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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32840/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA Jsoalle_paFtil.› , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia il 22 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, fatto commesso il 27 maggio 2022.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta violazione dell'art.129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla omessa declaratoria della sussistenza di una causa di non punibilità.

Il ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione.

La censura avanzata non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 dei 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che, come noto, limita la ricorribilità delle sentenze di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La conseguente, necessaria, declaratoria di inammissibilità va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA Jsoalle_paFtil.› , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia il 22 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, fatto commesso il 27 maggio 2022. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta violazione dell'art.129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla omessa declaratoria della sussistenza di una causa di non punibilità. Il ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. La censura avanzata non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 dei 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che, come noto, limita la ricorribilità delle sentenze di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La conseguente, necessaria, declaratoria di inammissibilità va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 32840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris