CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1982
Cassazione n. 32514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l'altro, a non allontanarsi dal territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], è stato sorpreso, il 14 novembre 2022, mentre si trovava all'interno di quello di Aidone; che, con l'unico motivo di ricorso, Chiella — dopo avere correttamente indicato gli estremi (numero del procedimento e della sentenza, data di emissione e di deposito) del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la decisione contestata — articola censure del tutto prive di collegamento con la vicenda oggetto di addebito e che attengono, può ragionevolmente presumersi, ad altra violazione, temporalmente successiva, delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, onde non può che evidenziarsi l'insuperabile connotato di genericità dell'impugnazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso