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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 15373/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 05LFF64) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermat 3 la pronuncia emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, applicata la recidiva contestata e considerata la scelta del ri :o abbreviato, alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 1.166 di multa, in ord ne al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] la, il 6 marzo 2024.

Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente E del bilancino in sequestro, la restituzione degli altri beni agli aventi diritto, nonché l'es )ulsione dello straniero a pena espiata.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [1 opone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma , lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del 'unicità della condotta criminosa contestata e al mancato assorbimento della condotta di ietenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il profilo di doglian, a si concreta in censure generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnat che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni gobatorie ed immune da vizi logico-giuridici, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, ritenendc , alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l'assort imento della condotta di detenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti è s kordinato al duplice presupposto che si tratti della medesima sostanza drogante e che le c >ndotte siano poste in essere contestualmente, non essendo ravvisabile, allorquando le dil Ferenti azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, cos :ituiscano più violazioni della stessa disposizione di legge, come nel caso di specie, in ci i le suddette condotte sono connesse limitatamente alla località (cfr. Sez. 3, n. 23759/2023 Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549/2017, Rv. 270266; Sez. 4, n. 22588/2005, Rv. 232094; Sez. 6, n. 230/1999, Rv. 215175).

Pertanto, le stesse non possono costituire un'unic, condotta di detenzione e come tale punibile con una sola sanzione (fogli 4 e 5 della sentenz 3 impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 7404/2015, Rv. 262421).

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sc mma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonera (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenio delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 05LFF64) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermat 3 la pronuncia emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, applicata la recidiva contestata e considerata la scelta del ri :o abbreviato, alla pena di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 1.166 di multa, in ord ne al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] la, il 6 marzo 2024. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente E del bilancino in sequestro, la restituzione degli altri beni agli aventi diritto, nonché l'es )ulsione dello straniero a pena espiata. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [1 opone ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma , lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del 'unicità della condotta criminosa contestata e al mancato assorbimento della condotta di ietenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglian, a si concreta in censure generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnat che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni gobatorie ed immune da vizi logico-giuridici, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, ritenendc , alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l'assort imento della condotta di detenzione in quella di cessione delle sostanze stupefacenti è s kordinato al duplice presupposto che si tratti della medesima sostanza drogante e che le c >ndotte siano poste in essere contestualmente, non essendo ravvisabile, allorquando le dil Ferenti azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, cos :ituiscano più violazioni della stessa disposizione di legge, come nel caso di specie, in ci i le suddette condotte sono connesse limitatamente alla località (cfr. Sez. 3, n. 23759/2023 Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549/2017, Rv. 270266; Sez. 4, n. 22588/2005, Rv. 232094; Sez. 6, n. 230/1999, Rv. 215175). Pertanto, le stesse non possono costituire un'unic, condotta di detenzione e come tale punibile con una sola sanzione (fogli 4 e 5 della sentenz 3 impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 7404/2015, Rv. 262421). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sc mma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonera (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenio delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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