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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34738/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36259/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Stefano che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4431/19, depositata il 18 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 4431/19, depositata il 18 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad un contratto di compravendita di un locale commerciale registrato in data 24 maggio 2013; 1.1 - il giudice del gravame ha ritenuto che, come già accertato dal .primo giudice, la rettifica di valore risultava fondata sul metodo sintetico comparativo in quanto l'Ufficio, - che aveva determinato la superficie commerciale in ragione del 100% del locale principale e del 50% di quello interrato, - aveva proceduto «ad una accurata valutazione del valore dell'immobile ... tenuto conto del valore medio di altri immobili, siti in Pomezia, presi a comparazione»; e che la contribuente non aveva offerto elementi di valutazione a confutazione dell'accertamento dell'Ufficio, in relazione tanto alla istituita comparazione della unità immobiliare quanto alla metodologia di stima impiegata «per tener conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, deducendo che: - la rettifica di valore si fondava su di una acritica ricezione dei valori trattati dall'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] e su di una stima comparativa connotata dal riferimento a «immobili limitrofi ... diversi dalle specificità di quello compravenduto»; - l'ufficio non aveva tenuto conto delle specifiche caratteristiche della unità immobiliare compravenduta e, nel rideterminarne il valore, aveva «valutato nella stessa misura sia il piano terra che il seminterrato»; - in quanto mera stima di parte, la valutazione dell'ufficio non era supportata «da alcun elemento concreto» ed i valori OMI, potevano al più offrire indicazioni di larga massima, ex se inidonee a giustificare l'accertamento di maggior valore;

2. - il motivo è inammissibile;

3. - difatti, so'Oil velo della denuncia di violazione di legge, il motivo di ricorso sottopone alla Corte un non consentito riesame dei dati fattuali che i giudici di merito, - peraltro secondo il règime della cd. doppia conforme (v.

Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), - hanno già debitamente valutato ritenendo concludente la stima comparativa, - che (ora) si assume fallace in ragione di non meglio identificate «specificità» dell'immobile compravenduto, - e corretta la metodologia di stima che teneva conto «delle caratteristiche intrinseche dell'immobile» (la cui superficie, quanto al piano interrato, era stata computata al 50%); - il metodo comparativo, difatti, costituisce dato espressamente contemplato dalla fattispecie costitutiva del potere di rettifica (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, c. 3), così che non sussiste la denunciata violazione di legge, né risulta che, ai fini della rettifica, siano stati valutati, in via esclusiva, i dati di valore dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (dati diversamente utilizzati a mero riscontro delle valutazioni conseguenti alla stima comparativa);

4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36259/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Stefano che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4431/19, depositata il 18 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 4431/19, depositata il 18 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad un contratto di compravendita di un locale commerciale registrato in data 24 maggio 2013; 1.1 - il giudice del gravame ha ritenuto che, come già accertato dal .primo giudice, la rettifica di valore risultava fondata sul metodo sintetico comparativo in quanto l'Ufficio, - che aveva determinato la superficie commerciale in ragione del 100% del locale principale e del 50% di quello interrato, - aveva proceduto «ad una accurata valutazione del valore dell'immobile ... tenuto conto del valore medio di altri immobili, siti in Pomezia, presi a comparazione»; e che la contribuente non aveva offerto elementi di valutazione a confutazione dell'accertamento dell'Ufficio, in relazione tanto alla istituita comparazione della unità immobiliare quanto alla metodologia di stima impiegata «per tener conto delle caratteristiche intrinseche dell'immobile»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, deducendo che: - la rettifica di valore si fondava su di una acritica ricezione dei valori trattati dall'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] e su di una stima comparativa connotata dal riferimento a «immobili limitrofi ... diversi dalle specificità di quello compravenduto»; - l'ufficio non aveva tenuto conto delle specifiche caratteristiche della unità immobiliare compravenduta e, nel rideterminarne il valore, aveva «valutato nella stessa misura sia il piano terra che il seminterrato»; - in quanto mera stima di parte, la valutazione dell'ufficio non era supportata «da alcun elemento concreto» ed i valori OMI, potevano al più offrire indicazioni di larga massima, ex se inidonee a giustificare l'accertamento di maggior valore; 2. - il motivo è inammissibile; 3. - difatti, so'Oil velo della denuncia di violazione di legge, il motivo di ricorso sottopone alla Corte un non consentito riesame dei dati fattuali che i giudici di merito, - peraltro secondo il règime della cd. doppia conforme (v. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), - hanno già debitamente valutato ritenendo concludente la stima comparativa, - che (ora) si assume fallace in ragione di non meglio identificate «specificità» dell'immobile compravenduto, - e corretta la metodologia di stima che teneva conto «delle caratteristiche intrinseche dell'immobile» (la cui superficie, quanto al piano interrato, era stata computata al 50%); - il metodo comparativo, difatti, costituisce dato espressamente contemplato dalla fattispecie costitutiva del potere di rettifica (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, c. 3), così che non sussiste la denunciata violazione di legge, né risulta che, ai fini della rettifica, siano stati valutati, in via esclusiva, i dati di valore dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (dati diversamente utilizzati a mero riscontro delle valutazioni conseguenti alla stima comparativa); 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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