi dei singolicondomini.Con il terzo mezzo, ancora, si lamenta l’esistenza di un omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n.5, c.p.c., per avere iltribunale travisato completamente le risultanze istruttorie, non tenendoconto di quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella propriamemoria, con riferimento agli accertamenti peritali condotti nel giudizio dimerito.Con un ulteriore quarto motivo di impugnazione, infine, la proceduracontesta la violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 91 c.p.c. e al d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere ilNumero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/2026tribunale liquidato le spese processuali in misura superiore rispetto aiparametri di riferimento.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in amministrazionestraordinaria, non può trovare accoglimento alla luce delle seguenticonsiderazioni.2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con lareale ratio della decisione impugnata.Occorre premettere che secondo un orientamento ormai costante, iltermine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difettinella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena didecadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dalgiorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti edelle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degliaccertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravitàdei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. (Sez. 2, n. 20678 del22/07/2025; conforme anche la precedente Sez. 2, n. 10048 del24/04/2018). In linea con tale principio si è altresì precisato che il terminedi un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti dellacostruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena didecadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dalgiorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenzaoggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causaledall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del depositodella relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnicopreventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsarilevanza e semplici sospetti; tuttavia, l'accertamento del momento nelquale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamentodi fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o daerrori di diritto. (Sez. 2, ord. n. 777 del 16/01/2020).Numero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il motivo di impugnazione tenta di accreditare la tesi che la decisioneimpugnata abbia superato l’eccezione di decadenza ritenendoerroneamente non contestato tale profilo, ovvero dando rilievo ad undocumento già prodotto dall’attrice nel giudizio di merito ex art. 1669 c.c.,ma non in sede concorsuale.Ma come si è avvertito, tale doglianza è decentrata rispetto alla portatadella decisione e non si confronta realmente con la sua ratio decidendi.Afferma, infatti, il Tribunale di Roma che “la decorrenza del termine didecadenza si riconnette alla scoperta della gravità dei difetti e della loroimputabilità alla prestazione dell’appaltatore, mentre il termine diprescrizione si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denunziadei difetti […] Pertanto, la denunzia dei vizi può considerarsi tempestivasulla base del semplice rilievo che la conoscenza vera ed obiettiva del vizioe della sua gravità si è raggiunta solo con la perizia disposta nel corso delgiudizio”. Il fatto che la decisione menzioni successivamente una missivadel difensore del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non toglie che il cuore dellamotivazione non riposa su tale elemento, bensì sull’acquisizione di unaconoscenza effettiva del vizio, della gravità e della sua riconducibilitàcausale raggiunta dal [OSCURATO:PERSONA] danneggiato solo a seguito della perizia,aspetto che oltre a non essere stato censurato specificamente,rappresenta l’esito di un accertamento di fatto in questa sede nonripetibile, anche perché motivato in modo logico e conforme allagiurisprudenza dianzi richiamata.Ne consegue, come rilevato, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.2.2. Il secondo mezzo di impugnazione, invero, è formulato in terminigenerici ed inammissibili, non deducendo specificamente quali dannisarebbero riconducibili a proprietà di singoli condomini e quali riguardanoparti comuni, demandando anche in questo caso alla S.C. dei compiti diaccertamento dei fatti e di valutazione delle prove che non le competono.Numero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/2026In ogni caso, costituisce principio al quale questo collegio intende darecontinuità quello per cui, in tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., chediritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsiestensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari adevitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha ilpotere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritticoncernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto,rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c.l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dìcostruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominialee i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune didanno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e isingoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsidistinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.(Cass. Sez. 2, 31/01/2018). La doglianza del ricorrente non introduceelementi tali da mutare detto indirizzo, risultando perciò inammissibileanche ex art. 360 bis n. 1) c.p.c.2.3. Il terzo motivo di impugnazione, per il vero, non deduce l’esistenza diun fatto la cui omissione possa configurare il vizio denunciato sub art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede – infatti - un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione dellaparte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestareil proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unaNumero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/2026determinata situazione giuridica (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014e moltealtre succ. conf.).Ne consegue l’inammissibilità anche di questa doglianza.2.4. Anche l’ultimo motivo di ricorso, infine, appare inammissibile inquanto formulato in termini generici e senza dimostrare l’esistenza delvizio rispetto alla liquidazione in concreto effettuata, che si muovecomunque all’interno dei valori massimi della tariffa professionale.L’affermazione secondo cui “il tribunale [ha] liquidato le spese processualiin misura superiore rispetto ai parametri di riferimento” è infatti dedotta inmodo tautologico e non si confronta con la circostanza per cui, avutoriguardo ad un valore della controversia corrispondente al quantumrisarcitorio riconosciuto quale credito ammesso al passivo per euro261.601,12#, la condanna alle spese di lite - avuto riguardo allo scaglioneda 260.001 a 520.000 euro - poteva arrivare sino ad un massimo di33.686 euro. Inoltre, la stessa deduzione secondo cui nessun compensodoveva riconoscersi per la fase istruttoria, si scontra con il graniticoindirizzo per cui ai fini della liquidazione del compenso spettante aldifensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), deld.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudizialipronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n.34575 del 16/11/2021, secondo cui in materia di spese di giustizia, latrattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria,legittima il diritto al compenso della relativa fase, salvo il caso in cui ilgiudice del rinvio sia chiamato ad un mero ricomputo delle speseprocessuali; in precedenza vds. altresì Sez. 6 - 2, n. 4698 del18/02/2019). Nel caso di specie risulta dallo stesso provvedimentoimpugnato che vi sia stato l’esame e la confutazione di una CTU giàespletata nel giudizio di merito (tanto è vero che il ricorrente, anche inquesta sede rinvia ad una memoria di contestazioni svolte dal proprioCTP), risultando perciò del tutto smentita l’affermazione per cui il tribunaleNumero registro generale 21931/2022Numero sezionale 2470/2026Numero di raccolta generale 21952/2026Data pubblicazione 26/06/2026capitolino avrebbe dovuto “scomputare” la voce per la fase istruttoria dallespese complessivamente liquidate.3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In assenzadi costituzione della parte intimata, tuttavia, non si deve provvedere sullespese di lite del presente giudizio.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente